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RIBASSO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE. Per l'autorita' e' inapplicabile.
dal nostro forum, utente: Garista45
Si porta a conoscenza che l'AVCP con la Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 inerente “ Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” ha considerato Inapplicabile la norma sul costo del personale in quanto lo stesso non può essere predeterminato dalle SS.AA. bensì deve essere determinato da ciascun concorrente in relazione alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
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L'articolo integrale e' il seguente:
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014
1. Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comunicato del Presidente dell'Autorità alle stazioni appaltanti
Pubblicato ed inviato alle stazioni appaltanti il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 marzo 2014 con il quale si forniscono alcune indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12 che dichiarava l’incompatibilità tra le norme europee e l’art. 49, comma 6 del Codice dei Contratti.
fonte: avcp.it
Il Presidente,
Visti i principi di carattere generale sanciti dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 163/2006 (Codice), tra i quali quelli di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
Visto il principio di adeguata qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici sancito dall’art. 40, comma 1, del Codice che prescrive altresì che gli stessi devono improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza;
Visti i requisiti per la qualificazione indicati dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) e, in particolare, i requisiti di ordine speciale, di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, indicati dall’art. 79 del Regolamento, certificati dagli Organismi di attestazione SOA con il rilascio delle attestazione di qualificazione per l’esecuzione di affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000;
Visto l’art. 49, comma 1, del Codice che dispone che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice in relazione alla specifica gara di lavori, servizi o forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, attraverso i requisiti di altro soggetto;
Visto l’art. 49, comma 6, del Codice che dispone che per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria;
Vista la successiva Sentenza del 10 ottobre 2013 resa nella causa C-94/12, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha rilevato l’incompatibilità con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE di una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del Codice che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;
Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea per il quale non si può escludere l'esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, risultando precisato che “In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’ appalto interessato”
Considerato che in ordine al regime di responsabilità delle imprese nei confronti della stazione appaltante in caso di avvalimento, dal combinato disposto dei commi 4 e 10 dell’articolo 49 del Codice emerge che il contratto è eseguito dall’impresa concorrente e che l’impresa ausiliaria rimane estranea alla fase di gara e al contratto, nonostante il regime di responsabilità solidale tra l’impresa ausiliaria e l’ausiliata in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
Consideratala necessità di evitare che il ricorso all’avvalimento con frazionamento dei requisiti richiesti dal bando possa tradursi nel rischio per la stazione appaltante di non avere adeguata assicurazione sulla capacità degli operatori economici di eseguire a regola d’arte le prestazioni oggetto del contratto;
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del Codice l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Considerato che la finalità pro-concorrenziale dell’istituto dell’avvalimento, ribadita dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013, non può essere perseguita a danno dell’interesse pubblico a selezionare un operatore economico in grado di eseguire con buon esito i lavori oggetto dell’affidamento al fine di non produrre un eccessivo squilibrio nell’attuazione dei principi fondamentali di cui all’art. 2;
Considerata, pertanto, la necessità di un intervento chiarificatore dell’Autorità volto ad armonizzare le indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia Europea con il complessivo quadro normativo che si ricava dalle norme sopra richiamate
COMUNICA
Che le stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti relativi all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:
1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;
2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;
3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
4) La legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art.2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara.
5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;
6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall’art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.
Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014
il Segretario: Maria Esposito
VISIONA IL COMUNICATO DAL SITO DELL'AVCP
Sentenza Consiglio di Stato n. 01487/2014
Nel caso in questione in una gara con offerta economicamente piu'
vantaggiosa veniva chiesto di applicare sei diversi ribassi per sei
diversi tipi di servizi e poi calcolare il ribasso risultante da
quest'ultimi.
A seguito di un errore l'impresa aggiudicataria trascriveva un ribasso
complessivo maggiore rispetto a quello reale.
L'ente appaltante accettava come buono il ribasso errato, in quanto
piu' vantaggioso per la stazione appaltante, ma poi a seguito di
ricorso della seconda classificata, prendeva per buono il ribasso che l'impresa intendeva realmente adottare.
Non accettava pero' quanto chiesto dalla ricorrente e cioè l'esclusione
della ditta aggiudicataria per l'errore commesso.
Sia il TAR che il consiglio di stato danno ragione all'ente appaltante
rigettando il ricorso della seconda classificata.
La Sentenza tratta anche altre tematiche in merito al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
fonte: Consiglio di stato
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N. 01446/2014REG.PROV.COLL.
N. 05113/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2013, proposto Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gustavo Visentini in Roma, Piazza Barberini n. 12
contro
Società Longo Veicoli Industriali s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Giuseppe Orofino, dall’avv. Raffaello Giuseppe Orofino e dall’avv. Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso lo studio dott. Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2
nei confronti di
- della Società U.C.M. Unico Costruzioni Meccaniche s.r.l.
- della società AEBI SCHMIDT ITALIA s.r.l.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 442/2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Longo Veicoli Industriali Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il Cons. Sabato Malinconico e uditi per le parti gli avvocati avv. Andrea Grazzini e avv. Giuseppe Orofino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Longo Veicoli Industriali s.r.l., quale partecipante alla gara bandita da Quadrifoglio s.p.a. per la fornitura di due spazzatrici aspiranti idrostatiche e per la manutenzione per cinque anni o fino a 10.000 ore motore, essendo risultata esclusa da detta gara per mancanza dei requisiti di capacità tecnica, pur non avendo impugnato detta esclusione, presentava in data 24 maggio 2012 domanda di accesso agli atti della procedura concorsuale in questione con la quale chiedeva copia dei verbali di gara e la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla procedura selettiva.
La stazione appaltante, con nota del 19 giugno 2012, accoglieva l’istanza limitatamente al verbale di gara del 21 maggio 2012 e rinviava l’accesso alla documentazione amministrativa dei concorrenti.
Nel frattempo, con atto del 17 settembre 2012, veniva disposta l’aggiudicazione.
La società Longo Veicoli Industriali, con lettera del 18 ottobre 2012, reiterava la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla precedente missa del 24 maggio 2012 e la stazione appaltante, con nota del 23 ottobre 2012, accoglieva l’istanza.
Poiché la richiedente, in data 5 novembre 2012, domandava di acquisire copia di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla selezione, la società Quadrifoglio s.p.a., con determinazione del 4 dicembre 2012, invitava la Longo Veicoli Industriali a proporre una domanda di accesso debitamente motivata. I legali della società esponente, con nota del 6 dicembre 2012, insistevano sull’accoglibilità dell’istanza di accesso, cosicché la stazione appaltante, con lettera del 21 dicembre 2012 ribadiva, tramite il proprio legale, che la suddetta istanza doveva essere motivata, in modo da dimostrare l’esistenza di un interesse concreto meritevole di tutela.
Avverso la menzionata determinazione della società Quadrifoglio data 4 dicembre 2012 la società Longo Veicoli Industriali proponeva ricorso al TAR della Toscana con il quale deduceva le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 13 del d. lgs. n. 163/2006 e del regolamento sull’accesso.
Nell’anzidetto giudizio si costituiva la società Quadrifoglio s.p.a. contestando in toto la fondatezza dei rilievi avanzati dalla controparte e chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza n. 442/2013 richiamata in epigrafe il giudice adito accoglieva il ricorso e ordinava alla società Quadrifoglio di rilasciare alla società ricorrente copia della documentazione richiesta argomentando nel senso che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce “un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato indipendentemente dal giudizio sull’ammissibilità o sulla fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso”, cosicché la eventuale inoppugnabilità degli atti oggetto della domanda di accesso non preclude l’esercizio del diritto. Nel caso di specie il giudice di prime cure rilevava che, avendo la ricorrente chiesto il rilascio dei documenti nella dichiarata qualità di soggetto partecipante alla gara, non potesse disconoscersi alla medesima ricorrente il diritto di accesso, in quanto portatrice di un interesse differenziato dalla generalità e quindi legittimata a chiedere gli atti prodotti dagli altri partecipanti alla procedura selettiva.
Avverso tale pronuncia si è gravata la società Quadrifoglio con l’odierno appello con il quale deduce i seguenti vizi: a) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 10, 24 e 25 della legge n. 241/90 e dell’art. 13 del d. leg.vo n. 163/2006; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d. leg.vo n. 163/2006 e degli artt. 98 e 99 del d. leg.vo 10 febbraio 2005, n. 30.
In sostanza con il primo motivo la società appellante contesta la motivazione della sentenza di primo grado fondata sull’argomentazione secondo la quale il soggetto partecipante, escluso da una procedura selettiva e che abbia avuto accesso agli atti relativi alla fase del procedimento cui ha partecipato, abbia diritto di accedere in maniera indiscriminata e senza onere di motivazione a tutti gli atti successivi alla sua esclusione non più impugnabile, ivi compresa la documentazione tecnica relativa agli altri partecipanti. Ad avviso dell’appellante tale argomentazione utilizzata dal TAR Toscana a giustificazione della pronuncia in questa sede impugnata contrasta con le disposizioni dettate dalla legge n. 241/90 in materia di accesso e con l’art. 13 del decreto legislativo n. 163/2006, che reca la disciplina di settore per l’accesso nelle procedure ad evidenza pubblica.
In particolare l’art. 13 del codice degli appalti pubblici si colloca, ad avviso della società appellante, rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241/90 nella materia dell’accesso, in un rapporto di genere a specie come disciplina speciale e in quanto tale capace di derogare a quella generale. Conseguentemente dall’applicazione dell’art. 24 della legge n. 241/90 che qualifica come inammissibili le domande di accesso volte a realizzare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 163/2006, che non esclude che l’istanza di accesso debba essere motivata e ciò in particolare con riguardo a coloro che hanno perso lo status di concorrente e non abbiano più alcun interesse da far valere in giudizio, l’appellante fa discendere l’erroneità e l’illegittimità della pronuncia di primo grado.
A sostegno di tale assunto richiama anche talune pronunce giurisprudenziali secondo le quali: 1) l’istanza di accesso deve essere sorretta da una posizione meritevole di protezione da parte dell’ordinamento rispetto alla quale l’ostensione della documentazione richiesta risulta utile a tale scopo e comunque necessaria alla difesa; 2) al concorrente escluso da una gara non può essere riconosciuto il diritto di accedere agli atti e documenti del procedimento successivi alla sua esclusione, a seguito della quale è venuta meno “quella posizione differenziata e qualifica che sola avrebbe potuto fondare il diritto di accesso ai documenti di gara”.
Con il secondo motivo di impugnativa la società appellante ribadisce la necessità di motivare l’istanza di accesso da parte della società richiedente atteso che nel caso di specie la richiesta della società Longo riguardava le offerte tecniche di tutte le altre aziende partecipanti alla procedura selettiva e poneva quindi un problema di bilanciamento tra gli opposti interessi costituiti da un lato dal diritto di accesso e dall’altro dal principio di riservatezza. In particolare rileva come l’art. 13 del codice degli appalti pubblici (d. leg.vo n. 163/2006) dopo aver posto il principio dell’accessibilità agli atti prevede l’esclusione dal diritto di accesso per: “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Il comma 6 stabilisce tuttavia che l’accesso non può essere negato “al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.
L’appellante sottolinea, quindi, come il legislatore abbia inteso escludere dall’ambito di azionabilità dell’accesso il diritto alla riservatezza relativo ai segreti commerciali delle imprese prevedendo che tale diritto è recessivo solo a fronte del cosiddetto accesso difensivo, nel senso che l’accesso alle offerte tecniche non può essere negato solo quando esso sia finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente. Da ciò la società appellante desume l’erroneità della sentenza n. 442/2913 del TAR Toscana in questa sede impugnata della quale chiede l’annullamento nella parte in cui dispone che il concorrente (nel caso di specie la società ricorrente in primo grado Longo Veicoli Industriali s.r.l.) escluso in via definitiva dalla procedura selettiva ad evidenza pubblica di che trattasi acceda alle offerte tecniche presentate dagli altri concorrenti senza alcuna motivazione intesa a dimostrare l’obiettivo dell’accesso volto alla difesa in giudizio dei propri interessi ovvero, comunque, alla tutela di una posizione giuridicamente garantita, come espressamente previsto dall’art. 13 del d. leg.vo n. 163/2006.
DIRITTO
L’appello deve essere accolto.
Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell’ordinamento (Consiglio di Stato n. 5062-2010).
In tal senso la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.
Orbene, nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (Consiglio di Stato n. 6121-2008).
In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.
Ne consegue che con l’appellata sentenza erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata dalla Società Longo Autoveicoli Industriali successivamente alla sua esclusione dalla gara e una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.
Talune incertezze giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla società Longo Veicoli Industriali s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati.
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
fonte: Consiglio di Stato
da un articolo del sole24ore del 11 marzo 14
Addio Authority indipendente: l'intenzione è nero su bianco nella memoria che il ministro delle Infrastrutture ha lasciato agli atti della commissione Lavori pubblici della Camera, in occasione dell'audizione tenutasi oggi a Montecitorio.
Da Via Ripetta a Porta Pia: il progetto del ministero delle Infrastrutture Maurizio Lupi è portare l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell'alveo delle competenze del suo dicastero. L'intenzione è messa nero su bianco nella memoria che il ministro ha lasciato agli atti della commissione Lavori pubblici della Camera, in occasione dell'audizione tenutasi oggi a Montecitorio e interrotta (sarà ripresa in una data ancora da comunicare) per la ripresa delle votazioni sulla legge elettorale. ---> continua
VISIONA TUTTO L'ARTICOLO DAL SITO DEL SOLE24ORE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 Marzo 2014 il Provvedimento dell'AVCP: Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Le principali novità introdotte riguardano:
- L’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
- La possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
- La possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
- La possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
- Previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
- Disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.
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L' ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere - ha pubblicato un commento sulle decisioni più significative approvate dal consiglio dei Ministri del 12 Marzo scorso.
Tra queste spicca la decisione delle categorie specialistiche e superspecialistiche.
In merito l'articolo dell'ANIEM cita quanto segue:
Per i Lavori specialistici possibile ripristino della norma tampone con eliminazione di 17 categorie specialistiche e super-specialistiche.
Il Consiglio dei Ministri ha inserito, nel Decreto legge per l'edilizia abitativa, la norma tampone (art.12 bis) sui lavori specialistici a qualificazione obbligatoria. La nuova misura concederebbe all'Esecutivo 12 mesi di tempo, dall'entrata in vigore del Decreto, per trovare una soluzione definitiva alla cancellazione degli articolo 109, comma 2 e 107 comma 2 del Regolamento appalti, decisa dal Consiglio di Stato con parere reso operativo dal Dpr 20 Ottobre 2013.
Si specifica, quindi, che il Decreto varato dal Governo sembrerebbe recuperare la soluzione ponte inserita nel Dl 151, concedendo un anno di tempo all'Esecutivo al fine di trovare una soluzione definitiva.
Con tale misura, verrebbero fatti salvi i bandi e i contratti stipulati nel periodo di vigenza del Decreto 151/2013 non convertito in legge, salvando le stazioni appaltanti dal rischio ricorsi.
ll Decreto, non si limita a questo; viene modificato l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e anche quello delle così dette "super-specialistiche", ovvero quelle che individuano attività molto complesse. Tali categorie, oltre una certa soglia, impediscono il subappalto obbligando l'appaltatore a formare un Ati verticale con un'impresa specializzata.
Sono eliminate le seguenti 8 categorie che non rientrano più tra le specialistiche:
• Os 9 (segnaletica luminosa);
• Os 12B (barriere paramassi);
• Os 15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri);
• Os 16 (centrali energia elettrica);
• Os 17 (impianti telefonici);
• Os 19 (reti Tlc);
• Os 23 (demolizioni);
• Os 31 (impianti momilità sospesa);
• Le seguenti 9 categorie non sono più considerate super-specialistiche:
• Og 12 (opere di bonifica);
• Os 3 (impianti idrico-sanitari);
• Os 5 (impianti anti-intrusione);
• Os 8 (impermeabilizzazioni);
• Os 20-A (rilevamenti topografici);
• Os 20-b (indagini geognostiche);
• Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione);
• Os 29 (armamento ferroviario);
• Os 24 (sistemi antirumore).
Infine, si sottolinea, la costituzione di una nuova categoria, la Os 32 attinente alle strutture in legno.
Tali misure, tuttavia, sono ancora a rischio: a questo punto ci risulta, infatti, sarebbero in corso, proprio in queste ore, ulteriori verifiche tecniche che rendono incerto il mantenimento della norma nel decreto varato dal Consiglio dei Ministri.
VISIONA TUTTO L'ARTICO DELL'ANIEM - CLICCA QUI
fonte: AVCP
Pubblicato dall’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici il modello di disciplinare per le gare di appalti che hanno per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari. Il Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 elaborato dall’Avcp a seguito di una previsione normativa - art. 64, comma 4-bis del codice dei contratti - serve a guidare e a semplificare la complessa attivita' di predisposizione della documentazione di gara da parte delle così dette stazioni appaltanti con l’effetto di ridurre il contenzioso nell’aggiudicazione degli appalti.
Il documento, che tiene conto delle osservazioni degli operatori del settore formulate in una recente consultazione pubblica e del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolamenta gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari, valorizzando la componente progettuale e qualitativa delle imprese mediante l’aggiudicazione del contratto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oltre a riprodurre le clausole tassative di esclusione, il Bando-tipo fornisce indicazioni su altri importanti aspetti dell’iter di affidamento, come la definizione dei requisiti di partecipazione e le modalita' di presentazione delle offerte.
Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, l’Autorita' verifichera' il raggiungimento degli obiettivi: semplificazione e riduzione del contenzioso.
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Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014
Addio al Durc cartaceo e, per gli appalti pubblici, niente più bisogno di verificare i requisiti di regolarità contributiva delle imprese attraverso la banca dati dell'Autorità di vigilanza che prenderà il via il primo luglio. Sono le principali novità portate dal decreto legge sull'occupazione varato dal Governo Renzi nel Consiglio dei ministri del 12 marzo e che a distanza di una settimana approda in Gazzetta Ufficiale (n.66 del 20 marzo) con il numero 34/2014.
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