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DA OGGI AVCPASS E UNIONE DEI COMUNI OBBLIGATORI.
Potrebbe verificarsi, nei prossimi giorni, una temporanea diminuzione della pubblicazione di gare d'appalto da parte dei comuni non capoluogo di provincia, in quanto da oggi (01/07/2014) scatta l'obbligo per i predetti comuni di procedere all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. (In pratica, tutti i comuni non capolugo di provincia potranno pubblicare i bandi soltanto tramite le stazioni uniche appaltanti)
Considerato che la stragante maggioranza dei comuni non ha ancora provveduto ad adeguarsi e visto che l'ex AVCP, sempre da oggi, non potrà rilasciare il Codice CIG ai comuni non in regola, potrebbero diminuire (dico potrebbero) gli appalti pubblicati nei prossimi giorni.
La norma vale solo per i comuni non capoluogo di provincia, resta invariato invece per le provincie, le regioni e tutti gli altri enti tipo consorzi, anas ecc.
Ad aggravare la situazione, c'è il fatto che sempre da oggi scatta l'obbligo dell'AVCPass per la dimostrazione dei requisiti, norma che era entrata in vigore il primo gennaio e poi rinviata di 6 mesi per il fatto che molti enti non si erano potuti adeguare in tempo.
Per quanto riguarda l'AVCPass, dato che la situazione, per gli Enti appaltanti è la stessa di come era 6 mesi fa, si parla di un ulteriore proroga, ma ancora non c'è niente di concreto.
Statisticamente in questo periodo (luglio-Agosto) gli appalti pubblicati sono stati sempre maggiori rispetto ad altri periodi dell'anno, quindi, se da parte dei comuni ci sarà una temporanea diminuzione degli appalti, pensiamo che sarà per un breve periodo, giusto il tempo di permettere ai comuni di costituirsi in consorzi.
Giuseppe Bucca
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Clicca qui sotto per l'articolo di gennaio riguardante la proroga dell'AVCPass
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3793
Clicca qui sotto per una piccola guida sull'AVCPass
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3789
Da adesso non piu' A.V.C.P. ma A.N.A.C.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), viene sopressa, dall'art. 19, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa.
Attualmente, come fase transitoria, le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.
L'ex AVCP tramite il proprio sito ha pubblicato un avviso e due delibere:
- avviso: Modalità transitorie di comunicazione a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90
- Delibera n. 102/2014: Attività dell’A.N.AC. a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento
- Delibera n. 103/2014: Conferimento dell’incarico dirigenziale in staff al Presidente dell’A.N.AC. alla dott.ssa Daniela Galli
Gli stessi documenti sono pubblicati anche nel sito dell'A.N.A.C.
- Per visionare il sito dell'AVCP cliccare qui
- Per visionare il sito dell'ANAC cliccare qui
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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
(G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
... omissis ...
Art. 19. (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)
1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2088, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
e) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del d.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
FONTE: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Roma, 20 Maggio.
Il Decreto, per evitare che i finanziamenti vadano perduti, prevede fino al 31 Dicembre 2015, una serie di poteri derogatori con riferimento al Dpcm 22 Gennaio 2014, a sostegno dei soggetti pubblici che si sono aggiudicati le risorse UE per programmi nazionali, interregionali, regionali di qualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Se il tutto venisse confermato dal CdM, gli interventi potrebbero essere effettuati con delle procedure semplificate, e quindi senza richiedere il permesso di costruire, a patto che ciò non comporti il cambio di destinazione d'uso dell'immobile o il cambiamento della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali. In pratica, i lavori potrebbero essere appaltati subito, senza la canonica attesa dei 35 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva, non sarebbe interrotto il termine dei 30 giorni per l'approvazione, l'aggiudicazione provvisoria e i controlli prima della stipula dello contratto, infine, in sede di presentazione delle offerte, si potrebbe deliberare di non eseguire controlli sulla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese
VISIONA L'ARTICOLO ORIGINARIO DAL SITO DELL'ANIEM
www.lineeavcp.it
VISIONA L'ARTICOLO COMPLETO DAL SITO DELL'AUTORITA'
fonte: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Roma, 15 maggio.
Tale documento terrà conto anche delle indicazioni emerse durante la consultazione svoltasi con le Associazioni.
Il Vice Ministro delle Infrastrutture, Riccardo Nencini, guida il tavolo al fine di ottimizzare la riforma degli appalti pubblici. Il tema è stato oggetto, peraltro, di un incontro in Sicilia con una delegazione di Aniem Sicilia e lo stesso Viceministro lo scorso 9 Maggio.
Tra le proposte del riordino del sistema appalti si evidenziano le principali criticità.
Qualificazione
Permangono, a 14 anni dall'abolizione dell'Albo nazionale costruttori e l'attenzione sul meccanismo di qualificazione al mercato dei lavori pubblici da parte delle Soa, delle forti criticità sul mantenimento di quest'ultime. Complice il fatto di distorsioni causate dalle irregolarità commesse da alcune Soa. Viene altresì valutata l'ipotesi di ridurre a poche decine (o centinaia) gli enti con poteri di appalto con competenze altamente qualificate. Sono destinati ad essere eliminati i paletti sul prestito dei requisiti previsti dal Codice in virtù della riforma imposta dalle nuove direttive europee. La sentenza della Corte Ue dello scorso Ottobre, inoltre, ha ammesso anche il cosiddetto "avvalimento plurimo" ovvero la possibilità che per dimostrare il possesso di un determinato requisito un'impresa si appoggi a più di una ditta ausiliaria, ipotesi prima vietata dal codice. Si evidenzia che l'unico paletto destinato a rimanere è quello dell'avvalimento "a cascata", cioè la possibilità che un'impresa si appoggi a una ditta anch'essa carente di qualificazione e che per questo a sua volta faccia ricorso a un'altra società ausiliaria per dimostrare il requisito.
Project Financing
Viene proposto il rilancio del project financing che è, allo stato attuale, un tema prioritario. La nuova direttiva Ue impone più stringenti requisiti (circa il trasferimento dei rischi al privato) per classificare le concessioni come Ppp: già molte delle medio-grandi operazioni degli anni scorsi sono state riclassificate nel 2013 dall'Istat, perché i contratti contenevano troppe garanzie al privato. Si evidenzia che risulta fondamentale aumentare la capacità tecnica della Pa e la solidità dei privati, e anche la loro capacità di mettere in campo equity e dipendere meno dalle banche. Nel Def è previsto che una agenzia nazionale faccia contemporaneamente da standardizzazione, assistenza tecnica e da stazione appaltante e che accorpi progetti in maxi-bandi unitari.
Riduzione del contenzioso
Il problema del contenzioso in fase di appalto resta uno dei problemi più sentito dalle imprese. Tra le possibili ipotesi vi è l'inasprimento delle sanzioni a carico dei ricorrenti e degli avvocati per le liti infondate, per evitare ricorsi palesemente infondate, udienze di merito entro 30 giorni e condanna automatica alle spese se il ricorso viene respinto.
Gare on-line
La previsione di gare-on line sembra una via da intraprendere per ridurre notevolmente i costi ed è ormai ampiamente prevista in sede europea. La propensione all'innovazione nel sistema degli appalti pubblici è stata tentata più volte con il sistema della Banca dati dell'Autorità di Vigilanza, il monitoraggio dell'avanzamento delle opere pubbliche on-line o con la recente smaterializzazione del documento unico di regolarità contributiva ma è certamente necessaria una ulteriore accelerazione del sistema di comunicazione degli appalti su piattaforma telematica.
VISIONA L'ARTICOLO ORIGINARIO DAL SITO DELL'ANIEM
Fonte: www.avcp.it
TESTO DELLA DETERMINA
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Premesso che:
a. le SOA (società organismi di attestazione), per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese devono, ai sensi dell’art 68, c.2, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come già previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 34/2000, presentare alla Autorità la relativa istanza, corredata, tra l'altro, da "un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito all’Autorità, saranno utilizzate per l'esercizio..." dell'attività' medesima;
b. in attuazione del citato art. 10 del previgente regolamento D.P.R. n. 34/2000 l’Autorità ha adottato la determinazione n. 41/2000 del 27.07.2000, indicando i criteri a cui le SOA avrebbero dovuto attenersi per la redazione del documento relativo alle descrizione delle procedure da adottare per il rilascio delle attestazioni in conformità alle prescrizioni regolamentari allora vigenti;
c. sussiste la necessità di adeguare i criteri contenuti nella suddetta determinazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dal D.P.R. n. 207/2010, nonché di fornire indicazioni integrative mutuate dall’esperienza applicativa maturata dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione SOA;
d. le SOA, pur essendo organismi privati, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono una funzione certificatoria di natura pubblicistica, finalizzata al rilascio di una attestazione, con valore di atto pubblico, destinata ad avere una particolare efficacia probatoria. L’interesse pubblico al corretto svolgimento di tale attività di certificazione, pertanto, deve ritenersi prevalente sull’interesse privatistico alla libera organizzazione della attività di impresa, con conseguente necessità delle SOA di conformarsi nell’organizzazione e nelle procedure adottate ai criteri indicati dall’Autorità, anche con la presente determinazione, rispondenti ad esigenze di garanzia ed al rilievo pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti.
Considerato che:
a. le indicazioni di cui alla presente determinazione devono tener conto degli obblighi a carico delle SOA, sanciti dall’art.70 del DPR 207/2010, di: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e del regolamento; e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza; f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 78; g) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della lettera f);
b.le suddette indicazioni devono tener conto della opportunità del massimo ricorso a processi informatizzati e, pertanto, a tecnologie informatiche;
c.per la valutazione e la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. 207/2000 le SOA sono tenute altresì a conformarsi agli atti adottati dall’Autorità contenenti le modalità di dimostrazione dei requisiti stessi.
Indica i seguenti criteri cui le SOA devono attenersi per la redazione/aggiornamento del documento relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione.
Il documento deve essere costituito:
a. da una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente:
◦gli obiettivi di politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni offerte;
◦l'organizzazione aziendale con l’individuazione delle varie figure professionali, dei titoli/esperienze necessari per lo svolgimento delle funzioni e l’inquadramento delle stesse all’interno dell’organico, nonché delle mansioni svolte all’interno della procedura aziendale delle SOA e la sua funzionalità alle procedure;
◦le attività che saranno svolte con le indicazioni delle connesse procedure aziendali e delle loro sequenze temporali, nonché dei soggetti che, secondo l'organigramma, provvedono ad attuarle;
◦il contenuto delle varie fasi e sottofasi delle procedure operative e il raccordo delle stesse con l'organigramma con l’indicazione del responsabile o dei responsabili delle varie fasi e sottofasi e dei relativi livelli di competenza;
◦le modalità di accertamento della sussistenza e del mantenimento in capo al personale delle SOA dei requisiti morali previsti dall’attuale art. 64, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 in conformità con gli atti adottati dall’Autorità in materia;
◦la modulistica impiegata nelle varie fasi e sottofasi dei procedimenti istruttori;
◦l'attrezzatura informatica e la sua funzionalità alle procedure anche alla luce degli obblighi di cui all’art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
◦le procedure di controllo interno;
◦la possibilità di un aggiornamento controllato delle variazioni alle procedure che la SOA o l’Autorità riterranno necessario introdurre;
◦la illustrazione delle modifiche delle procedure attraverso un idoneo metodo di identificazione e di indicazione dello stato di revisione;
◦la trasmissione, entro 30 giorni dalla loro adozione, degli aggiornamenti, all'Autorità che, qualora ne rilevi carenze o errori, lo restituisce alla SOA perché queste insufficienze siano eliminate.
b. da uno o più elaborati tecnici, grafici e descrittivi, necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola l'attività' di attestazione (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni).
c. dai modelli contrattuali che, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare i quali non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie (esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di decadenza, e simili), devono disciplinare il rapporto contrattuale nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 207/2010, indicando in particolare i casi di sospensione del termine ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o di integrazioni documentali (articolo 70, comma 1, lettera b, e articolo 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010), nonché le modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni; gli stessi devono inoltre indicare il termine di preavviso delle visite presso le imprese e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili.
La relazione nella descrizione delle procedure aziendali dovrà illustrare i flussi procedurali operativi di seguito descritti, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento, che si ritengono necessarie per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione.
In particolare, la SOA dovrà illustrare/codificare almeno i flussi relativi a:
a) Fase pre-contrattuale e Stipula del contratto.
Nella descrizione dei flussi inerenti la fase pre-contrattuale e contrattuale, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦la provenienza della richiesta di qualificazione direttamente dall’impresa, con esclusione di richieste/istanze provenienti da soggetti terzi intermediari;
◦la trasmissione dello schema di contratto predisposto per la relativa sottoscrizione esclusivamente nei riguardi dell’impresa con esclusione di trasmissione a soggetti terzi, nonché la conservazione della documentazione attestante la predetta trasmissione e la ricezione da parte dell’impresa;
◦nelle ipotesi di conclusione del contratto a distanza, la provenienza dall’impresa del contratto firmato in originale e la conservazione della documentazione attestante tale provenienza, nonché l’attribuzione al contratto di un numero di protocollo e di data, riferita al giorno di effettiva ricezione del contratto, risultando ammessa l’anticipazione del contratto a mezzo fax o pec dall’indirizzo dell’impresa;
◦l’identità e la legittimità del soggetto sottoscrittore del contratto ad agire per conto dell’impresa richiedente l’attestazione;
◦un sistema che consenta la registrazione del contratto, a prescindere dalle modalità adottate per il relativo perfezionamento, secondo un ordine cronologico progressivo, con l’attribuzione di un numero identificativo dell’atto recante anche la data di effettiva conclusione dello stesso, nonché la previsione della consegna all’impresa di una copia del contratto registrato e della conservazione della documentazione attestante la predetta consegna;
◦la trasmissione all’Autorità dei contratti stipulati in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 76, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità indicate dall’Autorità.
b) Raccolta, gestione ed analisi della documentazione.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦la provenienza dall’impresa dei documenti necessari ai fini della qualificazione con esclusione dell’operato di terzi intermediari nella consegna della documentazione, anche attraverso la sottoscrizione da parte dell’impresa di una dichiarazione contenente un elenco dettagliato dei documentati consegnati alla SOA;
◦che ogni attività istruttoria compiuta dalla SOA sia preceduta dall’acquisizione della dichiarazione dell’impresa in merito all’avvenuta presentazione della documentazione afferente la specifica attività;
◦che le dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di qualificazione e alla documentazione presentata garantiscano l’assunzione di responsabilità dell’impresa sul contenuto delle dichiarazioni medesime, che, in particolare, con riferimento alla trasmissione delle certificazioni di esecuzione dei lavori, dovranno riportare i principali dati identificativi del certificato (e della relativa documentazione a corredo) e dei lavori nonché l’attestazione di conformità di tali certificazioni ai lavori effettivamente eseguiti;
◦la registrazione dei documenti in entrata in ogni fase del procedimento di attestazione, anche mediante consegna brevi manu, con l’apposizione di un numero di protocollo e data, nonché del numero identificativo del contratto di attestazione;
◦la predisposizione di sistemi di controllo interno, idonei a garantire l’effettiva acquisizione di ogni documento in entrata e la distribuzione ai soggetti competenti;
◦una celere verifica della completezza della documentazione trasmessa dall’impresa al fine di consentire una tempestiva e puntuale richiesta all’impresa di integrazione della documentazione nel rispetto dei termini per la conclusione dell’istruttoria;
◦l’impossibilità da parte della SOA di trasferire ai fini della qualificazione la documentazione già in possesso della stessa in quanto ricompresa nei fascicoli di precedenti attestazioni dei soggetti danti causa dell’impresa attestanda; in tali casi la documentazione dovrà essere nuovamente presentata dall’impresa avente causa con l’assolvimento di tutte le formalità previste per la fase dell’acquisizione dei documenti da parte della SOA. Qualora la documentazione risulti già agli atti della SOA in quanto ricompresa in precedenti fascicoli di attestazione della stessa impresa attestanda, la SOA sarà tenuta ad acquisire una dichiarazione dell’impresa volta ad indicare i documenti che intende utilizzare nella nuova istruttoria, consentendo alla SOA il trasferimento dei documenti riportati nella dichiarazione.
c) Modalità di accertamento della veridicità e della sostanza della documentazione presentata ai fini della qualificazione e della relativa verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico organizzativi delle imprese.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦che le modalità di accertamento presso i soggetti depositari delle informazioni necessarie alla verifica siano conformi alle prescrizioni normative ed alle specifiche indicazioni fornite dall’Autorità con propri atti e che siano svolte con tempistiche tali da garantire l’acquisizione dei riscontri dei soggetti interpellati nel rispetto dei termini previsti per la conclusione delle istruttorie di qualificazione;
◦ le verifiche della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata ai fini della qualificazione dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità, curando la corretta individuazione e legittimazione del soggetto da interpellare ed estendendo le verifiche e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza;
◦la tracciabilità delle richieste di verifica e dell’acquisizione dei relativi riscontri.
d) Esecuzione di visite presso le imprese cui rilasciare l'attestato di qualificazione.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦l’utilizzo di un apposito manuale per gli accertamenti e le visite presso le imprese sottoposte a valutazioni per il rilascio dell’attestazione;
◦la tracciabilità e la conservazione dei relativi atti/verbali attinenti la visita ispettiva effettuata.
e) Chiusura istruttoria di qualificazione.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦l’individuazione, nel rispetto della struttura e dell’articolazione organizzatoria della stessa SOA, dei soggetti che intervengono a vario titolo nelle diverse fasi procedurali in cui si articola l’attività di attestazione della SOA ivi compresi i responsabili delle Aree Legale, Economica e Tecnica e dell’Organo preposto al rilascio o al diniego dell’attestazione;
◦che venga accertato alla data della delibera di rilascio dell’attestazione l’assenza di circostanze sopravvenute nel corso del procedimento di attestazione a carico dell’impresa attestanda idonee ad incidere negativamente sul riconoscimento dei requisiti, nonché la validità delle certificazioni attinenti alla dimostrazione dei requisiti;
◦l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 76, comma 4 e 77, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e degli adempimenti in merito alla trasmissione all’Autorità delle attestazioni ai sensi dell’art. 70, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
f) Gestione delle richieste di variazioni delle attestazioni.
Nella descrizione dei flussi operativi relativi alle istruttorie conseguenti alle richieste di variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione nonché delle richieste di variazioni delle attestazioni che producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione, le SOA dovranno osservare le prescrizioni sopra descritte in quanto applicabili in relazione alla tipologia di verifica richiesta.
g) Gestione delle segnalazioni e dei reclami.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi atti ad assicurare una tempestiva valutazione della segnalazione e/o reclamo ricevuto, nonché l’inoltro al soggetto segnalante di una risposta contenente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’operato della SOA, dando segnalazione all’Autorità dei casi di particolare complessità che non trovano soluzione nei precedenti atti dell’Autorità.
h) Gestione delle comunicazioni e informazioni tra la SOA e l'Autorità e tra la SOA ed i soggetti da qualificare in modo da garantire la tempestività dell’esame della corrispondenza in entrata e la tempestività e completezza della corrispondenza in uscita.
i) Archiviazione dei documenti e gestione degli archivi.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦che il fascicolo di attestazione sia archiviato in forma cartacea o elettronica in coerenza con le indicazioni di cui Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e s.m.i.) ed in particolare con le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, che attengono in concreto alla completa e corretta archiviazione digitale del fascicolo istruttorio e alla definizione delle misure volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dello stesso, attualmente disponibili, in attesa delle registrazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it);
◦che il fascicolo di attestazione abbia un codice identificativo che consenta il ritrovamento e la pronta consultazione dei documenti seguendo criteri logici e comprensibili;
◦che la gestione degli archivi consenta la preventiva conoscenza da parte dell’Autorità della dislocazione territoriale degli stessi e l’agevole reperibilità della documentazione anche in occasione di visite ispettive da parte degli organi deputati alla vigilanza sul sistema di qualificazione;
◦l’individuazione di un soggetto responsabile della gestione degli archivi;
◦la predisposizione di sistemi di sicurezza atti a garantire la corretta conservazione e custodia della documentazione presso la sede e/o presso gli archivi, la corretta movimentazione della documentazione nei casi di eventuali necessità di spostamento della medesima, nonché l’accessibilità esclusivamente al personale autorizzato in modo da garantire la riservatezza per i terzi;
◦la conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio dell’Attestazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40, comma 9-bis del Codice dei Contratti pubblici per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell’attività di attestazione;
◦il trasferimento della documentazione di attestazione, nell’ipotesi di sospensione e decadenza dell’Autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività di attestazione, alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità ai sensi dell’art. 73, comma 8 del regolamento attuativo del codice.
j) Controllo interno.
Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare:
◦ che il controllo sia affidato ad un apposito ed indipendente organo aziendale;
◦un’adeguata preventiva identificazione e valutazione dei rischi finalizzata ad individuare gli eventi in grado di incidere negativamente sul conseguimento degli obbiettivi e sulla regolarità dell’operato;
◦che sia monitorato il livello di performance dei processi aziendali, la corretta applicazione delle procedure operative ed il persistere dei requisiti di trasparenza, indipendenza ed imparzialità sia di processo che del personale;
◦che sia prevista una efficace verifica della rispondenza delle attività stesse, delle connesse procedure interne e dei flussi informativi, ai compiti assegnati dal D.P.R. 207/2010 e dal presente documento alle SOA, individuando specificamente le modalità e la periodicità dell'effettuazione della suddetta verifica;
◦che l’attività di controllo sia documentata in modo da poter essere sottoposta a verifica da parte dell'Autorità;
◦che sia prevista la elaborazione di indicatori rilevanti ai fini del miglioramento delle prestazioni aziendali;
◦che siano previste le procedure correttive da seguire in dipendenza delle osservazioni e rilievi effettuati dall'organo di controllo interno nonché quelle finalizzate ad ottimizzare nel tempo il servizio fornito e l'organizzazione aziendale.
Le procedure devono essere predisposte sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nonché nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 tenendo conto in particolare dei principi contenuti nell'articolo 70 secondo cui le procedure:
a. devono garantire il rispetto dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e imparzialità;
b. devono prevedere adeguati livelli di responsabilità ed essere tali da assicurare e mantenere l'indipendenza di giudizio, l'imparzialità e l'equo trattamento di ogni soggetto cui rilasciare o negare l'attestato di qualificazione.
c.devono essere tali da consentire alla SOA, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione e ove la stessa lo ritenesse opportuno e utile, di richiedere ad un organismo regolarmente accreditato la certificazione della qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001.
I contenuti della presente determinazione dovranno essere osservati sia dagli Organismi di Attestazione in sede di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 207/2010, sia dagli Organismi già autorizzati ai fini dell’aggiornamento del manuale già in uso qualora non rispondente ai criteri ivi indicati, da effettuare entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto. L’accertamento da parte dell’Autorità del mancato aggiornamento nei sensi suesposti o della mancata osservanza delle procedure previste nei manuali approvati dall’Autorità e conformi alla presente Determinazione comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti sanzionatori dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 207/2010.
Nella redazione del documento la SOA dovrà in ogni parte fare esplicito riferimento ad ognuna delle indicazioni della presente determinazione in modo che ne sia possibile un immediato controllo e valutazione.
Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 maggio 2014
Il Segretario: Maria Esposito
VISIONA LA DETERMINA DAL SITO DELL'AUTORITA'
Fonte: www.avcp.it
TESTO DELLA DETERMINA:
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Determinazione n. 3 del 23/04/2014
Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).
Premessa
Con il Comunicato n. 68 del 29 Novembre 2011, l’Autorità forniva chiarimenti in ordine alla procedura di concordato preventivo ed alla sua incidenza sul mantenimento, ai fini della qualificazione, del requisito genericamente previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare, alla luce della finalità sottesa all’istituto in esame, volto al risanamento dell’attività imprenditoriale, l’Autorità riteneva opportuno prospettare un’interpretazione della norma in grado di salvaguardare la continuazione dell’impresa, evitando di incidere sui rapporti contrattuali in essere o sul mantenimento del possesso della qualificazione rilasciata ante procedura in regime di solidità aziendale.
Pertanto, al fine di garantire omogeneità nelle procedure di controllo dei requisiti attribuite alle SOA, era stato chiarito che le imprese sottoposte a concordato preventivo non potevano conseguire o rinnovare la qualificazione e che quelle già qualificate prima dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, era comunque preclusa la partecipazione alle gare e la possibilità di riattestazione) non dovevano essere assoggettate ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, nella parte relativa alla siffatta procedura.
La normativa di cui al concordato preventivo è stata modificata dall’articolo 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, con l’introduzione dell’istituto del concordato preventivo finalizzato alla prosecuzione dell’attività da parte di imprese che versano in stato di crisi non insuperabile, disciplinato dall’art. 186-bis della Legge fallimentare (Concordato con continuità aziendale), da ultimo modificato dalla legge n. 9/2014, nonché del ricorrere in tal caso di una disciplina di favore per le imprese soggette alla procedura in esame.
In tale ottica è stata prevista, infatti, la possibilità per le imprese di partecipare a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici in via d'eccezione, al ricorrere dei determinate condizioni, con conseguente modifica del dettato normativo di cui all'art. 38, c. 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006.
A fronte di tale modifica normativa, è sorta l’esigenza di aggiornare il precedente comunicato dell’Autorità n. 68/2011, fornendo chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della novellata normativa.
Il concordato preventivo e le novità introdotte dall’art. 186-bis della Legge fallimentare
Come esposto in premessa, l’articolo 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto l’articolo 186-bis della legge fallimentare n. 267/42 e s.m.i. che disciplina la particolare fattispecie del cosiddetto “concordato con continuità aziendale”, nuova figura ricorrente quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) della medesima legge prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
In tale ipotesi, la norma stabilisce la previsione di benefici ed agevolazioni quali la moratoria annuale sui crediti muniti di diritti di prelazione (art. 186-bis, c. 2), l'inefficacia delle clausole di risoluzione dei contratti in corso a motivo dell'apertura della procedura nonché, al ricorrere di determinate condizioni indicate dal medesimo articolo di legge, la prosecuzione di detti contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, che quindi non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura con l’espressa previsione di inefficacia di eventuali patti contrari (art. 186-bis, c. 3).
Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti.
Per quanto concerne la disciplina della partecipazione alle gare, la norma introduce una distinzione tra le imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione e le imprese chi risultino invece già ammesse al predetto concordato.
In particolare, in relazione alla prima fattispecie, il comma 4 dell’art. 186-bis della Legge fallimentare, introdotto dall’art. 13, comma 11-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede che “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina, provvede il Tribunale”.
Per le imprese che abbiano ottenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, la norma in esame stabilisce, invece, che tale ammissione non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della L.F., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto, richiamando l’applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La logica che sorregge la novella è, in tal senso, chiara: da un lato, supportare l'impresa nel tentativo di recuperare la stabilità aziendale, dall'altro circondare detta opportunità di una serie di cautele in modo da preservare le pretese creditorie e consentirne, al contempo, una migliore soddisfazione, richiedendo al debitore concordatario - che intenda continuare l'attività di impresa - taluni adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
L’avvenuta espressa regolamentazione dell’istituto in esame come species del più ampio genus di concordato preventivo, specificatamente finalizzata al ritorno in bonis dell’impresa (con conseguente migliore soddisfazione dei creditori), conduce a ritenere che sia ormai netta la distinzione tra concordati puramente liquidatori e concordati caratterizzati dalla illustrata finalità di prosecuzione dell’attività di impresa.
Di conseguenza, il legislatore ha modificato anche l’articolo 38, comma 1, lettera a) del Codice, confermando tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento l’assoggettamento dell’impresa ad una procedura di concordato preventivo, facendo salvo il caso di cui alla previsione dell’art. 186-bis della legge fallimentare concernente il concordato preventivo con continuità aziendale.
Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo ordinario
Alla luce di quanto sopra chiarito in linea generale in merito all’introduzione dell’istituto del concordato con continuità aziendale, ne consegue che al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, deve concludersi nel senso che le imprese sottoposte a concordato preventivo "ordinario" rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare.
Al riguardo, si rileva, sulla scorta dell’interpretazione dell’articolo 186-bis, terzo comma, che qualora l’impresa non presenti domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, i contratti in corso vadano incontro alla risoluzione per effetto dell’apertura della procedura, con conseguente applicazione dell’art. 140 del Codice dei contratti pubblici.
Sulla scorta di quanto considerato si deduce, pertanto, che a tali imprese sono preclusi la partecipazione alle gare, il conseguimento ed il rinnovo della qualificazione.
L’ambito di applicazione della causa ostativa risulta definito dal citato art. 38 del Codice, laddove si fa riferimento alle imprese che si trovano in stato di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, dovendosi pertanto precisare che sin dal momento del deposito del ricorso l’impresa non possegga il requisito in esame.
La cessazione della causa ostativa coincide, infine, con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.
Considerato, altresì, che la domanda di ammissione al concordato, al di fuori dell’operatività delle disposizioni di favore introdotte dall’art. 186-bis, comporta la risoluzione dei contratti in corso, con conseguente applicazione dell’art. 140 del Codice, parimenti deve ritenersi che le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione debbano essere soggette ai procedimenti ex art. 40, c. 9-ter di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del relativo requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice.
Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo “con continuità aziendale”
Relativamente alle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, occorre distinguere preliminarmente, come sopra accennato, l’esistenza di una prima fase relativa alla presentazione della domanda di concordato (atto introduttivo del procedimento), da cui iniziano a decorrere determinati effetti inquadrabili nell’ambito di una tutela di carattere anticipatorio, ed una seconda fase, di carattere eventuale, che prende le mosse dall’ammissione al concordato preventivo.
Ciò premesso, si precisa che alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale la norma salvaguarda la possibilità di esecuzione dei contratti in corso, risultando ulteriormente previsto che una volta emesso il decreto che ammette l’impresa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, l’esecuzione del contratto è consentita a condizione che venga prodotta la relazione del professionista attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto pubblico.
Relativamente alla partecipazione alle gare, il nuovo comma 4 dell’art. 186-bis della Legge fallimentare ha precisato che “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina, provvede il Tribunale”.
Le considerazioni svolte in materia di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici vanno raccordate con le disposizioni regolanti l’ambito della qualificazione, in forza del rinvio alle disposizioni di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 contenuto nell’art. 78 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, atteso che l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione costituisce il presupposto per la successiva partecipazione alle gare di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Da ciò, partendo dalla premessa per cui condicio sine qua non per la prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto di lavori è proprio il mantenimento dell’efficacia dell’attestazione SOA, e che l’autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento postula il preventivo possesso della qualificazione da parte dell’operatore economico, deve concludersi nel senso che la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale” non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce, altresì, elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate).
In tale ipotesi, resta fermo l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, pena la decadenza dell’attestazione in caso di mancata ammissione per sopravvenuta perdita del requisito.
Per quanto concerne, invece, la fase successiva all’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il legislatore consente a partire da questo momento la partecipazione alle gare prevedendo, come sopra esposto, la presentazione degli ulteriori elementi di garanzia indicati dall’art. 186-bis L.F. Ne consegue, pertanto, che una volta intervenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato con continuità aziendale è consentita la dimostrazione del requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, sia ai fini della partecipazione alle gare, sia ai fini dell’ottenimento della qualificazione in forza del rinvio al citato art. 38 contenuto nell’art. 78 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
Come sopra evidenziato, l’art. 186-bis L.F., nel disciplinare l'ammissione alle gare per le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, richiede la presentazione in gara di una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché la presenza di un garante per l’esecuzione dell’opera nelle forme dell’avvalimento ex art. 49 del Codice.
Tali prescrizioni, seppur contenute nella novellata norma fallimentare richiamata nell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, non risultano estensibili anche all’ambito della qualificazione, posto che la medesima viene rilasciata come “patente abilitante” per tutto il periodo di validità della stessa, non potendosi prospettare quindi l’esibizione di dichiarazioni di garanzie indefinite in quanto non riferibili a contratti specifici, né valutazioni di capacità di adempimento svincolate da riferimenti a specifici appalti.
Restano ferme le garanzie che vengono assunte successivamente dalle singole stazioni appaltanti al fine di garantire la corretta esecuzione dei contratti.
Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo “in bianco”
Accanto alle figure di concordato sopra delineate, il "Decreto Sviluppo 2012" (D.L. n. 83 del 2012) ha introdotto anche il cosiddetto “concordato in bianco”, riconoscendo al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti previsti dall'articolo 161 Legge Fallimentare; con ciò ponendo il dubbio in dottrina ed in giurisprudenza se la c.d. domanda in bianco (ex art. 161, comma 6, L.F.) sia compatibile con una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F.
Tuttavia, poiché la presentazione del piano è presupposto per l'applicabilità dell'art. 186 bis L.F., le domande di concordato "in bianco" non risultano essere idonee, di per sé, a permettere la prosecuzione dell'attività.
Da ciò ne deriva che tale ipotesi costituisce causa ostativa per la qualificazione nonché presupposto per la soggezione dell’impresa al procedimento ex art. 40, c. 9-ter del Codice per perdita del corrispondente requisito.
Sulla base di quanto sopra considerato
IL CONSIGLIO
ritiene che:
•al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;
•le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo “ordinario”, sono soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;
•la causa ostativa in caso di concordato preventivo “ordinario” decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 180 L.F.;
•la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate), fermo restando l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;
•successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con la precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186-bis, comma 5 L.F. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.
Il Presidente : Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 maggio 2014
Il Segretario: Maria Esposito
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fonte: ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere.
Roma, 14 Maggio.
Sono tre le novità per gli appalti rintrodotta con ulteriori emendamenti al decreto casa approvati in commissione Senato lo scorso 6 Maggio.
A queste si aggiunge quella relativa alla riscrittura dell'art. 12 del Decreto con l'emendamento presentato per ridare valore di legge alla revisione dei lavori specialistici a qualificazione obbligatoria, avviata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture emanato il 24 Aprile scorso.
Di seguito vengono riportate le novità più rilevanti.
Lavori specialistici
L'emendamento riporta in auge l'obbligo di subappalto e di Ati verticale per le categorie specialistiche, diminuendo il numero delle lavorazioni per le quali rimane il vincolo e concedendo un anno di tempo per puntare al riassetto totale del sistema.
Le nuove disposizioni mettono in salvo bandi e i contratti conclusi nel periodo di marasma normativo avvenuto dal 30 0ttobre 2013 in poi, ovvero da quando è diventata operativa l'opinione del Consiglio di Stato che ha revocato le norme del regolamento appalti ( art. 107, comma 2 e 109., comma 2 ) sull'obbligo di subappalto dei lavori specialistici.
Raggruppamenti temporanei
Un ulteriore emendamento cancella la norma del codice appalti ( art. 37, comma 13) che obbliga la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in caso di lavori pubblici assegnati ad un'associazione temporanea di imprese, querelle questa che ha provocato molti interventi normativi e pronunce della giurisprudenza. Lo stesso emendamento modifica l'art. 92 del regolamento appalti, chiarendo che " le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato".
I lavori "sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".
Verifica dei progetti
Per quando riguarda le attività di validazione dei progetti è stato prolungato di due anni il periodo di tempo (da tre a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento appalti), attraverso il quale è possibile comprovare i requisiti richiesti alle società operanti nel settore della verifica dei progetti anche con attività di progettazione, direzione e collaudo.
VISIONA L'ARTICOLO ORIGINARIO DAL SITO DELL'ANIEM
fonte: autoritalavoripubblici.it
09/05/2014
Comunicato del presidente
Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)
Allo scopo di ridurre il set di informazioni che le stazioni appaltanti dovranno comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per l’inserimento nell’istituita Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), l’AVCP ha assunto l’impegno di trasmettere alla medesima BDAP tutti i dati concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso.
Risulterà tuttavia necessario che i suddetti dati siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono.
L’integrazione ove necessaria, dovrà avvenire a cura dei RUP, nel rispetto della tempistica indicata.
Pertanto, è necessario che i RUP procedano alla verifica, integrazione o rettifica dei dati su SIMOG, nelle modalità e secondo le tempistiche di seguito descritte.
Creazione di un nuovo CIG
A partire dal 12/5/2014 sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell’ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.
Al momento dell’inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, la mancata indicazione di un CUP (ovvero l’indicazione di un CUP non valido) determinerà l’impossibilità di acquisire il CIG e/o di perfezionarlo. Nel caso di temporanea impossibilità di verificare la validità del CUP sulla banca dati del CIPE, il CIG verrà comunque rilasciato ma non sarà possibile completarne il perfezionamento/pubblicazione fino ad avvenuta validazione.
Comunicazione delle Schede di Aggiudicazione
A partire dal 12/5/2014, per tutti i CIG creati anteriormente a tale data per i quali non sono stati ancora trasmessi i dati relativi alle aggiudicazioni, in sede di compilazione della Scheda di aggiudicazione sarà obbligatorio indicare uno o più CUP qualora l’appalto rientri in una delle fattispecie sopra citate. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. Al momento dell’inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, in assenza di validazione dei CUP inseriti, il sistema SIMOG non consentirà di completare la conferma della scheda di aggiudicazione.
Per tutti i contratti per i quali alla data del 12 maggio 2014 risultino già trasmesse le relative schede di aggiudicazione, il RUP dovrà verificare che per le fattispecie per le quali è necessaria l’acquisizione del CUP, quest’ultimo risulti associato al CIG cui si riferisce, nell’ambito del sistema SIMOG. A tal fine, a partire dal 14/07/2014 sul sistema SIMOG sarà disponibile, per tutti i RUP, una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare tutti i CIG di propria competenza relativi agli appalti oggetto di monitoraggio ai sensi del DM 26/2/2013 e s.m.i., con indicazione degli eventuali CUP già riportati. Ciascun RUP dovrà verificare che, in tutti i casi di obbligatorietà del CUP, questo sia stato inserito, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.
Al momento della modifica o dell’inserimento di un CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto. In assenza di validazione dei CUP inseriti in relazione a ciascun CIG, il sistema SIMOG non acquisirà come valide le nuove informazioni di integrazione CIG-CUP e continuerà a mantenere il CIG nella lista di quelli da integrare.
Si precisa che tale attività dovrà essere svolta da tutti i RUP sul sistema SIMOG, anche per i contratti i cui dati vengono trasmessi all’Osservatorio per il tramite delle Sezioni Regionali, e dovrà essere completata entro il 30/08/2014.
Si ribadisce che, laddove nel sistema SIMOG siano presenti entrambe le informazioni relative al CUP ed al CIG, le amministrazioni saranno esonerate dal trasmettere alla BDAP i dati già inviati all’Osservatorio; saranno tenute a trasmettere alla BDAP soltanto le informazioni dell’Allegato A del DM non inviate o non presenti nel sistema SIMOG.
Nel mese di settembre, il MEF renderà disponibile l’accesso alla BDAP ad opera delle amministrazioni pubbliche, le quali potranno:
Nei casi in cui l’associazione CUP-CIG o altre informazioni non siano state integrate neI sistema SIMOG, le amministrazioni dovranno procedere ad un nuovo invio integrale dei dati alla BDAP a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre). La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l’erogazione del finanziamento dello Stato.
A seguito della rilevazione dei dati da parte del MEF, l’Autorità procederà ad un riscontro tra i dati presenti nel sistema SIMOG e quelli trasmessi direttamente alla BDAP dalle amministrazioni, valutando la sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.
Il Presidente
Sergio Santoro
VISIONA IL COMUNICATO DAL SITO DELL'AUTORITA'
LOMBARDIA, MARONI TOGLIE GLI APPALTI AI MANAGER DELLA SANITÀ. Acquisti di ospedali e Asl dipenderanno dall’agenzia regionale e non più da 49 centri.
Fonte: La Repubblica - 14/05/2014
Acquisti di ospedali e Asl dipenderanno dall’agenzia regionale e non più da 49 centri. Il governatore avverte i dirigenti: "Valuterò seguendo l'andamento dell'inchiesta. Il centrosinistra: "Ammetta le sue responsabilità"
di ANDREA MONTANARI
Dopo la nuova inchiesta della Procura sugli appalti della sanità lombarda, Roberto Maroni non revoca i direttori generali indagati, come chiesto dall’opposizione di centrosinistra, ma annuncia la riforma del sistema degli appalti. In pratica, d’ora in poi, gli acquisti di ospedali e Asl dipenderanno da una stazione unica appaltante, l’Arca, l’agenzia regionale centrale per gli acquisti, e non più da quarantanove strutture diverse. ...continua
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