Decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 Regolamento
recante modifiche al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento
di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici
(G.U. n. 12 del 16 gennaio 2001)
Articolo 1
L' articolo 52 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal
seguente:
«Art. 52 (Esclusione dalle gare di affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria)
1. Sono esclusi
dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni
previste dall’articolo 12
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli
affidamenti di appalti pubblici di servizi.
[2.
Costituiscono errore grave ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o le omissioni di progettazioni
di cui all’articolo 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato un aumento
superiore al 10% dell’importo originario del contratto. In tal caso l’esclusione
non può essere disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato
della sentenza di riconoscimento dell’errore o dell’omissione di progettazione,
ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione del responsabile del
procedimento prevista all’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il
professionista non vi si è opposto nel termine di trenta giorni.»] (comma non ammesso al visto della Corte dei
conti)
Articolo 2
L' articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal
seguente:
«Art. 75 (Cause di esclusione dalle
gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici)
1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. [Le disposizioni di cui alla presente lettera,
nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce
di condanna emesse successivamente all’entrata in vigore del presente
regolamento.] (periodo non ammesso al visto della
Corte dei conti) Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo
178 del codice penale e dell’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; f) che hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; g) che abbiano commesso irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori
pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi
delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere
a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del
casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni
prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o
certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata
rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa,
a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in
base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in
cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione
solenne.»

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