|
|
Corte di Cassazione
sentenza 10 marzo 2001, n. 3551 |
|
I dipendenti dell´impresa possono ottenere
dalla p.a. appaltante i compensi non pagati dall´appaltatore |
L´articolo 1676 del codice civile si applica
anche agli appalti di lavori pubblici |
|
Secondo la presente sentenza, i lavoratori di
un impresa , possono conseguire dall'Amministrazione Appaltante,
quanto loro spettante e non pagato dall'Appaltatore fino alla
scadenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore.
La corte di Cassazione , ha stabilito che l'articolo 1676 del
codice civile va applicato anche negli appalti di lavori
pubblici, tale applicazione trova riscontro dall'art. 13 del Nuovo
capitolato generale d'appalto Approvato con D.Min. n. 145
del 2000, dove stabilisce che l'amministrazione può pagare
direttamente quanto spettante agli operai da parte
dell'appaltatore non corrisposto alle previste scadenze.
|
|
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza
10 marzo 2001, n. 3551– Ianniruberto, Presidente –
Prestipino, Relatore)
|
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro
Composta dagli Illi.mi Signori Magistrati: Dott. Giuseppe
Ianniruberto, Presidente Dott. Giovanni Prestipino, Consigliere,
Relatore Dott. Alberto Spanò, Consigliere Dott. Natale
Capitanio, Consigliere Dott. Raffaele Foglia, Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza n. 3559 depositata il
10.03.2001 sul ricorso n. 6816/2000 proposto da FALLIMENTO della
I. s.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in
Roma, ... presso lo studio dell'Avv. F.P., che lo rappresenta e
difende per procura speciale a margine del ricorso per
cassazione, ricorrente,
contro
S.P., Z.B., M.R., I.R., P.L., T.M., L.F., S.M., V.G., S.S.,
elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell'Avv.
L.M., che le rappresenta e difende per procura speciale a
margine del controricorso, controricorrenti
e contro V.A.M., ed altri, Intimati,
e nei confronti di MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia pure per legge.
controricorrente
e sul ricorso n. 9893/2000 proposto da MINISTERO DELLE FINANZE,
in persona del Ministro pro tempore, come sopra per legge
rappresentato, difeso e domiciliato, ricorrente incidentale
contro S.S., ed altri, Intimati
nei confronti di FALLIMENTO della I. s.p.a., intimato,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 25314
del 30.11.1999 (R.G. n. 48865/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18.12.2000 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. F.P. per il fallimento e l'Avv. L.M. per le
lavoratrici resistenti; Sentito il P.M., nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha
concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31 luglio 1995 P.S. ed altri ventisei
lavoratori, convenivano davanti al Pretore del lavoro di Roma la
I. s.p.a., il Ministero delle Finanze e il CESID-Centro Servizi
Imposte Dirette e, premesso che erano stati dipendenti della
suddetta società e che con provvedimento del 20 luglio 1995 era
stato dal medesimo Pretore autorizzato, a garanzia di crediti da
essi vantati (per retribuzioni, trattamento di fine rapporto ed
altri emolumenti inerenti al rapporto di lavoro), un sequestro
conservativo fino alla concorrenza della somma di Lire
350.000.000 delle somme dovute dal Ministero alla medesima
società in relazione ad un contratto di appalto di pulizie
stipulato fra le parti, chiedevano che i convenuti - la prima
quale datrice di lavoro e gli altri due quali committenti della
società appaltatrice, ai sensi dell'art. 1676 c.c. - fossero
condannati a pagare loro le somme per ciascuno di essi indicate,
con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rimasti contumaci i convenuti e assunta la prova testimoniale
dedotta dai ricorrenti, il Pretore con sentenza del 26 settembre
1996 condannava la società I. s.p.a. e il Ministero delle
Finanze a pagare, in solido, ai lavoratori le somme indicate nel
ricorso; la domanda proposta nei confronti del CESID veniva
invece disattesa, per essere il Centro privo di autonoma
soggettività giuridica.
Essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della
società I. s.p.a. (con sentenza del 21 marzo 1996), la
pronuncia emessa dal Pretore veniva impugnata sia dal Ministero
delle Finanze che dal curatore del fallimento.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con
sentenza del 30 novembre 1999, in parziale riforma della
decisione impugnata "precisava in Lire 352.431.335 la somma
massima dovuta dal Ministero" e dichiarava l'improcedibilità
della domanda proposta dai lavoratori contro il fallimento.
Il giudice di appello osservava:
1) che l'azione diretta dei lavoratori contro il committente
dell'appaltatore-datore di lavoro, prevista dall'art. 1676 c.c.,
è sottratta alle vicende del rapporto di appalto perché
compete ai suddetti lavoratori in base ad un titolo proprio, con
la conseguenza che la stessa non é preclusa dalla dichiarazione
di fallimento dell'appaltatore; 2) che l'intervenuta
dichiarazione di fallimento della società I. s.p.a. non poteva
avere conseguenze sul sequestro, a suo tempo autorizzato dal
Pretore di Roma, delle somme dovute alla società dal Ministero
delle Finanze, sia perché nell'attuale ordinamento processuale
non è più previsto l'istituto della convalida, sia perché il
sequestro perde efficacia nel momento in cui il creditore ha
ottenuto una sentenza esecutiva per legge; 3) che il Ministero
non poteva invocare l'art. 351 della l. 20 marzo 1855 n. 2249
all. F, non essendo questa disposizione di legge applicabile
alla domanda proposta in base all'art. 1676 c.c. e, inoltre,
avendo il medesimo Ministero posto in essere un appalto per la
cui esecuzione non era stata prevista l'attività di collaudo;
4) che risultava provato, per mezzo dei documenti prodotti in
giudizio dallo stesso Ministero delle Finanze, il contratto di
appalto stipulato fra quest'ultimo e la società I. s.p.a.; 5)
che la sentenza di condanna nei confronti del Ministero non
poteva essere subordinata all'espletamento delle procedure
contabili, dato che, altrimenti, l'amministrazione sarebbe stata
arbitra di stabilire l'epoca e, anche, l'ammontare del
pagamento; 6) che dai documenti acquisiti al giudizio e dalla
prova testimoniale era risultato che tutti i lavoratori, che
avevano promosso l'azione contro il Ministero delle Finanze,
avevano svolto attività lavorativa presso i locali del medesimo
Ministero in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla
società loro datrice di lavoro, mentre nessuna censura era
stata mossa alla decisione con la quale il primo giudice aveva
determinato le somme spettanti a ciascun lavoratore; 7) che
l'eccezione di compensazione era stata tardivamente ed
inammissibilmente dedotta dal Ministero delle Finanze solamente
con l'atto di appello; 8) che, non avendo il primo giudice a ciò
provveduto, era necessario precisare che "l'importo massimo
al cui pagamento era tenuta l'amministrazione", come dalla
stessa indicato, doveva essere determinato nella somma di Lire
352.431.335.
Questa sentenza è stata impugnata per cassazione dal fallimento
della società I. s.p.a. con tre diversi motivi e dal Ministero
delle Finanze con due distinti e complessi motivi.
Hanno resistito con controricorso al ricorso proposto dal
fallimento P.S., ed altri. Gli altri lavoratori non hanno svolto
attività difensiva. Il fallimento della società I. s.p.a. e le
controricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la
riunione del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze a
quello formulato dal fallimento della società I. s.p.a.,
trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. Sempre in
via preliminare, poi, va rilevato che il Ministero delle Finanze
ha proposto il ricorso non già contro l'impugnante principale
(il fallimento della società I. s.p.a.), ma contro i
lavoratori: trattasi, quindi, di impugnazione incidentale
autonoma, proposta, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., contro
soggetti diversi da quello che aveva formulato il ricorso
principale e ammissibile in quanto notificata nel rispetto dei
termini previsti dalla legge.
Ciò premesso, per ragioni di connessione vanno esaminati i
motivi primo e secondo dell'impugnazione proposta dal fallimento
e il primo motivo (indicato con i numeri 1 e 2) del ricorso
formulato dal Ministero.
Entrambi i ricorrenti, nel denunciare la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 1676 c.c., in relazione all'art. 51 della
legge fallimentare, nonché vizi di motivazione su punti
decisivi della controversia con riferimento all'art. 360, primo
comma n. 3 e 5, c.p.c., lamentano che il Tribunale non abbia
dichiarato, a causa dell'intervenuto fallimento della società
I. s.p.a., l'improcedibilità dell'azione promossa dai
lavoratori contro il Ministero delle Finanze. I due ricorrenti,
al riguardo, deducono:
a) che il giudice di appello, nell'affermare che l'azione di cui
all'art. 1676 c.c. è autonoma e diretta e si sottrae alle
vicende economiche dell'appalto, non ha tenuto conto del
principio generale secondo cui, una volta aperto il procedimento
fallimentare, deve essere attuato il concorso di tutti i
creditori; b) che il Tribunale, nell'aderire alla
interpretazione data alla disposizione di legge dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 4051 del 10 luglio 1984, non ha
considerato gli effetti che, in base a tale interpretazione, si
produrrebbero in capo agli altri creditori della società I.
s.p.a., pure ammessi al passivo del fallimento, i quali
vedrebbero sottratta all'esecuzione concorsuale una parte del
patrimonio della società; c) che, in particolare, rispetto agli
attuali intimati (i quali vedrebbero soddisfatte le loro pretese
con la somma dovuta alla società I. s.p.a. dal Ministero delle
Finanze), riceverebbero una minore tutela, e quindi una evidente
disparità di trattamento, sia coloro che non hanno la qualità
di lavoratori subordinati, sia coloro che, pur potendo basare la
loro pretesa sul rapporto di lavoro instaurato con la società
I. s.p.a., non hanno tuttavia proposto alcuna azione contro il
Ministero (e, fra questi ultimi, vi sono tanto quelli che non
potevano far valere alcun titolo nei confronti del Ministero per
non avere mai svolto attività lavorativa in esecuzione del
contratto di appalto per cui è causa, quanto quelli che, pur
essendovi legittimati, erano rimasti inerti); d) che, pur
essendo esatta la premessa dalla quale la decisione impugnata ha
preso le mosse, e cioè che l'azione prevista dall'art. 1676
c.c. è diretta e, quindi, diversa dall'azione surrogatoria - in
quanto i lavoratori agiscono in nome proprio, nel proprio
interesse e nell'esercizio di un diritto proprio (tesi, codesta,
sostenuta nella suddetta sentenza della Corte di Cassazione n.
4051 del 10 luglio 1884) - tuttavia è errata la conclusione che
ne è stata tratta, dato che l'azione non può sopravvivere al
fallimento dell'appaltatore-datore di lavoro per il semplice
fatto che i lavoratori, i quali possono agire, in base ad uno
ius exigendi in rem propriam, solamente fino a concorrenza del
debito del committente verso l'appaltatore e che sono esposti
alle medesime eccezioni proponibili contro l'appaltatore, non
vantano alcun credito direttamente nei confronti del suddetto
committente; e) che, venendo il credito dei lavoratori
soddisfatto mediante l'attribuzione ai medesimi del credito
dell'appaltatore, con una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio inizialmente sorto fra gli altri due soggetti,
l'azione, nonostante sia esercitata nelle forme del processo di
cognizione, ha intrinseca natura esecutiva, giacché solamente
per mezzo del processo viene soddisfatto l'interesse dei
dipendenti con la contestuale estinzione del credito
dell'appaltatore verso il committente e con il sorgere di un
vincolo di solidarietà passiva fra questi due soggetti verso i
lavoratori; f) che, pertanto, essendo lo strumento predisposto
dalla legge identico al pignoramento eseguito dai lavoratori sul
credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente,
pure identici debbono considerarsi gli effetti, derivando sia
dalla sentenza che conclude il giudizio promosso dai lavoratori
ex art. 1676 c.c., sia dall'assegnazione, costituente il
provvedimento finale del procedimento esecutivo, il
soddisfacimento delle ragioni dei lavoratori; g) che, d'altra
parte, la ratio della disposizione di cui al suddetto art. 1676
c.c. risiede nella esigenza di attribuire ai dipendenti
dell'appaltatore un meccanismo più rapido per il
soddisfacimento delle pretese vantate verso il datore di lavoro,
dato che don tale meccanismo è consentita la contemporaneità,
in un unico processo, fra l'accertamento del credito dei
lavoratori e l'esecuzione, con la già rilevata sostanziale
identità dei due risultati finali; h) che, per queste ragioni,
si deve ritenere che l'azione ex art. 1676 c.c., inerente ad un
elemento esistente nel patrimonio del datore di lavoro al
momento della dichiarazione di fallimento del medesimo, abbia la
medesima natura esecutivo- satisfattiva del pignoramento presso
terzi, con la conseguenza, come si deve parimenti ritenere, che
dall'apertura del procedimento fallimentare, nel quale deve
essere garantita la par condicio fra tutti i creditori, deriva
l'improcedibilità sia dell'una che dell'altra azione; i) che,
se non si dovesse condividere questa conclusione e si volesse
seguire l'interpretazione data alla norma dal Tribunale (nonché
dalla suddetta sentenza n. 4051 del 10 luglio 1984 della Corte
di Cassazione), la norma stessa sarebbe costituzionalmente
illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a
causa della diversa tutela che deriverebbe ai dipendenti
dell'appaltatore a seconda che costoro o agiscano verso il
committente ex art. 1676 c.c. o tentino di realizzare il loro
credito, portato da un titolo esecutivo, procedendo al
pignoramento presso terzi del credito dell'appaltatore o
procedano al sequestro conservativo di tale credito; l) che, al
riguardo, sarebbe manifesta l'irrazionalità della disposizione
perché, a seconda dello strumento prescelto in relazione alle
individuali posizioni dei singoli lavoratori, si determinerebbe
una tutela mero incisiva per coloro che vantano crediti certi
verso l'appaltatore (e che iniziano un'azione esecutiva sulla
base di tale posizione) rispetto a quelli che sono titolari di
un credito non ancora accertato, i quali, agendo nei confronti
del committente, vedono realizzata in pieno la loro pretesa,
completa di rivalutazione monetaria fino al pagamento e non fino
al giorno del deposito dello stato passivo; m) che, infine,
secondo il Ministero delle Finanze, alcuni fra gli attuali
intimati (R.G., A.M.T., A.V., R.I., F.L. e F.M.) "non
avevano mai prestato attività di servizio di pulizia nei locali
di proprietà, dell'Amministrazione finanziaria".
A parte la censura indicata con la lettera m) - che è pure
infondata, ma che pone una diversa questione tutte le altre
censure, che soprattutto dalla difesa del fallimento sono state
esposte con argomenti di rimarchevole pregio sul piano formale,
riflettono tesi dottrinarie, minoritarie in ordine alla
interpretazione dell'art. 1676 c.c., che la Corte non ritiene di
condividere, intendendo, viceversa, aderire alle ragioni
addotte, a fondamento della opposta interpretazione, sia dalla
prevalente dottrina, sia dalla giurisprudenza.
L'art. 1676 c.c. - il quale, come è stato rilevato in dottrina,
trae origine da norme dettate nel vecchio ordinamento francese e
poi trasfuse, prima, nel codice napoleonico del 1805 e, poi, nel
codice civile del 1865 (art. 1645, che approntava una tutela a
favore dei soli prestatori d'opera manuale) - stabilisce che
coloro che hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze
dell'appaltatore nell'esecuzione di un'opera o nella prestazione
di un servizio dal medesimo acquisiti possono agire contro il
committente "per conseguire quanto è loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore al tempo in cui essi propongono la domanda".
Dal contenuto della norma si evince che elementi dell'azione
sono:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094
c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita
urla attività diretta al compimento di un'opera o di un
servizio nei confronti di un determinato committente verso un
corrispettivo (art. 1655 c.c.); 2) l'esecuzione della
prestazione lavorativa per il rompimento di quella particolare
opera o di quello specifico servizio commissionati da quel
determinato committente; 3) l'esistenza di un credito di lavoro
in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte
dell'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.); 4)
in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso
il committente in relazione al compimento dell'opera o del
servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i
lavoratori, mediante l'esercizio di un'azione contro il
committente, possono conseguire direttamente da quest'ultimo la
minor somma fra quella che è loro dovuta in conseguenza del
rapporto di lavoro e quella che è dovuta all'appaltatore dal
medesimo committente in relazione al contratto di appalto
stipulato dalle parti.
Ora, come ormai pacificamente si ammette dalla dottrina - a
superamento di una concezione che inizialmente era stata
sostenuta nella vigenza del codice civile del 1865 - il fatto
stesso che la legge parli di "azione diretta contro il
committente" e che la legittimazione attiva sia attribuita
ai lavoratori "per conseguire quanto è loro dovuto",
sta a significare che si verte in un'ipotesi diversa da quella
prevista dall'art. 2900 c.c. Al contrario dell'azione
surrogatoria - che è caratterizzata dalla sostituzione del
creditore al proprio debitore per far valere un diritto
appartenente a quest'ultimo e per ottenere che il bene oggetto
del giudizio possa rientrare nel patrimonio del soggetto
sostituito - con l'azione prevista dall'art. 1676 c.c. i
lavoratori fanno valere un diritto proprio, che la legge loro
riconosce non in sostituzione del loro debitore, ma
direttamente: tanto è vero che, come è stato precisato in
dottrina, "gli, effetti economici dell'azione si
trasmettono automaticamente nella sfera giuridica degli
ausiliari" e non nel patrimonio dell'appaltatore.
Di tal che, non diversamente da quanto accade in tutte le
ipotesi nelle quali la legge prevede che da parte di un
determinato soggetto possa essere promossa un'azione diretta
contro un altro soggetto anche in assenza di un originario
rapporto (sussistendo un diverso collegamento, operante tramite
un terzo soggetto) (cfr., ad esempio, l'art. 1717, quarto comma,
c.c., relativo al rapporto fra il mandante e la persona
sostituita dal mandatario nonché l'art. 1595, primo comma,
c.c., inerente al rapporto fra il locatore e il subconduttore),
dal tenore della norma contenuta nell'art. 1676 c.c. risulta
che, venuti in essere tutti gli elementi sopra indicati,
necessari per il sorgere della fattispecie, immediatamente si
determina la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e
il committente, che si aggiunge, sovrapponendosi, all'originario
rapporto e che impedisce a quest'ultimo, una volta che il
committente ne sia stato reso edotto tramite la domanda
rivoltagli, di spiegare l'efficacia sua propria (ciò in vista
della sua definitiva estinzione, i cui effetti si consumano con
il pagamento eseguito ai lavoratori).
Come è stato osservato in dottrina, infatti, dal giorno in cui
è proposta la domanda (che non è necessariamente quella
giudiziale) e fino a quello del definitivo pagamento,
all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il
committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra
gli ausiliari dell'appaltatore e il committente: soggetto,
quest'ultimo, che per espressa volontà della legge diventa
diretto debitore dei lavoratori (come garante ex lege, come si
afferma da taluno, o in virtù di un accollo ex lege, come si
sostiene da altri) in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro,
unico originario debitore.
La previsione di questo particolare meccanismo, come è stato
osservato dalla dottrina, ha fondamento in una finalità di
natura preminentemente sociale, dato che il legislatore ha
voluto predisporre uno strumento che è rivolto a tutelare una
categoria di soggetti particolarmente deboli, come sono i
lavoratori subordinati, per preservarli dal rischio
dell'inadempimento o, peggio ancora, dell'insolvenza del datore
di lavoro e che va equiparato, attesa la sud caratteristica
collegata alla peculiare funzione, a quelle figure giuridiche,
come i privilegi, che sono automaticamente destinate dalla legge
a rafforzare, per coloro che si trovano in una determinata
situazione, la garanzia generica che tutti i creditori hanno sul
patrimonio del loro debitore.
Ratio della disposizione di legge è, quindi, non tanto quella
delineata nel presente giudizio dalla difesa del fallimento - la
quale, come si è visto, fa riferimento all'esigenza di
attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un mezzo più rapido
per il soddisfacimento delle loro pretese, sostenendo che tale
esigenza sarebbe realizzata mediante l'attuazione del principio
di "contemporaneità" fra l'accertamento del credito e
la successiva esecuzione - quanto quella di garantire agli
ausiliari dell'appaltatore, proprio in relazione ad una attività
lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio
appaltati al loro datore di lavoro, il pagamento della
retribuzione dovuta per quella determinata attività, in modo da
sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto al rischio
dell'insolvenza del debitore.
Del resto, come pure é stato sottolineato dalla dottrina, la
possibilità offerta dalla legge ad una determinata categoria di
lavoratori - quelli che hanno prestato la loro attività per
quel determinato appalto e nell'interesse di colui che lo ha
commissionato - con l'attribuzione ai medesimi di un'azione
eccezionale, che permette di soddisfare il credito vantato verso
il datore di lavoro mediante il diretto pagamento eseguito dal
committente (e senza necessità di far transitare nel patrimonio
dell'appaltatore le somme a questi dovute), trova
giustificazione proprio nel beneficio che il committente trae
dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare
attività.
Il che implica, per un verso, che l'appaltatore, dopo la
richiesta rivolta dai suoi ausiliari al committente, non può
pretendere da questo l'adempimento (né può promuovere nei
confronti del medesimo l'esecuzione forzata qualora fosse già
munito di un titolo esecutivo) e, per un altro verso, che gli
altri creditori dell'appaltatore, che pure hanno la possibilità
di soddisfarsi sulle somme dovute dal committente previo
esercizio dell'azione surrogatoria, tuttavia perdono questa
facoltà qualora da parte degli aventi diritto sia stata già
esercitata l'azione di cui si discute. Si consideri, d'altra
parte, quanto sopra è stato già rilevato, e cioè che il
pagamento fatto dal committente agli ausiliari dell'appaltatore
ai sensi dell'art. 1676 c.c. estingue, in corrispondenza della
somma versata, sia il debito del medesimo committente verso
l'appaltatore, sia il debito di quest'ultimo verso i lavoratori.
Questi principi ricevono applicazione anche nel caso della
dichiarazione di fallimento dell'appaltatore-datore di lavoro.
Posto che l'esercizio dell'azione da parte degli ausiliari
impedisce qualsiasi altra iniziativa individuale - non importa
se proveniente dall'appaltatore o dagli altri suoi creditori e
senza che possa avere rilievo il mezzo processuale impiegato
alle stesse conclusioni deve pervenirsi qualora intervenga il
fallimento dell'appaltatore, l'esecuzione collettiva non
differendo, quanto alla natura e ai limiti che incontra, da
quella individuale. E si deve, quindi, affermare che, ai fini di
cui si discute, l'apertura del procedimento concorsuale non può
incidere sulla posizione di quei lavoratori che hanno già
esperito l'azione prevista dalla norma di legge in esame, giacché,
se si ritenesse il contrario, si finirebbe con il disconoscere
la concreta finalità perseguita dalla legge; sicché, dovendosi
escludere che il soddisfacimento delle pretese vantate dagli
altri creditori possa essere conseguito con nocumento delle
ragioni di quei lavoratori che hanno prestato la loro attività
per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati e che fanno
affidamento sulle somme dovute dal committente per tale
esecuzione si deve asserire che, se l'azione sia stata già
promossa, non ricorre nei confronti della stessa alcun profilo
di improcedibilità.
D'altra parte, se si tiene conto del fatto che l'azione ex art.
1676 c.c., che è, per espressa previsione di legge, diretta,
incide, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo
(il committente) e solo indirettamente su un credito del
debitore fallito (del quale, proprio a causa di niella azione,
è impedito il realizzo), si comprende come l'apertura del
procedimento fallimentare non possa spiegare effetti sulle
ragioni vantate dai lavoratori; e non vale, per conseguenza,
invocare gli artt. 51 e 52 del r.d. 16 luglio 1942, n. 267,
essendo del tutto estranea al fallimento una iniziativa già
intrapresa da una particolare categoria di creditori (ai quali
dalla legge è accordata una specifica tutela) e tendente al
conseguimento di una somma che, non essendo stata ancora
corrisposta all'originario creditore, fa parte del patrimonio
non già del datore di lavoro fallito, ma del committente (il
quale, come é stato sottolineato dalla dottrina, è terzo
rispetto al fallimento).
Ai risultati interpretativi finora esposti è già pervenuta
questa Corte della sentenza n. 4051 del 10 luglio 1984, indicata
dai ricorrenti. In tale sentenza, a conclusione delle
argomentazioni svolte per individuare la natura dell'azione
prevista dall'art. 1676 c.c., é stato affermato che
"l'apertura del procedimento concorsuale non può
precludere l'esperimento di una azione tra terzi. espressamente
accordata dalla legge"; ed è stato aggiunto che, se è
vero che l'art. 52 della legge fallimentare - che va letto in
unione con il precedente art. 51, dettato per le azioni
esecutive - apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito, impedendo l'esercizio di azioni proposte contro
quest'ultimo in sedi diverse da quelle sue proprie, è
altrettanto vero che uguale effetto il medesimo articolo di
legge non può avere "per le azioni autonome tra terzi,
quali l'ausiliario e il committente", in relazione a somme
di danaro che, prima dei pagamento, ancora si trovano nel
patrimonio del committente. Conclusioni, codeste, che sono state
poi riprese da questa Corte in successive pronunce, nelle quali,
allo scopo di determinare la competenza del giudice del lavoro
nella controversia promossa dai lavoratori contro il
committente, è stato sostenuto che l'azione "è del tutto
autonoma da quella esperibile nei confronti
dell'appaltatore-datore di lavoro e può dunque esplicarsi
davanti al giudice del lavoro anche in caso di sopravvenuto
fallimento di quest'ultimo" (Cass. 24 ottobre 1996 n. 9303,
Cass. 14 maggio 1998 n, 4897 e Cass. 14 dicembre 1998 n. 12551;
cfr. in precedenza anche Cass. 6 giugno 1983 n. 3855).
Dai rilievi fin qui esposti deriva che il sospetto di
incostituzionalità dell'art. 1676 C.C. nell'interpretazione che
ne è stata data dal Tribunale, prospettato dalla difesa del
fallimento ricorrente, non ha ragion d'essere.
Considerato che l'art. 3 della Costituzione nella lettura
fattane dalla suddetta difesa in corrispondenza con il principio
della par condicio creditorum che presiede le procedure
esecutive concorsuali - non può ritenersi violato in presenza
di situazioni disomogenee che giustificano una differente
disciplina (causata da una precisa scelta di politica
legislativa adottata dal legislatore) e considerato, quindi, che
la ricorrenza di tali situazioni non può determinare alcun
profilo di irrazionalità nel significato dato ad una
disposizione di legge, é a dirsi che proprio l'interpretazione
data alla norma dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza
conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema
di tutela del lavoro, in tutte le sue articolazioni, quali si
desumono dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione; con la
conseguenza che la questione di legittimità costituzionale
dedotta dal fallimento della società I. s.p.a. deve essere
dichiarata manifestamente infondata, non essendo irrazionale una
norma che accorda uno specifico beneficia a determinati
lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione alla attività
lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro
soggetto (il committente, parte del contratto di appalto
stipulato con il loro datore di lavoro) ha ricavato un
particolare vantaggio.
Le argomentazioni finora svolte, unitariamente considerate,
esimono la Corte dal confutare singolarmente tutte le censure
dedotte nei due ricorsi sopra indicate con le lettere da a) ad
l). Qui va solamente aggiunto che l'articolata conclusione alla
quale si perviene in entrambi i ricorsi - la necessità che sia
attuato, a causa della dichiarazione di fallimento
dell'appaltatore, il concorso di tutti i creditori,
l'impossibilità che sia sottratta all'esecuzione concorsuale
una parte del patrimonio della società, la pretesa natura
esecutiva dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c. (la quale,
come tale, non potrebbe sopravvivere al fallimento), il fatto
che i lavoratori possono ottenere dal committente il pagamento
di somme il cui ammontare non superi il credito vantato
dall'appaltatore - e frutto di uria non corretta premessa,
giacché ambedue i ricorrenti, pur affermando di voler aderire
alla tesi secondo cui l'azione accordata dalla legge ai
lavoratori, al contrario di quanto è previsto per l'azione
surrogatoria, è diretta e autonoma, poi mostrano, in concreto,
di dissentirne, come è prova la proposizione, esposta in
entrambi. i ricorsi, secondo cui la domanda degli ausiliari
dell'appaltatore contro il committente determina le medesime
conseguenze del pignoramento presso terzi del credito del datore
di lavoro. Con tale proposizione, infatti, si trascura di
considerare che il diritto riconosciuto dalla legge ai
lavoratori, ricorrendo tutte le condizioni contemplate dalla
legge, sorge in capo ai medesimi lavoratori, per affiancarsi,
allo scopo di sostituirlo nel momento in cui é eseguito il
pagamento, al diritto che già esiste in capo all'appaltatore;
e, inoltre, si finisce con il confondere l'azione esecutiva -
che viene promossa, anche presso terzi, su un elemento attivo
del patrimonio del datore di lavoro e che resta travolta dal
fallimento del debitore - con l'azione di cognizione attribuita
a determinati soggetti, nei confronti di un terzo, per
l'accertamento di un diritto che è loro direttamente
riconosciuto dalla legge.
Resta, infine, da esaminare l'ultima censura (indicata con
lettera m) dedotta dal Ministero delle Finanze, con la quale
quest'ultimo sostiene, come si è detto, che alcune delle
lavoratrici che hanno proposto l'azione ex art. 1616 c.c. non
avrebbero "mai prestato attività di servizio di pulizia
nei locali di proprietà dell'amministrazione finanziaria".
Per disattendere anche questa censura, basta, da un lato,
richiamare l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata,
nella quale è stato affermato che la prova della
"prestazione dell'attività lavorativa presso il Ministero
da parte degli appellati" era emersa dai documenti prodotti
in giudizio e, soprattutto, dalla deposizione della teste
Viventi, funzionaria della medesima amministrazione; e,
dall'altro, rilevare che, a fronte di siffatto accertamento, il
ricorrente, lungi dal precisare, in concreto, il vizio di omessa
o insufficiente motivazione (con l'indicazione di risultanze
probatorie non valutate o insufficientemente valutate), si
limita a fornire un apprezzamento delle prove diverso da quello
compiuto dal giudice di appello.
Ciò posto, passando all'esame del terzo motivo del ricorso
proposto dal fallimento. quest'ultimo, nel denunciare la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 2906 c.c., 686
c.p.c., 42 e 51 della legge fallimentare, oltre al vizio di
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.
360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.), sostiene che il Tribunale
non avrebbe dato adeguata risposta alle censure (dedotte
nell'atto di appello) inerenti al provvedimento di sequestro del
credito vantato dalla società I. s.p.a. verso il Ministero
delle Finanze, chiesto dai lavoratori ed autorizzato dal Pretore
di Roma prima dell'inizio del presente giudizio.
Il ricorrente, in particolare, sottolinea che dal provvedimento
autorizzativo del sequestro era derivato un vincolo di
indisponibilità sulle somme dovute dal Ministero
all'appaltatore, con la conseguenza che, una volta dichiarato il
fallimento del debitore, le somme sequestrate, essendo confluite
automaticamente nella procedura concorsuale, non potevano essere
attribuite ai creditori sequestranti.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Dalle scarne indicazioni fornite dalle parti e dalle altrettanto
scarne argomentazioni subite sul punto nella sentenza impugnata,
non si riesce compiutamente a comprendere se il provvedimento di
sequestro conservativo sulle somme dovute alla società I.
s.p.a. dal Ministero delle Finanze fosse stato autorizzata
(prima dell'inizio della causa di merito, come è pacifico) a
favore dei lavoratori in relazione al credito diretta dagli
stessi vantato nei confronti del medesimo Ministero in base
all'art. 1676 c.c. - sicché, in tal caso, si sarebbe trattato
di un sequestro, su beni mobili, presso il debitore - o se,
viceversa (come è più plausibile), il provvedimento del
giudice avesse avuto per oggetto il credito della società I.
s.p.a. nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ricorrendo questa seconda ipotesi, peraltro, non viene chiarito
se fosse stata posto in essere lo Speciale procedimento prevista
dalla legge per il sequestro presso terzi e, in particolare, se
il Ministero delle Finanze avesse, o no, reso la prescritta
dichiarazione a norma dell'art. 543 e segg. c.p.c., richiamati
dal successivo art. 678 (v., in particolare, l'art. 598 c.p.c.,
relativo alla mancata comparizione del terzo o al rifiuto di
questo a rendere la dichiarazione o alla eventualità che sulla
dichiarazione sorgano contestazioni).
In questa situazione di evidente incertezza, le censure dedotte
dai fallimento ricorrente non possono trovare accoglimento.
Qualora si fosse realizzata la prima delle due ipotesi sopra
delineate (il sequestro presso il debitore-Ministero delle
Finanze di beni mobili di proprietà del medesimo), la decisione
emessa dal Tribunale dovrebbe rimanere ferma, perché, una volta
che sono stati accertati (e liquidati) i crediti fatti valere
dai lavoratori direttamente nei confronti dell'amministrazione
convenuta, é evidente che la conseguenza non potrebbe che
essere quella individuata nella sentenza, impugnata, essendoti
il sequestro convertito in pignoramento, a norma dell'art. 686
c.p.c., in danno del debitore nel momento in cui è stata emessa
la sentenza di condanna, esecutiva, a conclusione del giudizio
di primo grado.
Al contrario, se si fosse realizzata la seconda eventualità (il
sequestro di un credito della debitrice società I. s.p.a., nei
confronti del terzo Ministero delle Finanze), a parte che, come
è stato sopra esposto, manca in causa qualsiasi indicazione per
stabilire se la misura cautelare fosse stata legittimamente
eseguita (e il relativo procedimento portato a compimento), non
si sarebbe realizzata alcuna possibilità di conversione del
sequestro in pignoramento, dato che, come è stato esposto in
narrativa, la pronuncia di condanna emessa dal primo giudice a
favore dei lavoratori e a carico della società I. s.p.a. è
stata travolta dalla decisione, non impugnata da chi ne aveva
interesse, con la quale il Tribunale ha dichiarata l'improcedibilità
della domanda proposta dai lavoratori "nei confronti del
fallimento". E, anche se si ritenesse il contrario, la
conclusione non potrebbe essere diversa, dal momento che,
essendo stata la pronuncia dichiarativa di fallimento della
società I. s.p.a. emanata, come è pacifico, soltanto dopo che
i lavoratori avevano esercitato contro il Ministero l'azione
prevista dall'art. 1675 c.c., la priorità della proposizione di
tale azione, come è stato spiegato nella trattazione del primo
motivo, aveva impedito al fallimento di acquisire all'attivo le
somme di danaro di cui si discute.
Va, da ultimo, esaminato il secondo motivo (indicato con i
numeri 3 e 4) dell'impugnazione proposta dal Ministero delle
Finanze, con il quale quest'ultimo, nel dedurre la violazione e
la falsa applicazione dell'art. 1676 c.c. e il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.),
sostiene:
a) che le somme sottoposte a sequestro dai lavoratori attenevano
non già ad un contratto di appalto "validamente efficace
fra le parti", ma "alla esecuzione di una attività di
servizio di pulizia di locali, svolta solo in via de
facto", non essendo mai "intervenuto un atto di
approvazione dello schema di contratto" né risultando che
fosse stato emanato un atto di riconoscimento di spesa; b) che,
d'altra parte, anche a ritenere che un contratto fosse stato
stipulato, il credito della società appaltatrice non era né
certo né liquido né esigibile, dato che la procedura contabile
non aveva esaurito il suo iter attraverso la fase dell'impegno
di spesa, della liquidazione e dell'ordinazione del pagamento e
dato che l'opera svolta non era stata sottoposta, ai sensi
dell'art. 351 della legge n. 2248 all. F, a collaudo; c) che da
parte dell'amministrazione finanziaria accorreva effettuare
l'accertamento "di eventuali partite di controcrediti,
come, del resto, era stato fatto presente al Tribunale nella
memoria difensiva del 24 novembre 1998, con la conseguenza che
errata è la pronuncia con la quale è stata dichiarata
l'inammissibilità delta eccezione di compensazione in quanto
irritualmente dedotta, anche perché l'eccezione in questione
doveva ritenersi implicitamente compresa nella eccepita
inammissibilità di qualsiasi statuizione di condanna senza il
necessario riconoscimento del debito nella competente sede
amministrativa".
Anche queste censure sono infondate.
Quanto alla prima, è a dirsi che il ricorrente, dopo avere
(implicitamente) dato atto che il contratto di appalto avente
per oggetto il servizio di pulizia dei locali del CESID era
stato stipulato fra le parti, nemmeno indica per quale ragione
la pattuizione sarebbe rimasta priva di effetti (dato che
solamente accenna, in modo del tutto generico, alla necessità
di un provvedimento di. approvazione, senza peraltro di tale
atto specificare la provenienza e, soprattutto, i tempi). Su
questo punto della controversia, d'altra parte, sussiste
l'accertamento compiuto dal Tribunale, il quale, senza adeguata
smentita (mediante l'allegazione, in concreto, di elementi
probatori asseritamente non esaminati nella sentenza), ha
osservato che "la prova della sottoscrizione e
dell'esistenza di un regolare contratto di appalta l'ha fornita
lo stessa Ministero, che ha allegata al proprio fascicolo due
contratti, di cui il secondo integrativo".
Riguardo alla seconda censura, poi, va richiamato quanto è
stato esposto da questa Corte sia nella (non recente) sentenza
n. 3870 del 19 ottobre 1954, sia nella più vicina sentenza n.
4051 del 10 luglio 1984 (già più volte indicata).
Nella prima di tali sentenze é stato affermato che l'art. 1676
c.c. trova applicazione anche in relazione agli appalti regolati
dalla l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F sui lavori pubblici, col
solo limite prevista dall'art. 351 di tale legge, dato che
l'azione diretta degli ausiliari dell'appaltatore contro la
pubblica amministrazione non può essere esercitata durante
l'esecuzione delle opere appaltate.
In applicazione di questo principio, quindi, si deve ritenere
l'ammissibilità dell'azione promossa dai lavoratori nel
presente giudizio, giacché, posto che l'appalto del servizio di
pulizia nei locali del CESID era stato compiutamente eseguito,
come ha accertato il Tribunale, il ricorrente non ha investito
con una apposita censura l'assunto, contenuto nella sentenza
impugnata, secondo cui, attesa la natura del servizio appaltato
alla società I. s.p.a., l'attività di collaudo non doveva
essere espletata.
Nella seconda sentenza è stato precisato che, essendo le norme
dettate dal codice civile in tema di appalto applicabili, salvo
che non sia espressamente previsto il contrario, anche alle
convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni,
l'importanza che la norma contenuta nell'art. 1676 c.c. ha in
materia di tutela dei lavoratori trova puntuale riscontro -
anche negli appalti per opere eseguite o per servizi. svolti,
per conto di una pubblica amministrazione - nell'art. 357 della
l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, la quale espressamente
stabilisce che l'amministrazione può "pagare direttamente
la mercede giornaliera degli operai" dell'impresa
appaltatrice, non corrisposta alle previste scadenze; ed è
stato aggiunto che l'art. 351 della medesima legge, che limita
la possibilità del sequestro "sul prezzo di appalto",
non può estendere il suo campo di applicazione all'azione
diretta, contemplata dal suddetto art. 1676 c.c., giacché la
norma, unitamente a quella di cui all'art. 357, sopra indicata,
"manifesta, al contrario, la configurabilità di rapporti
diretti tra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente
committente".
Considerazione, codesta, che nel caso in esame deve essere
recepita per ritenere che, propria per la natura dell'azione e
per la finalità che la stessa persegue, non passa trovare
spazia la normativa relativa alla osservanza delle norme sulla
contabilità.
Della terza censura, infine, va rilevata l'estrema genericità,
perché non viene nemmeno chiarito se fra le parti fossero
esistenti partite di dare ed avere inerenti al medesimo rapporto
o contrapposti crediti relativi a rapporti diversi con la
conseguenza che ora non può essere sottoposta a sindacato
l'affermazione del Tribunale secondo cui l'eccezione di
compensazione non poteva essere esaminata nel merito per non
essere stata dedotta, ai sensi degli artt. 1242, primo comma,
c.c. e 416 c.p.c., nella memoria difensiva del giudizio di primo
grado (cfr. Cass. 25 maggio 1995 n. 5757).
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poiché
la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure dedotte, i
ricorsi proposti dal fallimento della società I. s.p.a. e dal
Ministero delle Finanze debbono essere rigettati e i ricorrenti,
rimasti soccombenti, debbono essere condannati a pagare, in
solido, alle controricorrenti le spese del presente giudizio.
Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese nei
confronti degli intimati che non hanno svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna, in solido, i
ricorrenti a pagare alle controricorrenti le spese del giudizio
di cassazione, che liquida in complessive Lire 43.000 oltre a
Lire 10.000.000 (diecimilioni) per onorari. Nulla per le spese
nei confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000
|
|
|
|