news Lavori pubblici

· 24-10-16
AVVALIMENTO e' possibile noleggiare attrezzature?. Dal nostro forum.

AVVALIMENTO e' possibile noleggiare attrezzature?. Dal nostro forum.

dal nostro forum,

domanda di "sosgare":
Salve ci siamo aggiudicati una gara OS1 class. I con l'ist. dell'avvalimento.
Volevo delle delucidazioni in merito alle attrezzature per l'esecuzione dei lavori.
Noi siamo in possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori,
ma ove nel caso ci servisse qualche mezzo in più è possibile noleggiarlo?
L'ente ci ha risposto di no, se siamo carenti di qualche mezzo o attrezzatura dobbiamo usufruire di quelli messi a disposizione per legge dall'impresa ausiliaria.
Secondo voi è cosi?
grazie

risposta di Garista45
Il primo comma dell’art. 88 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.p.r. 207/2010 (ancora in vigore fino a quando non sarà definito l’avvalimento relativamente al Nuovo Codice per il quale ha già dato un parere il Consiglio di Stato) afferma testualmente che “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Alla luce della sopra riportata disposizione appare dunque chiara l’illegittimità della clausola del contratto di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si limiti a mettere a disposizione la propria attestazione o comunque le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in modo generico dovendo invero riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
Di conseguenza l’avvalimento non può essere inteso in modo fittizio, cioè solo cartaceo, ma secondo quanto riportato(cioè gli elementi di cui l’ausiliata da dichiarato di avvalersi) nel contratto di avvalimento l’impresa ausiliaria deve partecipare in modo attivo all’esecuzione dei lavori.-
A tal proposito vedasi le seguenti sentenze:
TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2014 N. 1287
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, SENTENZA DEL 8 MAGGIO 2014 N. 2365
Consiglio di Stato, sez. V, 28.09.2015 n. 4507

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· 22-10-16
ANAC: CONTENZIOSI NEGLI APPALTI. In vigore il nuovo regolamento.

ANAC: CONTENZIOSI NEGLI APPALTI. In vigore il nuovo regolamento.

Pareri di precontenzioso
In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Poiché a seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche, si è reso necessario, con un Comunicato del Presidente, specificare le modalità di trattazione delle istanze pregresse.

fonte: ANAC

Clicca qui per visionare il regolamento dal sito dell'anac

clicca qui per il comunicato del presidente dell'ANAC



· 21-10-16
DURC, IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO. Novita' sugli obblighi in caso di fallimento o amministrazione coatta o straordinaria.

DURC, IN GAZZETTA IL DECRETO CORRETTIVO. Novita' sugli obblighi in caso di fallimento o amministrazione coatta o straordinaria.

Pubblicato, dal Ministero del Lavoro, nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2016 il Decreto ministeriale 23 febbraio 2016 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC).

Le principali nocita' sono:

- in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

- in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.

di seguito l'articolo pubblicato in gazzetta:


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 febbraio 2016 
Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva» (DURC). (16A07567)
(GU Serie Generale n.245 del 19-10-2016)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento unico di regolarita' contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC);

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;

Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2 del citato decreto al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;

Ritenuta altresi' l'opportunita' di modificare l'art. 5 nella parte in cui e' previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati;

Decreta:

Art. 1 Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'attivita' edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche', ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative,»;

b) all'art. 5:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro n. 3837



· 21-10-16
PROROGATO IL BANDO PER RIQUALIFICARE LE CASE CANTONIERE IN ITALIA

PROROGATO IL BANDO PER RIQUALIFICARE LE CASE CANTONIERE IN ITALIA

fonte: aniem.it

È stato prorogato dal al 15 novembre 2016 la scadenza del Bando Case Cantoniere che rilascia in concessione le prime 30 case cantoniere da assegnare agli operatori interessati.

La decisione è stata presa dall’Anas al fine di rispondere alle moltepici richieste di proroga degli imprenditori e assosiazioni cercando di favorire la massima partecipazione.

Si ricorda che il bando per dare in concessione le prime 30 case cantoniere dell’Anas è statopubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 15 Luglio 2016.

Il piano operativo fa parte dell’accordo di collaborazione tra la rete autostradale italiana, il ministero dei Beni culturali, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del Demanio.

Il Bando punta alla riqualificazione e alla valorizzazione di questi immobili così importanti per il patrimonio italiano. Viene altresì ricordato che , le case cantoniere, nate nel 1830, sono distribuite su tutte le strade statali storiche italiane.

Gli interventi prevedono la ristrutturazione delle case cantoniere e la trasformazione delle stesse in alberghi, ristoranti, punti di informazione per gli automobilisti.

E’ altresì previsto un investimento di 7,6 milioni di euro in tre anni a partire dal 2016. Il bando di gara va ad assegnare in concessione le prime 30 case cantoniere, situate sulla rete stradale Anas in Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia. Fondamentale sarà la ristrutturazione in armonia con il territorio ambientale paesaggistico e storico dove sono situati gli immobili.

Le nascenti strutture imprenditoriali, rimodulate sugli storici edifici rossi saranno lo strumento per far conoscere e apprezzare gli aspetti culturali storici ed enogastronomici del territorio di pertinenza. Identità locale quindi da coniugare con l’aspetto di impresa aziendale. Un altro aspetto importante del progetto sarà il coinvolgimento nella promozione e nella realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale di altre realtà esistenti sul territorio.

Viene evidenziato che a ristrutturazione delle case resta a carico di Anas mentre il concessionario corrisponderà un canone di concessione. Si specifica, inoltre, che i contraenti saranno individuati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le concessioni dureranno 10 anni. Dopo il decennio trascorso sarà indetto un nuovo bando di gara. Si punta ad aprire la prima casa cantoniera ristrutturata entro Giugno del 2017.

Viene specificato, infine, che le offerte digitali per il bando, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas al seguente indirizzo telematico: https://acquisti.stradeanas.it, entro le ore 12.00 del 15 Novembre 2016.

fonte: aniem.it

per visualizzare l'orticolo originario cliccare qua



· 18-10-16
NUOVO DURC - Dal sito del Ministero del Lavoro: la semplificazione del documento unico di regolarità contributiva (durc)

NUOVO DURC - Dal sito del Ministero del Lavoro: la semplificazione del documento unico di regolarità contributiva (durc)

Fonte: http://www.lavoro.gov.it

LA SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

A partire dal 1° luglio è operativa la nuova procedura semplificata di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Alle imprese basterà un semplice click per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Istituti coinvolti - Inps, Inail e Casse Edili - hanno indirizzato i propri sforzi per un'importante informatizzazione delle procedure di rilascio del Documento il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine di richiesto dalla legge.

Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet.

Quali sono i vantaggi?

Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro.

Fino a oggi un'impresa in regola sotto il profilo contributivo sapeva di dover attendere anche fino a un mese per ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della sua posizione attraverso una procedura complessa, spesso delegata ad intermediari. L'informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di accedere direttamente all'archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato.

Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato.

I vantaggi non riguardano solo le aziende, la dematerializzazione del documento gioverà in termini di semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del DURC con forti risparmi sull'utilizzo delle risorse adibite a tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai tempi di gestione.

La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce quindi un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, in linea con quelli che sono gli obiettivi del Governo per una riforma della pubblica amministrazione nel segno della efficienza e del risparmio.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO,
vai su siti web di INPS e INAIL. Per avvalersi della procedura l'utente deve essere in possesso di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti registrati.

Visiona l'articolo originario dal sito del Ministero del Lavoro, clicca qui




· 18-10-16
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI- ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione. In un Comunicato del Presidente le indicazioni per gli affidamenti

PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI- ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione. In un Comunicato del Presidente le indicazioni per gli affidamenti

A seguito di numerose segnalazioni ricevute dall’Anac in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da parte di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo, è stato predisposto il Comunicato del Presidente del 14 settembre scorso: Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Visiona il comunicato del presidente cliccando qui sotto

Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016

 



· 17-10-16
SOGLIA DI ANOMALIA NELLE AGGIUDICAZIONI - ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione. Indicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso

Nuovo codice dei contratti e delle concessioni - ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione.
Indicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016) l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e per questo ha ritenuto opportuno fornire delle indicazioni operative.

Visiona il comunicato del presidente cliccando qui sotto

Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016

 



· 14-10-16
NUOVO CODICE APPALTI - ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione. Pubblicate le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente

NUOVO CODICE APPALTI - ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione. Pubblicate le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa

visionale direttamente dal sito dell'ANAC cliccando qui sotto

Linee guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Linee guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa

 



· 30-06-16
NUOVO CODICE APPALTI - FAQ dell'ANAC periodo transitorio - Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

ANAC - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO CODICE APPALTI ( d.lgs. 50/2016)

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?

Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purche' limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.


2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?

Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purche' la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.


3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?

Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purche' sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perche' avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara..


4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.?

Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06..


5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.?

In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.


6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?

L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06. Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice. In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.


Fonte: ANAC -guarda tutte le FAQ, clicca qui



· 29-06-16
NUOVO CODICE APPALTI - ANAC: proposte 5 linee guida attuative.

NUOVO CODICE APPALTI - ANAC: proposte 5 linee guida attuative.

Codice degli appalti e delle concessioni
Pubblicate le proposte di Linee guida attuative

Fonte : ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione

Il Consiglio dell’Autorità ha approvato il 21 giugno scorso cinque proposte di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, precedentemente sottoposte a consultazione pubblica nel sito dell’Anac.

Alcune di esse sono state trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell’adozione del decreto ministeriale di competenza.

Per le altre si attende il parere del Consiglio di Stato, della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica, e della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La pubblicazione degli atti definitivi avverrà dopo l’acquisizione dei pareri richiesti.

Le linee guida sono le seguenti: (le stesse sono scaricabili piu' in basso nella pagina)

1. Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);

2. Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);

3. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);

4. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice).

5.  Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

Con riferimento ai documenti relativi ai punti 1 e 2, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 giugno 2016, in osservanza delle previsioni dell’art. 111, comma 1, del Codice, ha approvato le proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell’adozione del decreto ministeriale di competenza.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti 3, 4 e 5, il Consiglio dell’Autorità, nelle medesima adunanza, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

All’esito dell’acquisizione dei pareri richiesti, si procederà all’approvazione e successiva pubblicazione dei documenti definitivi.
Alla luce di quanto sopra, si pubblicano i documenti approvati dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21 giugno 2016 (i documenti sono in formato .pdf):

DIRETTORE DEI LAVORI
Linee guida
Relazione Illustrativa

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Linee guida
Relazione illustrativa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Linee guida
Relazione AIR

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Linee guida
Relazione AIR


SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Linee guida
Relazione AIR

 

fonte: ANAC, vai all'articolo originario




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