news Lavori pubblici

· 16-12-16
RELAZIONE GEOLOGICA IN UN APPALTO INTEGRATO. Parere di Precontenzioso ANAC. Obbligatorio indicare il professionista Geologo incaricato della relazione Geologica.

Parere di Precontenzioso ANAC n. 583 del 18/05/2016 - rif. PREC 233/15/L

Fonte: anac.it

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Tomat S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato per la realizzazione di una “Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X, con cessione di bene immobile in proprietà della Regione a parziale compensazione del prezzo”– Importo a base di gara: euro 8.655.000,00 - S.A. Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e forestale
PREC 233/15/L

Appalto per la progettazione esecutiva e la progettazione di lavori - progetto esecutivo – relazione geologica – indicazione del geologo

In caso di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, quando il progetto definitivo posto a base di gara contiene la relazione geologica, non è legittima l’ammissione alla gara dell’operatore economico che non indica il professionista geologo incaricato della redazione geologica in quanto essa costituisce un elaborato che deve fare parte del progetto esecutivo. < Articoli 53 e 93 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – articoli 26 e 35 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Con istanza di parere acquisita in data 10 agosto 2015, la società Tomat S.r.l., seconda classificata nella gara in oggetto, ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi in ordine alla mancata esclusione dalla gara dell’operatore economico aggiudicatario, il costituendo RTI Italbeton S.r.l. – L.F. Costruzioni S.r.l. – Beozzo Costruzioni S.r.l. – Andreola Costruzioni Generali S.p.A., per non avere indicato, nella compagine dei progettisti, il professionista geologo deputato alla redazione della relazione geologica in fase esecutiva e per non avere rispettato le prescrizioni di legge (art. 162, comma 7, d.P.R. n. 207/2010) e di gara in ordine alla percentuale minima di requisiti (40 %) in capo alla mandante Ideva del RTP indicato Concise-Ideva.

L’operatore economico istante rileva che, trattandosi di gara avente ad oggetto, oltre all’esecuzione, la progettazione esecutiva, il progettista avrebbe dovuto necessariamente indicare al proprio interno, associandolo o anche solo indicandolo, un professionista geologo, unico soggetto abilitato alla redazione della relazione geologica.

Ciò in quanto la relazione geologica risulta annoverata tra le relazioni specialistiche che sono indicate tra gli elementi essenziali che compongono sia la progettazione definitiva (art. 24 d.P.R. 207/2010) che quella esecutiva (art. 33 d.P.R. 207/2010).

Circa la necessità della refertazione geologica in sede di progetto esecutivo l’istante ricorda come ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 207/2010 la progettazione esecutiva necessita degli stessi elaborati specialistici previsti per la definitiva e, quindi, della relazione geologica. Quanto al secondo rilievo, l’istante sostiene che la ripartizione delle quote di partecipazione al RTP Concise-Ideva tra la mandataria per il 65 % e la mandante per il restante 35 % sia in contrasto con l’art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010 ai sensi del quale la mandante avrebbe dovuto possedere almeno il 40% dei requisiti mediante l’assunzione di una quota di partecipazione al RTP pari al 40%.

L’operatore economico controinteressato replica evidenziando che la relazione geotecnica è già stata predisposta dalla stazione appaltante e che in nessuno degli atti di gara è prevista, tra i requisiti di partecipazione, l’indicazione di un geologo o la redazione della relazione geologica. In particolare, l’operatore economico aggiudicatario sottolinea come secondo alcune pronunce del giudice amministrativo non è sufficiente per ricomprendere la relazione geologica nell’affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operando alcuna eterointegrazione automatica ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 207/2010 (TAR Puglia – Bari, 19 novembre 2012 n. 1958 e 31 gennaio 2013, n. 118).

Circa la seconda censura, l’aggiudicatario chiarisce di avere precisato, in sede di gara, su richiesta della stazione appaltante, che nonostante la partecipazione della mandante al RTP nella misura del 35 %, la stessa mandante possiede i requisiti speciali di cui al punto 13.a e 13.b del disciplinare di gara nella percentuale, rispettivamente, del 41,01 % e 85,29 %.

La stazione appaltante - che dopo l’aggiudicazione definitiva non ha proceduto alla stipula del contratto - evidenzia come sia le indagini geognostiche che la relazione geologica fossero già allegate al progetto definitivo posto a base di gara e come ciò avrebbe consentito al professionista incaricato della progettazione esecutiva di utilizzare le indicazioni ivi riportate rendendo di fatto superflua la presenza del geologo, il cui apporto sarebbe risultato nullo alla luce degli elementi che compongono questa fase progettuale. Conferma inoltre di avere verificato, in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti della mandante Ideva nella misura minima richiesta dal bando.

Ritenuto in diritto

Il contenuto dei tre livelli progressivi di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - individuati dall’art. 93 d.lgs. n. 163/2006 è puntualmente definito nel d.P.R. n. 207/2010. Per quanto in questa sede interessa, l’art. 24, comma 2, annovera, tra gli elaborati da cui è costituito il progetto definitivo (salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento), le relazioni tecniche e le relazioni specialistiche. L’art. 26, comma 1, precisa che «a completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche (…): a) relazione geologica».

Con riferimento all’art. 251 del previgente d.P.R. n. 554/1999 (che elencava gli elaborati di cui si compone il progetto definitivo ricomprendendovi anche la relazione geologica), nella determinazione n. 3 del 27 febbraio 2002, l’Autorità, aveva chiarito che la relazione geologica deve obbligatoriamente essere prevista tra la documentazione progettuale in tutti i casi in cui via sia una espressa previsione normativa in tal senso mentre, nelle restanti ipotesi, la relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento del progetto ai sensi del citato art. 25, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato. Nel caso in esame, la presenza della relazione geologica tra gli elaborati che compongono il progetto definitivo predisposto dall’amministrazione e posto a base di gara, di cui tutte le parti hanno dato atto, sta a dimostrare che il Rup, a seguito di propria valutazione, ha giudicato detta relazione un indispensabile elemento del progetto.

Ciò posto, occorre valutare se, alla luce della normativa vigente al momento dell’indizione della gara, da ciò possa discendere la necessità della predisposizione della relazione geologica anche nel livello di progettazione esecutivo oggetto della gara.

L’art. 35 del d.P.R. n. 207/2010, nel disciplinare le relazioni specialistiche di cui il progetto esecutivo può essere composto, dispone che «il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo».

Il rapporto di stretta simmetria esistente tra i vari stadi di progettazione è stato evidenziato dalla giurisprudenza che, in un caso analogo a quello in esame, di affidamento di progettazione esecutiva e lavori di messa in sicurezza di un’area sottostante un centro abitato con progetto definitivo comprensivo di relazione geologica, ha giudicato incompleta la progettazione esecutiva priva di un’autonoma relazione geologica redatta da un tecnico geologo (TAR Campania Napoli, 19 marzo 2014, n. 1578, che ha sottolineato «la preferenza del legislatore per una progettazione in progress, cioè per livelli successivi di approfondimento, in cui il vincolo esistente tra i vari livelli, di natura funzionale, è destinato a risolversi nella progettazione esecutiva, che costituisce la conclusione di un percorso armonico che racchiude tutte le fasi che in essa finiscono per ritrovarsi)».

D’altra parte, la lettera dell’art. 35, che sancisce la necessaria corrispondenza tra le relazioni specialistiche presenti nel progetto definitivo e quelle del progetto esecutivo, non lascia spazio a valutazioni discrezionali del Rup, a differenza di quanto previsto dall’art. 26, comma 1, a proposito delle relazioni specialistiche del progetto definitivo.

Ciò induce a ritenere che, se da un lato, quando vengono affidati servizi di progettazione di livello definitivo, salvo i casi di espressa previsione normativa, il Rup valuta la necessità della relazione geologica e, quindi, è necessaria una esplicita previsione in tal senso nel bando di gara (cfr. TAR Puglia – Bari, 19 novembre 2012 n. 1958), dall’altro, nel caso di affidamento di servizi di progettazione di livello esecutivo, l’art. 35 non riconosce al Rup facoltà di valutazione discrezionale rispetto alle relazioni specialistiche già contenute nel progetto definitivo, imponendo di considerare la relazione geologica (già presente nel progetto definitivo) come un indispensabile elemento del progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso (cfr. TAR Campania Napoli, 27 marzo 2015, n. 1837, che è giunto a precisare che «l’insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica, non consente di superare il criterio di rigida simmetria imposto dalla norma di riferimento (…) non potendosi giammai prescindere dal contributo del geologo, foss’anche quello di verificare e confermare che le previsioni progettuali oggetto di offerta tecnica del concorrente dal punto di vista geologico non implicano modificazioni rispetto alla progettazione definitiva»).

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che la relazione geologica è di competenza esclusiva del geologo e non può essere subappaltata (art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163/2006), la mancata inclusione della figura professionale del geologo tra i professionisti incaricati della progettazione esecutiva determina una incompletezza dell’offerta non sanabile che avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’operatore economico controinteressato. Si considera assorbito il secondo rilievo espresso nell’istanza.

Fonte: anac.it

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· 15-12-16
CONSORZIATA NON INDICATARIA. Parere di precontenzioso ANAC. Non sussiste divieto nel caso in cui il consorzio stabile indichi quale impresa, eventualmente esecutrice, una ditta diversa da quella partecipante al raggruppamento contestato.

Parere di Precontenzioso ANAC n. 1087 del 05/10/2016 - rif. PREC 235/15/L

Fonte: anac.it

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Del sole coop – Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione - Procedura aperta per l’affidamento di un contratto di lavori pubblici di “ristrutturazione 1° p. edificio 10 e ponte di collegamento tra ed. 10 e edificio Ismett – Importo a base di gara: € 5.522.836,96 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso

Consorziata non indicataria – Partecipazione alla gara in altra forma – Raggruppamento temporaneo di imprese – Divieto – Non sussiste.

Il divieto di contestuale partecipazione sussiste nel caso in cui l’impresa (stabilmente) consorziata indicataria concorra in qualunque altra forma nella medesima gara e che ciò non sussista nel caso in cui il consorzio stabile indichi quale impresa eventualmente esecutrice una ditta diversa da quella partecipante al raggruppamento contestato
Art. 36, comma 5, D. lgs 163/2006
Art. 37, comma 7, D. lgs 163/2006

Consorziata non indicataria – Controllo ex art. 2359 cc – Centro decisionale unitario – Sussistenza di circostanze di fatto – Devono essere provate.
La partecipazione di un operatore economico ad un consorzio (stabile) non integra di per se' le condizioni di controllo di cui all’art. 2359, cc, ma devono essere provate le circostanze di fatto che comportino o siano sintomo di unicità di centro decisionale
Art. 36, comma 5, D. lgs 163/2006
Art. 37, comma 7, D. lgs 163/2006
Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere trasmessa con nota prot. 99201 del 04/08/2015 presentata da Del sole coop. nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di un contratto di lavori pubblici di “ristrutturazione 1° p. edificio 10 e ponte di collegamento tra ed. 10 e edificio Ismett”;

VISTA la nota 109555 del 09/09/2015 con cui la stazione appaltante trasmette all’Anac documenti ulteriori e interlocutori;

VISTO l’avvio dell’istruttoria prot. 139531 del 23/10/2015 nei riguardi della stazione appaltante, soggetto istante e controinteressato;

VISTI gli atti di gara avviso di gara, bando, disciplinare, corrispondenza intercorsa tra le parti, depositati unitamente all’istanza di precontenzioso e alle memorie di replica;

VISTA l’istanza, con la quale la Del sole coop domanda ad Anac di voler accertare l’illegittima aggiudicazione in favore del concorrente costituendo RTI AR Impianti, per violazione del divieto di partecipazione alla stessa gara dell’impresa mandante dell’omonimo RTI, anche nella veste di consorziata del consorzio stabile Valori Scarl contestualmente partecipante alla gara;

VISTO che l’istanza contesta, in via gradata, l’illegittima aggiudicazione per aver falsamente dichiarato in di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in posizione di controllo di cui all’art. 2359 cc o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, ravvisando tuttavia la fattispecie di cui sopra;

VISTO l’art. 37, comma 5, del D.lgs 163/2006, ove si dispone che “I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”;

VISTO l’art. 37, comma 7, del D.lgs 163/2006 ove si dispone che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”;

RITENUTO che il divieto di doppia partecipazione di cui sopra sussiste nel caso in cui l’impresa (stabilmente) consorziata indicata nella domanda di partecipazione quale impresa esecutrice (in breve, impresa indicataria) concorra in qualunque altra forma nella medesima gara e che, nel caso di specie, il consorzio stabile Valori avrebbe indicato quale impresa eventualmente esecutrice la ditta Blu costruzioni e non la ditta AR Impianti, in contestazione;

CONSIDERATO, in accordo con la giurisprudenza, che “non può interpretarsi il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l'esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate” (Cons. Stato Sez. V, 16.02.2015, n. 801);

CONSIDERATO, inoltre, che “la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio stabile non rappresenta, infatti, un elemento univoco e sufficiente di per se' a fondare la presunzione dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale (cfr. AVCP parere 19 luglio 2012 n. 116). Solo laddove la stazione appaltante verifichi, in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio conduca ad individuare la presenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte tecnico-economiche, si potrà procedere all’esclusione ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006” (Parere di Precontenzioso n. 160 del 09/10/2013);

RITENUTO che la partecipazione di una ditta ad un consorzio (stabile) non integri ex se le condizioni di controllo di cui all’art. 2359, cc, ma devono essere provate le circostanze di fatto che comportino o siano sintomi di unicità di centro decisionale;

VISTO l’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

IL CONSIGLIO

ritiene che il divieto di contestuale partecipazione sussiste nel caso in cui l’impresa (stabilmente) consorziata indicataria concorra in qualunque altra forma nella medesima gara e che ciò non sussista nel caso in cui il consorzio stabile indichi quale impresa eventualmente esecutrice una ditta diversa da quella partecipante al raggruppamento contestato;

ritiene che la partecipazione di una ditta ad un consorzio (stabile) non integra ex se le condizioni di controllo di cui all’art. 2359, cc, ma devono essere provate le circostanze di fatto che comportino o siano il sintomi di unicità di centro decisionale.

Fonte: anac.it

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· 13-12-16
SENTENZA: RAGGRUPPAMENTI DI TIPO VERTICALE E ORIZZONTALE NEL NUOVO CODICE APPALTI: Indicazione prestazione principale e secondaria – Mancanza nel bando – Conseguenza. 

SENTENZA: RAGGRUPPAMENTI DI TIPO VERTICALE E ORIZZONTALE NEL NUOVO CODICE APPALTI: Indicazione prestazione principale e secondaria –  Mancanza nel bando – Conseguenza. 

Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale nel nuovo Codice appalti

Tar Salerno, sez. I,  9 dicembre 2016, n. 2631 

Gara – Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale – Art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016 – Indicazione prestazione principale e secondaria –  Mancanza nel bando – Conseguenza. 

         La distinzione tra - e la stessa configurazione di - raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ex art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,   con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e; pertanto, ove, invece, la lex speicialis di gara  non rechi la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario, pur articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione - come orizzontale – di un raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale (1). 

(1) Ha chiarito il Tar Salerno che l’indicazione nell’offerta delle imprese ricorrenti delle singole parti dell’unitario servizio, la cui esecuzione è demandata alle imprese raggruppate, lungi dal contraddire la suddetta auto-qualificazione del raggruppamento ricorrente come orizzontale (che, ai sensi del comma 2 dell’art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016, presuppone che gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.

VISIONA LA SENTENZA DAL SITO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA



· 12-12-16
VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE. Realizzate dal CIPE le linee guida.
Fonte: aniem.it

Lo scorso 1 Dicembre, il CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica), ha scritto le “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”. Le linee guida sono il piano operativo fattuale per il programma dello Stato per il 2017 sulle opere pubbliche.

Viene evidenziato che verrà fatta una revisione delle opere già pianificate o finanziate in project review con una priorità per le spese a breve termine. Sarà, altresì, prevista una programmazione per il lungo periodo con un piano nazionale che preveda investimenti sui trasporti e sulla logistica (Pgtl) con una valutazione attenta e precisa sulle reali esigenze infrastrutturali necessarie per il Paese.

L’impostazione, quindi, non sarà più quella operata negli anni scorsi con la Legge Obiettivo. Verranno redatti, a tal riguardo, piani annuali di opere da costruire con un analisi attenta che prenderà in esame i seguenti punti: costi, benefici, analisi trasportistiche.

Devono essere stilati, inoltre, da parte di Regioni, Città metropolitane, Rtf, Anas ed altri enti, che fossero interessati ad inserire delle opere nelle priorità nazionali, dei pertinenti progetti di fattibilità.

Viene, altresì, specificato che l’elaborazione del primo documento pluriennale di pianificazione stilerà una valutazione semplificata delle opere da ottemperare.

Sarà, infatti, un Decreto del Ministero dei Trasporti a disciplinare le disposizioni sui livelli di progettazione.

Le linee guida saranno a breve pubblicate sul sito telematico del Ministero dei trasporti e Infrastrutture.

Fonte: anime.it

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· 09-12-16
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Parere ANAC: Il soccorso istruttorio non è ammissibile per supplire a carenze dell’offerta in quanto ciò produrrebbe un’alterazione della par condicio.

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Parere ANAC: Il soccorso istruttorio non è ammissibile per supplire a carenze dell’offerta in quanto ciò produrrebbe un’alterazione della par condicio.

ANAC: Autorita' Nazionale Anticorruzione.

Delibera n. 1093 del 26 ottobre 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla SVE S.p.A. .– Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento della centrale frigo e termica a servizio del P.O. Misericordia di Grosseto - Importo a base di gara: 1.581.161,06 Euro - S.A.: AUSL n. 9 di Grosseto
PREC 248/15/L

Soccorso istruttorio – limiti - carenze dell’offerta tecnica – inammissibilità

Il soccorso istruttorio non è ammissibile per supplire a carenze dell’offerta in quanto ciò produrrebbe un’alterazione della par condicio e del libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ed implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Articolo 46 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 101703 del 10 agosto 2015, presentata dalla SVE S.p.A. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall’istante in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di esclusione, adottato in data 10 giugno 2015, per mancata presentazione nell’offerta tecnica di alcuni elaborati progettuali, consistenti nel “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” e nel “quadro economico con le indicazioni delle singole voci senza importi”;

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta e, in particolare, il bando di gara che, nella sezione IV – “Procedure”, prevede la documentazione da inserire nei vari plichi ed elenca, per il plico B - “Offerta tecnica”, che lo stesso deve contenere il progetto definitivo, che, a pena di esclusione, deve essere composto dai seguenti documenti: «1) relazione generale; 2) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 3) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;4) elaborati grafici; 5) calcoli delle strutture e degli impianti; 6) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 7) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 8) computo metrico non estimativo; 9) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 10) quadro economico con l’indicazione delle sole voci senza importi». La lex specialis ha altresì previsto che tali elaborati devono essere redatti in conformità a quanto previsto dagli articoli 24-32 del d.P.R. n. 207/2010, ovvero le disposizioni relative alla progettazione definitiva;

VISTO, inoltre, il provvedimento del 10 giugno 2015 in cui si motiva l’esclusione dalla procedura con il fatto che la società non ha presentato nell’offerta tecnica il “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” e il “quadro economico con le indicazioni delle singole voci senza importi”, documentazione che, ai sensi della lex specialis, era prevista a pena di esclusione, la cui produzione è stata ritenuta indispensabile dalla stazione appaltante;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 19 novembre 2015;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che è ormai consolidato l’orientamento di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa in relazione all’esperibilità del soccorso istruttorio di cui all’articolo 46, comma 1-ter, e che, in particolare, nella determinazione n. 1 dell’08 gennaio 2015, con specifico riferimento ai limiti dell’istituto, è stato precisato che dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara ed è stato specificato che il riferimento contenuto nella disposizione anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un’estensione dell’istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione, ma non anche per supplire a carenze dell’offerta. L’ampliamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio, tale da consentire il completamento o l’integrazione dell’offerta, infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ed implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte (in tal senso anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1504; Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801; TAR Lombardia, Brescia, II, 22 marzo 2016, n. 435);

CONSIDERATO che anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il soccorso istruttorio disciplinato dall’articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 si riferisce al potere/dovere di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, ma non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta tecnica, a maggior ragione in presenza di una previsione chiara della legge di gara e della sua conclamata inosservanza da parte di un’impresa concorrente, in quanto la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione, richiesti a pena di esclusione, non può essere considerata alla stregua di un’irregolarità sanabile, senza arrecare un’inammissibile vulnus alla par condicio fra i concorrenti (TAR Toscana, sez. I, 27 aprile 2016 n. 717; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 4 aprile 2016 n. 484; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 22 marzo 2016 n. 435, cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1809; Consiglio di Stato sez. III 1 aprile 2016 n. 1318; Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016 n. 801, cit.);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha escluso il concorrente per non aver prodotto parte della documentazione costituente l’offerta tecnica, che nella lex specialis era prevista quale elemento costitutivo del progetto definitivo, da allegare a pena di esclusione;

RITENUTO che l’esclusione disposta sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e che la stazione appaltante non poteva in tal caso applicare l’istituto del soccorso istruttorio in ragione del relativo ambito di operatività, come delineato dalla richiamata prassi di questa Autorità e dalla citata giurisprudenza amministrativa;

RITENUTA, pertanto, infondata la contestazione sollevata dall’odierno istante e, conseguentemente, non accoglibile;

Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta della stazione appaltante di escludere dalla gara la società SVE S.p.A. sia conforme ai principi in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 ottobre 2016
Il segretario Maria Esposito



· 07-12-16
LINEE GUIDA ANAC SUI COMMISSARI DI GARA. Pubblicate in Gazzetta le linee Guida n. 5


Fonte: aniem.it

Sulla Gazzetta ufficiale n. 283, del 3 Dicembre 2016, è stata pubblicata la delibera ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) n. 1190 del 16 novembre scorso recante “Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Le linee guida n. 5, che sono ora di carattere vincolante, sono state pubblicate dopo la versione aggiornata del parere del Consiglio di Stato n. 1919 del 14 Settembre 2016.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, infatti, dopo il parere n.1919 del Consiglio di Stato del 14 Settembre scorso, le aveva pubblicate il 23 Novembre scorso così recanti: le linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Si legge infatti sul sito telematico dell’ Anac che sono state “Emanate dall’Autorità nazionale anticorruzione in via definitiva le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’.

Le Linee guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità del 16 novembre 2016 con la delibera n. 1190. Contestualmente – continua il comunicato – l’Anac, con la Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016 ha inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione ‘Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Alla segnalazione è allegato l’elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Con la pubblicazione in Gazzetta vengono quindi confermate, nella versione definitiva, le linee guida dell’ANAC nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato.

Fonte: aniem.it

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· 07-12-16
MODULO PER VARIANTI IN CORSO D'OPEREA. Pubblicato dall'ANAC il Nuovo modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori.

MODULO PER VARIANTI IN CORSO D'OPEREA. Pubblicato dall'ANAC il Nuovo modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori.

Fonte: anac.it

A seguito della nuova disciplina del Codice dei contratti e delle concessioni l’Autorità fornisce il nuovo ‘modulo’ di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (RdP)

COMUICATO DEL PRESIDENTE::

In ragione della nuova disciplina dell’art.106 del d.lgs. 18.4.2016, n.50 rispetto all’art.132 del d.lgs.163/2006 e all’art.37, d.l. 90/2014, convertito in legge n.114/2014, si fornisce in allegato il nuovo Modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (RdP).

Il nuovo Modulo prevede di fornire anche alcune brevi informazioni (non documentazione) tese a facilitare il coordinamento tra le varianti in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del contratto nella fase di esecuzione.
Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine all’accertamento delle cause delle varianti a cura del RdP.

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, ex art.106, comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo ex art.213, comma 13, del codice stesso.

All.: Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” dei contratti sopra-soglie di lavori o concessioni ex art.106, co.14, 2°periodo, d.lgs.50/2016 e dei precedenti comunicati, nonché alcune informazioni sulle “modifiche” – formato pdf 200 kb

Fonte: anac.it

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· 07-12-16
ANAC: FUNZIONE CONSULTIVA DELL'AUTORITA'. Indicazioni per le richieste diverse dal precontenzioso.

ANAC: FUNZIONA CONSULTIVA DELL'AUTORITA'. Indicazioni per le richieste diverse dal precontenzioso.

Fonte: anac.it

Con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016 si forniscono nuove indicazioni operative in merito all’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso svolta dall’Anac, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità per la trattazione delle richieste.

Il Comunicato ribadisce che i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei caratteri di rilevanza indicati dal Regolamento Anac sulla funzione consultiva del 20 luglio 2016.

Novità per quanto riguarda l’ordine di trattazione dei quesiti che saranno presi in esame secondo l’ordine cronologico di arrivo, fermo restando che potrà essere data priorità a quelli, pur pervenuti successivamente, che soddisfano una o più delle condizioni espresse nel comunicato.

Non saranno considerate prioritarie richieste di urgenza non motivate e con motivazione generica.

Fonte: anac.it

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· 05-12-16
CODICE APPALTI. CNA: pacchetto di proposte che mirano a sostenere e innovare un settore ancora largamente colpito dalla crisi.

CODICE APPALTI. CNA: pacchetto di proposte che mirano a sostenere e innovare un settore ancora largamente colpito dalla crisi.

Fonte: cna.it

Un nuovo Codice degli appalti più efficace ed efficiente.

Il Tavolo unitario della filiera delle costruzioni con spirito di responsabilità ha messo a punto un pacchetto di proposte che mirano a sostenere e innovare un settore ancora largamente colpito dalla crisi e a promuovere legalità ed efficienza.

Temi fortemente condivisi da tutte le sigle che hanno firmato il documento unitario e sui quali si auspicano ulteriori adesioni nei prossimi giorni.

Tra le prime questioni affrontate dal gruppo di lavoro, del quale fanno parte gli attori della grande catena produttiva - che racchiude le realtà imprenditoriali in tutte le proprie articolazioni e dimensioni, il mondo dell’artigianato, della cooperazione e delle società di ingegneria - quella appunto del nuovo Codice, considerato unanimemente uno strumento capace di imprimere una svolta al settore dei lavori pubblici, seppure bisognoso di alcune modifiche indispensabili per assicurare maggiore trasparenza ed efficacia.

A cominciare dal tema della qualificazione delle imprese per la quale si chiede di tenere conto degli effetti della pesante crisi e quindi di estendere a 10 anni il periodo di riferimento per comprova dei requisiti Soa, oltre alla possibilità per le gare sopra i 20 milioni di utilizzare i migliori 5 anni sugli ultimi dieci e di introdurre ai fini della qualificazione nuovi criteri reputazionali non solo quantitativi, ma in grado di premiare quei soggetti che hanno mantenuto una struttura affidabile e con elevate professionalità.

Allo stesso tempo, occorre richiedere l’obbligo di iscrizione alle Soa a partire dai lavori oltre i 258.000 euro, per semplificare e facilitare l’accesso delle micro e piccole imprese al mercato dei lavori pubblici.

Altro elemento fondamentale per la filiera sono i criteri di aggiudicazione delle gare che devono poter garantire efficienza e trasparenza allo stesso tempo: per questo si chiede l’introduzione del meccanismo dell’esclusione delle offerte anomale con metodo antiturbativa, per gare per lo meno fino a 2,5 milioni di euro, così da evitare cartelli tra imprese e al tempo stesso garantire celerità e obiettività nell’aggiudicazione delle gare di appalto.

In materia di urbanistica, serve attenzione per le opere di urbanizzazione secondarie sotto soglia che rischiano di essere bloccate nel caso non vengano estese anche ai privati le stesse norme vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche.

Anche sul subappalto, al di là dei limiti percentuali decisi dal legislatore, il tavolo chiede che sia comunque garantito il diritto all’utilizzo del subappalto rimuovendo la facoltà delle stazioni appaltanti di consentirlo o meno nel bando di gara, unitamente all’abrogazione della previsione di indicazione della terna in fase di offerta.

Infine la filiera si sofferma sulla necessità di favorire il project financing, prevedendo misure che agevolino la bancabilità delle operazioni per i privati, anche in considerazione delle scarse disponibilità pubbliche e delle caratteristiche di alcuni tipi di concessioni.

Fonte: cna.it

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· 05-12-16
PREZZARI OPERE PUBBLICHE. Inseriti su aedilweb 13 nuovi prezzari di diverse regioni.

PREZZARI OPERE PUBBLICHE. Inseriti su aedilweb 13 nuovi prezzari di diverse regioni.

Inseriti nella nostra sezione Downloads-prezzari gli elenchi prezzi Regionali per le opere pubbliche relative alle seguenti regioni ed anni: