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LINEE GUIDA ANAC: Pubblicate in gazzetta le linee guida sul responsabile unico del procedimento.
Fonte: aniem.it
Sulla Gazzetta ufficiale n. 273 del 22 Novembre 2016 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 1096 del 26 Ottobre 2016 che riporta le Linee guida di attuazione del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e recanti “Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
Viene specificato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha suddiviso il contenuto delle linee guida in due specifiche sezioni:
- Le Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici; (disposizione non vincolante);
- I Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici . (disposizione vincolante).
L’ANAC specifica, nelle linee guida che “la disposizione in esame stabilisce inoltre, che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’ unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento, un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.” Viene anche stabilito che “il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Laddove sia accertata la carenza nell’ organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico.
Le linee guida stabiliscono, altresì, che il Rup deve essere in possesso “di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare”.
Viene anche stabilito che “Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attivita’ analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita’ e/o importo dell’intervento", alternativamente:
- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
- nell’esercizio di un’attivita’ di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Il testo evidenzia che per appalti di particolare complessità, il Rup dovrà possedere la qualifica di “project manager”.
Tale requisito però sarà attivo solo dopo il varo del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Viene, infine definito che il Rup in possesso di un diploma, potrà gestire gare fino a un milione di euro di contro, chi possiede una laurea triennale potrà arrivare fino alla soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro.
Sopra tale importo il responsabile unico dovrà essere in possesso di una specifica laurea magistrale.
Fonte: aniem.it
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PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. Linee guida dell'ANAC. L'ANAC comunica di aver chiesto il perere degli organi competenti. Prima della definitiva pubblicazione.
Fonte: anac.it
Nell’adunanza del 31 agosto 2016, il Consiglio dell’Autorità ha approvato, in via preliminare, il documento denominato “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” , che tiene conto sia delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica avviata il 27.10.2015 sia delle disposizioni dettate in materia dalla nuova normativa nazionale e comunitaria.
In considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, il Consiglio ha ritenuto di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
All’esito dell’acquisizione dei pareri richiesti, si procederà all’approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.
Fonte: aniem.it
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANAC E AEEGSI: Firmato il 21 novembre il protocollo su contratti pubblici, anicorruzione e trasparenza.
Fonte: aniem.it
Il 21 Novembre scorso è stato siglato un accordo tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), Raffaele Cantone e il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Guido Bortoni inerente a un protocollo d’intesa per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori regolati dall’Autorità per l’energia, nonché per l’applicazione di eventuali misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese operanti nei medesimi settori regolati, disposte a fini anticorruzione e antimafia.
Viene evidenziato nella nota congiunta che "Le due Autorità avvieranno una cooperazione con scambio di pareri ed avvisi e collaboreranno nell’ambito di indagini conoscitive e atti di indirizzo comuni".
Tramite il protocollo le due istituzioni potranno effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo, infine consentirà all’Autorità per l’energia l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per poter acquisire le informazioni necessarie ai procedimenti istruttori in corso o da avviare.
Fonte: aniem.it
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NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: Pubblicate le Linee guida per la scelta dei commissari di gara ed Albo delle commissioni giudicatrici.
Segnalazione a Governo e Parlamento per modificare l’art. 77
Emanate dall’Autorità nazionale anticorruzione in via definitiva le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’.
Le Linee guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità del 16 novembre 2016 con la delibera n. 1190. Contestualmente l’Anac, con la Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016 ha inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione ‘Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Alla segnalazione è allegato l’elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
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NUOVO CODICE APPALTI: I comuni chiedono procedure piu semplicate per gli appalti sotto i 40mila euro e la possibbilita di non prevedere i collaudi per lavori di piccoli importi.
Fonte: anci.it
"Anci condivide assolutamente il percorso del nuovo Codice appalti, volto alla semplificazione e alla trasparenza ma dopo sette mesi sono solo sette su sessantacinque i decreti attuativi varati.
Serve quindi accelerare, magari affrontano le criticita' all'interno della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, per completare e migliorare una riforma che puo' permettere al Paese di tornare a correre".
Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenuto al convegno sul nuovo Codice degli appalti, organizzato a Roma da Cgil, Cisl e Uil.
"Con la Legge di bilancio - ha spiegato Decaro - abbiamo ritrovato finanziamenti sui Comuni: dai due miliardi e cento milioni di euro per rammendare le periferie, ai 700milioni di avanzi di amministrazione sbloccati, 300 dei quali da destinare all'edilizia scolastica.
A fronte di questi investimenti, pero', la necesita' e' quella di definire un nuovo quadro regolatori sugli appalti pubblici, che superi le criticita' legate a ritardi di applicazione che oggi continuano ad esserci".
Decaro ha poi elencato quali aspetti del nuovo Codice appalti interessano principalmente i Comuni ovvero "la qualificazione delle stazioni appaltanti, la definizione dei livelli di progettazione e l'appesantimento degli appalti sotto la soglia di 40 mila euro, che ritarda inevitabilmente le procedure soprattutto nei piccoli Comuni".
Ricordando poi come negli ultimi tempi siano "diminuiti dell'11% i bandi e del 57% gli importi degli stessi, a causa del periodo di transizione tra vecchio e nuovo Codice", Decaro ha auspicato e ribadito "una riflessione sui correttivi da introdurre, magari lavorando nella cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dove possiamo trovare un punto di caduta, monitorando al contempo le fasi attuative della norma".
Infine Decaro ha elencato altre due criticita', legate alle progettazioni esecutive e ai collaudi. Sul primo aspetto "servirebbe evitare la progettazione esecutiva per la manutenzione ordinaria, poiche' aumenta i tempi di esecuzione e ritarda gli interventi.
Pensiamo ai rubinetti rotti nelle scuole o alle buche nelle strade, evenienze non individuabili a monte dalla progettazione esecutiva".
Anche sui collaudi la richiesta e' di "non prevederli per lavori di piccoli importi, lasciando la certificazione al certificato di regolare esecuzione.
Questo sarebbe un intervento importante, soprattutto per i piccoli Comuni dove molto spesso non ci sono le professionalita' adatte a fare un collaudo, con la conseguenza di collaudi da fare all'esterno dell'ente che porterebbero inevitabilmente costi ulteriori e aggiuntivi".
Fonte: anci.it
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IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: NON FAVORISCE LE MICRO E PICCOLE IMPRESE. Da un intervento della CNA di Reggio Emila.
Fonte:cna.it
Con l’introduzione del nuovo codice appalti, CNA è parte attiva nel promuovere incontri e tavoli di confronto con i principali interlocutori istituzionali della provincia, partendo dal Servizio Tecnico dei Bacini (ex Genio civile) e dal Comune Capoluogo con l’Assessore alle infrastrutture Mirko Tutino, da diversi Comuni l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e da ultimo con il Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi.
Obiettivo di questi incontri è far emergere le problematiche delle imprese e allo stesso tempo capire come gli enti locali stiano affrontando le difficoltà interpretative e applicative della nuova normativa.
Infatti, la mancanza di una fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, sta causando disagi e rallentamenti nell’assegnazione dei lavori da parte delle stazioni appaltanti.
“E’ in questo contesto che denunciamo come le piccole imprese edili siano allo stremo – spiega Fabio Bezzi, direttore generale CNA – e specialmente nelle aree più in difficoltà della nostra provincia, come la montagna, è necessario porre dei correttivi, prima di tutto per quanto riguarda gli appalti pubblici.Le prime valutazioni che stiamo sviluppando come sistema CNA sull’impatto del Nuovo Codice degli appalti ci inducono a nutrire grandi preoccupazioni e timori”.
Il direttore Bezzi si riferisce, in particolare, all’uso diffuso degli Albi fornitori, ad effettuare appalti di piccoli importi per permettere la partecipazione anche delle piccole imprese locali, a non far ricorso al sistema degli appalti al massimo ribasso.
Il tutto nello spirito di quanto previsto dalle direttive UE nell'ottica di: favorire la massima partecipazione delle piccole imprese; suddividere gli appalti in lotti più piccoli; consolidare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'assegnazione degli appalti di maggiore dimensione, per i loro costi di progettazione; limitare le procedure documentali che possano incidere negativamente nei costi dell’opera e a danno dell’impresa locale; non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al contratto.
“Siamo convinti – conclude Fabio Bezzi - che sia necessaria un’azione più incisiva di aggiornamento, formazione e qualificazione degli operatori pubblici.Vanno definite, inoltre, buone prassi amministrative in materia di contratti pubblici per consentire una maggiore partecipazione delle micro e delle piccole imprese con criteri definiti preventivamente e tassativamente.CNA Nazionale, anche su sollecitazione di CNA Reggio Emilia, ha chiesto alle commissioni congiunte Lavori pubblici del Senato e Ambiente della Camera di apportare modifiche significative al nuovo codice appalti, contenute nel documento che abbiamo consegnato al presidente Manghi, affinché lo condivida con tutti i Comuni della provincia”.
Fonte:cna.it
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MANUALE PER LA QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO. ANAC, aggiornato il manuale.
Fonte: autoritalavoripubblici.it
Il manuale per la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato con il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014, è stato aggiornato. Nel capitolo VI, pag. 265, punto 2-6-1), ‘Tariffe applicabili per il rilascio dell’attestazione’, nella parte relativa al pagamento del corrispettivo per il rilascio dell’attestazione è stato aggiunto il seguente paragrafo:
Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività dell’oggetto sociale, sono ammesse convenzioni tra S.O.A. e società finanziarie in assenza di collegamento societario tra le stesse volte unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri vantaggi economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento alle imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo svolgimento dell’attività di attestazione.
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE). Linee guida e schema da ITACA.
Fonte: itaca.org
05/08/2016 - Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 L’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), nel recepire l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha disciplinato il Documento di gara unico europeo (DGUE).
La finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un unico modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 ed in seno alle Istruzioni che accompagnano il prefato Regolamento è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia.
A tal fine, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici di questo Dicastero ha adottato, in data 18 luglio 2016, apposite Linee guida, pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, con l’intento di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente e neo novellato quadro normativo nazionale.
Fonta: itaca.org
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Contratti pubblici
Comunicato del Presidente: indicazioni a stazioni appaltanti e operatori economici sulla causa di esclusione (art. 80 del Codice) e dichiarazioni sostitutive
fonte: ANAC - www.anticorruzione.it
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
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Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
Premessa
Sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80, comma 1, del Codice nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti.
L’Autorità, attesa la rilevanza delle questioni, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell’adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016.
1. L’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3).
L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma prevede che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice. Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Problemi interpretativi sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza». Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
2. L’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2)
L’art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
3. Le modalità di dichiarazione
Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
4. La verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione
In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 nov 2016
Il Segretario,
Maria Esposito
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Fonte: anticorruzione.it
Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016. Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
Premessa
Sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80, comma 1, del Codice nonche' sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti.
L’Autorità, attesa la rilevanza delle questioni, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell’adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016.
1. L’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3).
L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma prevede che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Problemi interpretativi sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza».
Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente: 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; 2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benche' non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
2. L’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2).
L’art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs.
163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
3. Le modalità di dichiarazione Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.
La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.
A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
4. La verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE).
Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.
Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
Raffaele Cantone
Fonte: anticorruzione.it
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