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CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E SIOS - Pubblicato in Gazzetta il decreto con le nuove categorie.
Sono state ridotte da 33 a 24 le categorie a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le superspecialistiche (cosidette SIOS), dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2014 pubblicato nella GURI n. 96 del 26/04/2014)
Ricordiamo che:
Le categorie a qualificazione obbligatoria sono quelle che, se superano il 10% dell'importo complessivo dei lavori o 150.000 euro e fanno parte delle scorporabili, non possono essere eseguite dall'impresa affidataria se sprovvista di tale categoria , ma devono essere subappaltate ad imprese qualificate.
Le categorie superspecialistiche (SIOS) sono quelle che, se superano il 15% dell'importo totale dei lavori, non possono essere subappaltate, ma debbono essere eseguite direttamente dal soggetto affidatario. Cio comporta che chi partecipa ad una gara con categorie scorporabili superspecialistiche che superano il 15% dell'importo totale dei lavori e non è in possesso di tali categorie, deve necessariamente costiture un ATI con imprese che abbiamo la richiesta qualificazione.
LE NUOVE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, INDICATE NEL DECRETO SONO LE SEGUENTI:
Tutte le categorie generali da OG1 a OG13 e le seguenti categorie specialistiche OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS32, OS33, OS34, OS35.
LE NUOVE CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE (SIOS) SONO INVECE LE SEGUENTI:
OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32.
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L'applicativo calcolo requisiti presente nel sito informagare.it e' stato riformulato secondo le direttive del presente Decreto.
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trascriviamo qui di seguito il decreto:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2014
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione
del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l'altro,
disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo,
alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del
medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti
in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici),
nel quale e' previsto che, al fine di garantire la stabilita' del
mercato dei lavori pubblici, nelle more dell'emanazione delle
disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate
disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono individuate
le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione
dell'assoluta specificita' strettamente connessa alla rilevante
complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono
l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso della
specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni
per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione
obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche gia'
individuate dall'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, puo' essere operata attraverso
l'eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore
complessita' tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16,
OS 31, nonche' delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in
quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di
qualificazione e' solo uno dei parametri che regola il funzionamento
del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per
quanto concerne le categorie cc.dd. "superspecialistiche", evidenti
ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale
fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell'interesse
pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il
mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per
l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessita' tecnica
ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'alveo delle quali
rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS
25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS
13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG
11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei
requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro
normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate
categorie afferiscono, nonche' per il possibile impatto sulla salute
pubblica e la pubblica incolumita' di talune delle realizzazioni
sussumibili nelle categorie in parola;
Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a
qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche
volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un
adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi
indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili
alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei
contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;
Decreta:
Art. 1
Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate
nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate
nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS
2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS
14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28,
OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.
Art. 2
Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo
37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti
indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie
individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o
OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A,
OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.
Art. 3
Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo
107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2
del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma
1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono
riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e
109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 aprile 2014
Il Ministro: Lupi
APPALTI PUBBLICI - IN VIGORE DAL 17 APRILE LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
Fonte: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Roma, 24 Aprile.
Dal 17 Aprile, sono in vigore le tre nuove direttive europee inerenti gli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture e settori esclusi, che vanno a sostituire le due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
Gli Stati membri dell'Unione Europea e la nuova direttiva concessioni entro il 17 Aprile 2016 dovranno mettere in atto le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari per adeguarsi alle direttive.Impegno questo che obbliga il ministro Lupi a mettere a punto, in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari europei, i criteri guida della riforma da trasferire nel disegno di legge delega che darà modo al Governo di riscrivere la norma che regolamenterà il mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali e delle concessioni.
L'attuale Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2006 ) ed il Regolamento di attuazione ( D. M. n. 207/2010 ) per un totale di 600 articoli hanno visto numerose modifiche dalla pubblicazione ad oggi e ciò pone la questione sul metodo da utilizzare in virtù del recepimento delle nuove direttive. Le opzioni sono due: la prima è quella di perseverare con la strategia delle correzioni dell'attuale quadro normativo, la seconda invece è quella di riscrivere un testo più snello e agevole per procedere in seguito all'abolizione sia del Codice dei Contratti che del Regolamento di attuazione. Un'altra questione spinosa riguarda le stazioni appaltanti e il sistema di qualificazione.
Le prime dovrebbero ridurre il numero in modo drastico e cioè passare dalle attuali 34.000 ad una decina circa, in modo tale da arrivare ad avere stazioni appaltanti molto qualificate attraverso la formazione obbligatoria per i funzionari delegati ad aggiudicare i contratti. Seguendo questa direzione si arriverebbe ad un nuovo sistema di qualificazione delle imprese che porterebbe all'abolizione delle Soa.
VISIONA L'ARTICOLO ORIGINALE DAL SITO DELL'ANIEM
fonte: Corriere della sera.
Il governo ha deciso la cancellazione dell’obbligo di pubblicare i bandi di gara sui quotidiani
di Nicola Saldutti
Se c’è un mondo nel quale la trasparenza viene considerata troppo spesso un optional , è quello degli appalti pubblici. Un mondo che vale per l’Italia qualcosa come 30 miliardi di euro. Decine di Comuni, enti, istituzioni, lo stesso governo: sono migliaia gli appalti messi in gara. Quei bandi pubblici (e pubblicati) che consentono alle imprese di mettersi in competizione.
Decisiva, appare dunque la trasparenza di queste competizioni. Bene, il governo ha deciso che la via (unica) per raggiungere questo obiettivo dovrà passare attraverso la cancellazione dell’obbligo di pubblicare i bandi di gara sui quotidiani. Una scelta legata a risparmi ipotizzati in una fascia compresa tra 75 e 100 milioni di euro. Il motivo? La strada individuata è quella della forma digitale. Eppure c’è qualcosa che manca (al di là dell’effetto negativo che gli stessi quotidiani sarebbero costretti a subire): nel decreto sviluppo bis emanato dal governo Monti era prevista una norma che automaticamente avrebbe fatto risparmiare risorse allo Stato. Come? La spesa di pubblicazione dei bandi doveva essere in carico alle imprese vincitrici delle gare. Come dire: hai vinto la gara anche grazie a quel bando del quale sei venuto a conoscenza, è giusto che paghi quel servizio reso dal quotidiano su cui è stato pubblicato.
Un ragionamento di mercato, zero statalismo. Peccato però che quella norma, in vigore dal gennaio 2013, sia rimasta in gran parte inapplicata: soltanto sei uffici su dieci si sono fatti rimborsare le spese. Lo Stato, nelle sue varie forme. ha così perso per strada circa 50 milioni di euro. Basterebbe semplicemente applicare quella legge per risparmiare. Certo, le pieghe del bilancio pubblico sono contorte ma suona come paradossale avere le regole che prevedono il pagamento da parte dei privati e non applicarle. Con un’altra conseguenza, questa volta più sottile: è vero che tutto quello che viaggia online è trasparente per definizione ma forse, nel caso degli appalti, rischia di essere una trasparenza soltanto formale.
VISIONA L'ARTICOLO DAL SITO DEL CORRIERE DELLA SERA
FATTURAZIONE ELETTRONICA, OBBLIGATORIA CON LA PA
Dal prossimo 6 giugno scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, mentre dal 31 marzo 2015 tale adempimento entrerà a regime per tutte le altre amministrazioni centrali e locali.
fonte: ANAEPA - Confartiginato.
Dal prossimo 6 giugno scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, mentre dal 31 marzo 2015 tale adempimento entrerà a regime per tutte le altre amministrazioni centrali e locali. Quest'ultima scadenza è stata anticipata dall' art. 25 del DL Irpef, rispetto al termine originariamente fissato al 6 giugno 2015 per la completa entrata in vigore del nuovo sistema.
Con il Decreto Ministeriale n. 55/2013 del Ministro dell’Economia (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013), in vigore dal 6 giugno 2013 erano state stabilite le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e veniva altresì fissato il termine massimo di due anni per l' entrata a regime del nuovo sistema, che ora il Governo ha invece deciso di anticipare.
Il DM impone quindi alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare gli uffici deputati alla ricezione delle fatture. Più in dettaglio le PA sono chiamate ad inserire l'anagrafica dei propri uffici nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa). Quest’ultimo provvede poi ad assegnare al singolo ufficio un codice univoco e renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it. Tale codice è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura emessa nei confronti della PA.
Le fatture dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che con il rilascio della ricevuta di consegna prova sia la ricezione della fattura da parte del Sistema che l'avvenuta trasmissione da parte del soggetto emittente.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali del soggetto emittente la fattura nei confronti delle PA.
Altra novità introdotta dal DL Irpef è costituita dall'indicazione dei codici Cig e Cup tra le indicazioni obbligatorie da inserire nelle fatture elettroniche. Le Pubbliche Amministrazioni hanno il divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano tali codici.
Ulteriori indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica sono contenute nella circolare n. 1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica,fornendo risposta ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime.
VISIONA L'ARTICOLO DAL SITO DELL'ANAEPA
APPROVATO IL DECRETO IRPEF, SARA' PUBBLICATO A GIORNI. Tra le tante novita' l'obbligo di pubblicare i bandi on line.
Sara' pubblicato tra al piu' presto il cosidetto "decreto irpef" che prevede tagli per le spese pubbliche e bonus fiscali.
Tra le novita' presenti nel decreto, si trovano due modifiche al codice dei contratti dove viene cancellato l'obbligo di pubblicare gli avvisi e i bandi nei quotidiani specificando che dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel sito del Provveditorato (per gli appalti superiori a 500.000 euro) e negli albi pretori dell'ente.
In particolare l'art. 26 del decreto Legge "irpef" in merito alle modifiche al codice dei contratti recita quanto segue:
Art. 26
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;
b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante
ATTENDIAMO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA PER PUBBLICARE IL DOCUMENTO INTEGRALE
Per le altre novita' del Decreto cliccare qui per un articolo del sole24ore
AVVALIMENTO: Si puo' cumulare la SOA dell'Avvalente con la SOA dell'Ausiliaria? Dal nostro Forum.
Dal forum di aedilweb - utente: srlSogem
Salve a tutti
in merito alla sentenza della corte Europea 10 ottobre 2013 nella causa c-94/12 volevo chiedervi se siete a conoscenza di queste nuove disposizioni riguardanti l'Istituto all'Avvalimento.
In tale sentenza,infatti, si specifica che "... è ammessa in sede di gara, la possibilità che il concorrente mediante avvalimento utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria...Resta fermo che non si può escludere l'esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che NON si ottiene associando capacità inferiori di più operatori..."
Se così fosse, si potrebbe cumulare anche la SOA dell'Avvalente con la SOA dell'Ausiliaria o il cumulo è previsto solo tra le SOA delle Ausiliarie?
Sapreste darmi qualche informazione in più per quanto suddetto?
Resto in attesa di notizie.
GUARDA LA RISPOSTA DIRETTAMENTE DAL FORUM, CLICCA QUI
APPALTI PUBBLICI: In arrivo Legge Delega. Verso abolizione SOA?
fonte: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Roma, 22 Aprile.
Il Ministero delle Infrastrutture d'intesa con il dipartimento per gli Affari europei è deciso a mettere a punto i criteri guida della riforma da trasferire nel Disegno di Legge delega che permetterà al Governo di riscrivere le norme che disciplinano il mercato dei contratti pubblici recependo le nuove direttive europee.L'orientamento sembra quello di riformare l'assetto normativo azzerando totalmente gli articoli del Codice, ed introducendo cambiamenti sostanziali.
Fra questi, si va consolidando l'orientamento a cambiare il sistema di qualificazione delle imprese. Il Ministero delle Infrastrutture vorrebbe eliminare o ridimensionare le Soa. "Sia il vecchio albo nazionale, che l'attuale sistema fondato sulle Soa hanno messo in evidenza pesanti criticità - ha spiegato Il direttore Generale delle infrastrutture Bernadette Veca, che ha aggiunto – non è un tabù pensare a una qualificazione gara per gara come accade in altri paesi europei".
Altro obiettivo, inoltre, è quello di ridurre le stazioni appaltanti dalle attuali 34mila ad un massimo di qualche decina molto qualificate, con una formazione obbligatoria per i funzionari incaricati di aggiudicare i contratti, ritagliando a questo scopo, una percentuale del quadro economico dell'intervento come accade attualmente nella progettazione in house.
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINARIO DAL SITO DELL'ANIEM
OPERE SPECIALISTICHE: Autorita’ al senato chiede regime transitorio
fonte: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Roma, 23 Aprile.
Nel corso di un'audizione al Senato sulla conversione in legge del D.L. n.47/2013, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha preso posizione sugli appalti dell'Expo e sul caos normativo relativo alle opere specialistiche.
Sul primo aspetto è stato sollevato il rischio di una scarsa trasparenza a seguito delle ulteriori deroghe previste all'applicazione del Codice Contratti (si tratta di ben 78 articoli). Sul perdurante problema delle specialistiche, per il quale si attende l'emanazione di un decreto ministeriale entro il prossimo 29 aprile, l'Autorità sollecita la previsione di un regime transitorio che consenta di coordinare il sistema di partecipazione alle gare con quello di qualificazione delle imprese, condividendo, tuttavia, l'esigenza di rivedere la definizione delle categorie specializzate indicate nell'allegato A.
Obiettivo irrinunciabile deve essere quello di garantire la qualità delle prestazioni.
E' quindi irrinunciabile, a giudizio dell'Autorità, che l'esecutore dell'affidamento sia adeguatamente specializzato nell'attività che è tenuto ad eseguire.
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINARIO DAL SITO DELL'ANIEM
AUTORITA' - CONVENZIONE CON ACCREDIA. Per l’inserimento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP - dei dati riguardanti le certificazioni del sistema di qualità aziendale
fonte: Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
17/04/2014
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Comunicato agli organismi di certificazione ed alle SOA
Il Presidente Santoro ha inviato un comunicato per informare gli Organismi di certificazione e le SOA dell’avvenuta stipula della Convenzione tra AVCP ed ACCREDIA per l’inserimento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP - dei dati riguardanti le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28.
La cooperazione applicativa in convenzione prevede che gli Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1 maggio 2014, debbano comunicare ad ACCREDIA, oltre alle sopracitate certificazioni di qualità come disposto dall’articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, anche le notizie relative all’annullamento o la decadenza delle certificazioni stesse, in assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 63, comma 4, del Regolamento. Ciò in sostituzione di quanto in precedenza disposto dal Comunicato del Presidente 28.07.2011 n. 67 che s’intende abrogato.
CLICCA QUI PER VISIONARE L'ARTICOLO E GLI ALLEGATI DAL SITO DELL'AUTORITA'
COME FUNZIONA L'AVVALIMENTO DOPO L'AGGIUDICAZIONE? - dal forum, una sintetica spiegazione di un utente.
Dal Forum di aedilweb - risposta dell'utente: scafatese
Spero di esserti utile.
Ho avuto la fortuna di aggiudicarmi n°3 lavori, in due anni, facendo ricorso all'avvalimento e posso assicurarti che per n°3 volte le diverse S.A. si sono comportate in maniera diversa:
una di esse appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva mi ha chiesto che il contratto d'avvalimento fosse registrato, cosa che ho fatto immediatamente; questa è stata l'unica incombenza.
Un'altra ha preteso che fossero presenti in cantiere, tutte le risorse messe a disposizione dell'ausiliaria e dichiarate in sede di gara; dimostrai che dalla partecipazione alla gara al momento della loro richiesta, io avevo provveduto ad assumere n°2 operai specializzati per quel tipo di lavorazioni e, tramite un contratto di comodato d'uso gratuito, avevo anche tutti i macchinari e le attrezzature per poter svolgere il lavoro........
L'ultima S.A. se l'era anche dimenticato che io m'ero aggiudicato la gara facendo ricorso all'avvalimento.
Ti ricordo che le S.A. hanno l'obbligo di trasmettere all'AVCP la "Comunicazione di avvalimento".
Tranquillo non glisso rispetto alle tue domande, il preambolo secondo me era d'obbligo proprio in funzione di esse e pertanto:
1. devi comunicare all'ausiliaria l'aggiudicazione. non dimenticare che l'ausiliaria ha responsabilità ben precise nei confronti della S.A.;
2. l'ausiliaria non deve fornirti niente per far divenire "effettivo" l'avvalimento, nel senso che ha già fatto tutto in sede di gara;
3. per l'esecuzione dei lavori, valgono gli accordi riportati nel contratto agli atti, i quali (così come ho fatto io per risparmiare sulla % concordata circa il costo dell'avvalimento il quale varia dall'1,5% al 3,5% dell'importo appaltato) possono essere "rinegoziati".
4. ti ricordo che l'ausiliaria deve emettere fattura ogni qualvolta riceve il suo compenso, nella misura ed alle condizioni riportate nel contratto agli atti.
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