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ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)
1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.
2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonche' le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.
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ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)
1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle
linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del
Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83,
comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai
consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese
anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un
rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni
dell’art. 36, comma 7, del Codice.
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ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)
1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.
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ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)
1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di
provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si
intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l.
18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per
l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di
euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità
individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante
iscritta all’Anagrafe.
2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non
capoluogo di Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che
procedano direttamente e autonomamente:
- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
- all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000
e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato
IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di
applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo
Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000
euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi
(art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143).
Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in
materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della
legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di
servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di
appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di
costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).
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Fonte: ANAC, vai all'articolo originario
una Stazione Appaltante ha chiesto il soccorso istruttorio poichè l'impresa partecipante a alla gara ha reso la dichiarazione art. 38 su di un modello riferito ad altra gara (della stessa S.A.).
Ma una dichiarazione resa, se anche riferita ad altro procedimento ma datata normalmente e normalmente sottoscritta non è sempre valida?
Il DT seppur in riferimento ad altro procedimento ha dichiarato e sottoscritto che non ha impedimenti art.38. Quindi?
Il soccorso istruttorio si prefigura come un procedimento estorsivo.....!!!!!!!
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Consultazioni on line del 10 giugno 2016 – Invio contributi entro il 27 giugno 2016
Gli artt. 80, comma 5, lett. c), 83, comma 10, 177, comma 3 e 181, comma 4, del d.lgs. 50/2016 prevedono l’adozione, da parte dell’ANAC, di atti a carattere generale finalizzati a dare attuazione alle disposizioni del Codice e/o ad offrire indicazioni operative e interpretative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.
Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l’Autorità, dopo la pubblicazione dei primi documenti di consultazione finalizzati all’emanazione delle Linee guida attuative del Codice dei Contratti pubblici, intende sottoporre a consultazione, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ulteriori documenti prodromici alla predisposizione degli atti di propria competenza.
Si tratta di:
1.Linee guida per l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice – documento formato pdf (222 Kb);
--- Modulo per le osservazioni
2.Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese – documento formato pdf (242 Kb);
---
Modulo per le osservazioni
3.Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato – documento formato pdf (283 Kb).
--- Modulo per le osservazioni
Si evidenzia che, attesi i tempi ristretti per l’approvazione degli atti definitivi, è concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, pari a quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Pertanto, il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 27 giugno 2016, mediante compilazione dell’apposito modello.
Attraverso la consultazione, l’Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nelle linee guida e proporre integrazioni su specifici aspetti.
Fonte: ANAC: Autorita' Nazionale anticorruzione. vai all'articolo originario
20/07/2015 - NUOVA LEGGE APPALTI IN SICILIA, GIA' IN VIGORE DA SABATO 18/07/2015 |
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (supplemento 1) del 17 luglio 2015 la Legge 10 luglio 2015 n. 14 - Modifiche all'art. 19 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. La Legge è entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione e quindi il 18 luglio 2015 Clicca qui per scaricare il supplemento della Gazzetta riportante la Legge La nuova normativa, che interessa le gare con criterio di aggiudicazione a maggior ribasso, va a modificare il sistema dell'esclusione automatica delle offerte che superano una determinata soglia di anomalia, per la precisione modifica il metodo di individuazione della predetta soglia di anomalia. Mentre prima, la soglia di anomalia veniva calcolata adesso, con questa nuova legge, per calcolare detta soglia Questo a prima vista ci sembra il nuovo sistema di aggiudicazione indicato nel disegno di Legge, ci riserviamo di correggere eventuali errate interpretazioni e alleghiamo alla presente il disegno di legge. Clicca qui per scaricare il supplemento della Gazzetta riportante la Legge
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articolo sostituito il 14/01/2017 a seguito della pubblicazione del DM 10 novembre 2016, n. 248
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APPALTI: DM 248/2016 - SUPERSPECIALISTICHE, ADESSO SONO 15. Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ministeriale che regola i lavori di notevole contenuto tecnologico.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/2017 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 recante: "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
Il Decreto entrera' in vigore il 19/01/2017
Il decreto prevede l'aggiunta di due nuove categorie superspecialistiche:
OS12b - barriere paramassi
OS32 - strutture in legno
oltre questo il decreto stabilisce la disciplina delle superspecialistiche e in particolare:
- DIVIETO DI AVVALIMENTO se l'importo relativo alla categoria supera il 10% dell'importo complessivo. (già previsto dall'art. 89 c.11 del nuovo codice dei contratti)
- LIMITI PER IL SUBAPPALTO
- REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE da possedere per le opere in questione.
Tutte le Categorie che prevedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica (superspecialistiche) sono quelle indicate nell'art. 2 e nell'allegato A del Decreto, che riportiamo qui di seguito:
OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 Strutture in legno.
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Inviata una lettera dal presidente dell'ANCI al Governo con la richiesta di risolvere la grave situazione di paralisi sulle attività appaltatrici dei Comuni, in virtù dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 66, che all’articolo 9 prevede, tra l’altro, il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza.
La richiesta dell’Anci, inviata ai ministri dei Trasporti, dell’Economia e degli Affari regionali, è stata integrata di proposte emendative, tese ad ottenere una “necessaria” proroga dei termini dell’entrata in vigore della norma.
Nella lettera viene proposto:
- di prorogare l'obbligo di far ricorso alle stazioni uniche appaltanti al 1 luglio per gli appalti di lavori e al 1 gennaio 2015 per gli appalti di forniture e servizi;
- di non applicare la normativa per i bandi in economia e nei casi di lavori di somma urgenza.
SI LEGGE DAL SITO DELL'ANCI:
’L’ANCI ha inviato oggi (01/07/2014) al Governo una serie di proposte per risolvere la grave situazione di paralisi sulle attivita’ appaltatrici dei Comuni, venutasi a determinare con l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 66, che all’articolo 9 prevede tra l’altro il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza’’. Lo afferma il presidente dell’ANCI, Piero Fassino. ‘’Si tratta – spiega - di questioni gia’ poste con insistenza e determinazione dall’Associazione nel corso dei lavori parlamentari, e ribadite oggi alla luce del fatto che si stanno avverando tutte le preoccupazioni che i Comuni avevano sottolineato; per questo torniamo a ribadire la necessita’ ‘’di una proroga dell’entrata in vigore della norma e della introduzione di una clausola di salvaguardia per gli interventi di minore entita’ finanziaria, in modo da poter dare le giuste rassicurazioni ai Comuni’’.
‘’E’ necessario – prosegue Fassino – che il governo approvi con celerita’ le modifiche proposte dalla Associazione, e che nel frattempo i Ministeri competenti, assieme ad ANCI, predispongano una nota interpretativa che aiuti i Comuni a continuare le loro attivita’, sussistendo valide argomentazioni giuridiche e normative a sostegno. E su questo fronte – conclude Fassino – ANCI e’ impegnata in prima persona a tutela dei Comuni’’.
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