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ANAC: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA N.6. Pubblicati anche due comunicati del Presidente in merito a due linee guida precedenti.
Fonte: ANAC
Nuovo Codice dei Contratti
Indicazioni interpretative sulle Linee guida su affidamento servizi ingegneria e architettura, e sul Responsabile unico del procedimento. On line le Line guida n. 6
Pubblicati due comunicati del Presidente per fornire alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1, ‘Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria’ e sulle Linee guida n. 3, ‘Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni’.
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Fonte: anac.it
Per visualizzare il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016 (Linee guida n. 1) cliccare qui.
Per visualizzare il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016 (Linee guida n. 3) cliccare qui.
Per visualizzare la Linee Guida n. 6 del 18 aprile 2016, n.50 e la relazione AIR cliccare qui.
NON APPARE IRRAGIONEVOLE IL RIBASSO DEL 100%. Parere di Precontenzioso Anac n. 37/2016. se è dimostrato che l’utile d’impresa è individuabile nella parte non comprimibile del costo della manodopera, di importo rilevante.
Fonte: anac.it
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da _______OMISSIS_________di _______OMISSIS_________– Lavori di somma urgenza di rilievo topografico profilo arginale ed evento di piena novembre 2014 del fiume Po – Importo euro 214.771,00 S.A. AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po .
PREC 142/15/L
Offerte anomale - giustificazioni - discrezionalità S.A.
Non appare sindacabile per irragionevolezza l’operato della S.A. che abbia valutato in contraddittorio tutti gli elementi dell’offerta e abbia ammesso un ribasso del 100% sull’importo delle lavorazioni, se è dimostrato che l’utile d’impresa è individuabile nella parte non comprimibile del costo della manodopera, di importo rilevante.
Artt. 86, 87, 88 d.lgs. 163/2006
Considerato in fatto
Con istanza di parere prot. 61413 del 18 maggio 2015, la _______OMISSIS_________di _______OMISSIS_________sostiene l’erroneità della condotta della S.A. nell’esame dell’anomalia delle offerte, con riferimento in particolare alle offerte presentate dalle concorrenti _____OMISSIS______. (poi risultata aggiudicataria) e _____OMISSIS______ e Mantovani S.r.l., le quali presentavano entrambe un’offerta recante ribasso del 100 per cento sull’importo dei lavori a misura, e fra le quali veniva sorteggiato l’aggiudicatario, mentre l’istante _______OMISSIS_________presentava un’offerta con ribasso dell’83,401 per cento e si classificava terza.
L’importo a base di gara ammontava a euro 214.771,00 di cui euro 71.666,20 per lavori a misura ed euro 143.104,80 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.
La S.A. chiedeva giustificazioni alle imprese _____OMISSIS______., _____OMISSIS______ e _____OMISSIS______e _______OMISSIS_________in ordine ai ribassi offerti, instaurava il contraddittorio con le stesse e le ammetteva al prosieguo della gara in quanto riteneva che esse avessero dimostrato, «attraverso l’utilizzo di opportune tecnologie, di ottimizzare i costi del personale e i tempi di esecuzione senza incidere sulle retribuzioni salariali, conseguendo comunque un vantaggio economico per l’impresa».
In particolare la S.A. afferma che «l’utile d’impresa è individuabile nella parte non comprimibile del costo della manodopera, di importo rilevante, per una diversa organizzazione del lavoro proposta».
Ritenuto in diritto
La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la idoneità delle giustificazioni presentate dalle imprese concorrenti a fronte di offerte recanti un ribasso del 100% sull’importo delle lavorazioni a misura, senza peraltro incidere sul costo della manodopera.
Come evidenziato in giurisprudenza, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio (al fine di eliminare l'offerta sospettata di anomalia) e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso è pertanto finalizzato a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto (ex multis, Cons. Stato, III, 14 dicembre 2012, n. 6442; IV, 30 maggio 2013, n. 2956; V, 18 febbraio 2013, n. 973; 15 aprile 2013, n. 2063), ponendosi l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta soltanto come effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza rispetto al fine da raggiungere (Cons.Stato sez. VI 10 novembre 2015, n. 5102).
In termini generali, l’Autorità ha avuto modo di affermare che è legittimo il procedimento di verifica dell’anomalia all’esito del quale la stazione appaltante ritenga complessivamente congrua ed attendibile l’offerta presentata dall’aggiudicataria, sulla base di giustificazioni che investono l’offerta nella sua globalità e nella considerazione cumulativa di tutte le sue componenti unitariamente considerate (Pareri Avcp 18 dicembre 2013 n. 215 e 27 giugno 2012 n. 110). La verifica sull’anomalia mira infatti a tutelare, da un lato, l’interesse della stazione appaltante ad individuare un contraente che abbia formulato l’offerta sulla base di elementi oggettivi e ben ponderati, che ne assicurino la compatibilità con il primario obbiettivo dell’esecuzione della prestazione a regola d’arte, e mira altresì a tutelare, dall’altro, l’interesse imprenditoriale dell’operatore economico a sfruttare tutte le particolari situazioni favorevoli per risultare aggiudicatario dell’appalto (Parere Avcp 6 giugno 2012 n. 92).
Spetta alla stazione appaltante il giudizio tecnico di congruità, serietà e realizzabilità dell’offerta, non essendo ammissibile che questa Autorità eserciti un sindacato nel merito con effetto sostitutivo nell’esercizio del potere di valutazione delle giustificazioni, il quale deve essere, in ogni caso, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità (Avcp Pareri n.98 del 5 giugno 2013; n. 114 del 19 luglio 2012, n. 173 del 20 ottobre 2010).
Come infatti rappresentato anche con Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, occorre «salvaguardare anche il principio dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo “unitario”. Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare al rispetto di quest’ultimo, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante».
Nel caso di specie, due imprese partecipanti hanno presentato ribasso del 100% sull’importo di euro 71.666,20 posto a base di gara per lavori a misura, mantenendo integro il costo della manodopera pari a euro 143.104,80, ritenendolo congruo e sufficiente al fine di garantire la remunerazione del personale dipendente pur rinunciando all’utile d’impresa.
La stessa impresa istante evidenzia nella propria “Relazione sugli elementi giustificativi dell’offerta” che «l’onere di attività in studio, molto più cospicuo in termini di ore/uomo rispetto a quello di campagna, trova rispondenza anche nel computo metrico estimativo proposto da codesta Agenzia; infatti la voce di costo del personale, non ribassabile, “pesa” circa il doppio di quella soggetta a ribasso».
Ribadito quindi che spetta alla stazione appaltante il giudizio tecnico di congruità, serietà e realizzabilità dell’offerta, non essendo ammissibile che questa Autorità eserciti un sindacato nel merito con effetto sostitutivo nell’esercizio del potere di valutazione delle giustificazioni, non appare sindacabile per irragionevolezza l’operato della S.A. che abbia valutato in contraddittorio tutti gli elementi dell’offerta
e abbia ammesso un ribasso del 100% sull’importo delle lavorazioni, se è dimostrato che l’utile d’impresa è individuabile nella parte non comprimibile del costo della manodopera, di importo rilevante.
In base a quanto sopra considerato,
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
-non appare sindacabile per irragionevolezza l’operato della S.A. che abbia valutato in contraddittorio tutti gli elementi dell’offerta e abbia ammesso un ribasso del 100% sull’importo delle lavorazioni, se è dimostrato che l’utile d’impresa è individuabile nella parte non comprimibile del costo della manodopera, di importo rilevante.
Fonte: anac.it
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NON SI PUO' ESCLUDERE DA UNA GARA SENZA AVER PRIMA CHIESTO GLI OPPORTUNI CHIARIMENTI. Parere di Precontenzioso Anac n. 36. Il caso riguarda una gara di servizi tecnici.
Fonte: anac.it
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate dall’Ing. Rosetta Galasso – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria inerenti la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’attuazione di intervento di realizzazione di infrastrutture per il P.I.P. in località SS 88-bivio Grottolella – Importo a base di gara: 76.785,37 euro - S.A.: Comune di Grottolella.
PREC 208/15/S
Dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un RTP – soccorso istruttorio
Nel caso di dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un RTP, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione del RTP senza avere prima chiesto all’operatore economico di sanare le irregolarità riscontrate fornendo gli opportuni chiarimenti e integrazioni.
Articoli 38 e 46 d.lgs. 163/2006
VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 79230 del 22 giugno 2015 presentata dall’ing. Rosetta Galasso che ha chiesto parere sulla legittimità dell’ammissione alla gara di un RTP (ing. Nicola Pica capogruppo) nonostante la mancata dichiarazione delle percentuali di ripartizione dei servizi tra i componenti del raggruppamento di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs n. 163/2006 e la mancata esplicitazione delle percentuali di requisiti posseduti dal mandatario e dai mandanti nel rispetto delle prescrizioni del bando (art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207/2010) e del possesso del requisito di cui all’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio della professione) da parte del giovane professionista facente parte del raggruppamento;
VISTA l’ulteriore censura dell’istante secondo cui il RTP Pica avrebbe indicato due direttori dei lavori e due coordinatori della sicurezza in violazione dell’art. 147, comma 1, d.P.R. n. 207/2010;
VISTO il preavviso di ricorso comunicato dall’istante al Comune di Grottolella nel quale viene contestata l’applicabilità del soccorso istruttorio nei casi in trattazione;
VISTE le memorie pervenute;
VISTO l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive riguardanti i requisiti generali di partecipazione obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. «In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere».
CONSIDERATA la finalità della richiamata disposizione «di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali - ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015)»;
VISTO il comma 1-ter, dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 che prevede che «Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»;
RITENUTO che la novella apportata all’art. 46, come evidenziato nella determinazione n. 1/2015, consente di procedere in sede di gara alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara, avendo introdotto il principio in base al quale «è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara»;
CONSIDERATO che, come illustrato dal Comune di Grottolella, nel caso di specie la Commissione di gara, dopo avere rilevato nel corso della verifica dei documenti ammnistrativi, alcune carenze nella documentazione prodotta dal RTP Pica specificatamente indicate nel verbale n. 1 (percentuale di ripartizione dei requisiti posseduti, possesso del requisito di cui all’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 da parte del giovane professionista, percentuale di ripartizione dello svolgimento dei servizi), ha invitato lo stesso RTP a fornire chiarimenti sugli aspetti ritenuti carenti entro 10 giorni dalla comunicazione;
CONSIDERATA la nota acquisita dal Comune di Grottolella in data 8 giugno 2015 con la quale il RTP Pica ha fornito i richiesti chiarimenti, precisando che «il mandatario detiene requisiti ben superiori a quelli richiesti dal bando ma in seno al raggruppamento di professionisti il mandatario detiene il 60% dei requisiti mentre i mandanti nel complesso detengono il restante 40% in linea con quanto previsto dall’art. 261 comma 7 del DPR 207/2010»; e, con riferimento al possesso del requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione del giovane professionista, che «l’ing. Fabio Pastore è abilitato all’esercizio professionale dal 23 settembre 2013 come risulta dall’autocertificazione del professionista allegata alla presente»;
e, ulteriormente, che «al momento della eventuale costituzione effettiva del raggruppamento saranno stabilite le effettive mansioni come di seguito riportate: il giovane professionista ing. Fabio Pastore svolgerà la funzione di direttore operativo, l’ing. Nicola Pica svolgerà la funzione di direttore dei lavori e l’arch. Eleonora Iannuzzi svolgerà la funzione di responsabile della sicurezza in proporzione alle quote di partecipazione per le opere oggetto del bando di gara, anche se non vi è l’obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATP e quote di esecuzione dello svolgimento di servizi»;
CONSIDERATO che, come emerge dal verbale di gara n. 2 del 16 giugno 2015, la Commissione, esaminati i chiarimenti pervenuti da parte dei partecipanti, ha ritenuto ammissibili tutti i partecipanti, riservandosi comunque di approfondire le argomentazioni esplicitate dai concorrenti nelle integrazioni nella prima seduta riservata;
RITENUTO che le irregolarità in cui è incorso il RTP Picca, quand’anche fossero da ritenersi essenziali, non supplendo a carenze dell’offerta, non avrebbero consentito alla stazione appaltante di escludere il RTP senza prima procedere alla richiesta di regolarizzazione in forza del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e del comma 1-ter, dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO che il RTP Picca ha sanato le irregolarità rilevate dalla stazione appaltante nei termini dalla stessa indicati fornendo i richiesti chiarimenti;
RILEVATO che sulle questioni poste può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
-è legittima la richiesta formulata dalla stazione appaltante al RTP Picca di sanare le irregolarità riscontrate riguardanti le dichiarazioni inerenti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti;
-è legittima la conseguente ammissione alla gara del RTP Picca, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione delle dichiarazioni rese.
Fonte: anac.it
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REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA. Parere di precontenzioso anac n.9 del 2016. Fatturato per servizi identici. La richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata...
Fonte: anac.it
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Eurotel S.r.l. – Servizio di manutenzione globale degli impianti di esazione pedaggi autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo per il triennio 2015/2018 – Importo euro 5.715.878,19 oltre euro 66.534,21 per oneri della sicurezza - S.A. Consorzio per le Autostrade Siciliane.
PREC 243/15/S
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica – fatturato per servizi identici
La richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata; la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza.
L’esperienza pregressa per prestazioni identiche deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento.
Artt. 41 e 42 d.lgs. 163/2006
Considerato in fatto
Con istanza di parere prot. 123245 del 25 settembre 2015, la Eurotel S.r.l. lamenta l’illegittimità delle previsioni del bando di gara laddove richiederebbero requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica manifestamente sproporzionati. In particolare contesta la richiesta di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale non inferiore a euro 12.000.000,00, nonchè di aver realizzato nel triennio un fatturato specifico per “servizi identici” pari a euro 6.000.000,00, oltre a non dare alcuna indicazione circa le modalità di dimostrazione dei predetti requisiti.
Ritenuto in diritto
La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la pretesa sproporzione del requisito di fatturato globale, richiesto ai fini della partecipazione, in quanto superiore al doppio della base d’asta, nonché del fatturato specifico per servizi identici senza che ciò sia giustificato da specifiche esigenze di interesse pubblico.
L’art. III.2.2 del bando di gara in questione, recante “Capacità economica e finanziaria”, richiede di «aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2012, 2013 e 2014) un fatturato globale di impresa non inferiore a euro 12.000.000,00, IVA esclusa».
Il successivo art. III.2.3, recante “Capacità tecnica”, richiede di «a) aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando un fatturato specifico per l’erogazione di servizi identici a quelli della gara non inferiore a euro 6.000.000,00 IVA esclusa».
Il Consiglio di Stato (sez. V 22 settembre 2015, n. 4425) ha rammentato che «tanto l'Autorità (deliberazione n. 20 del 2007 ), quanto il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348) ritengono non incongrua né limitativa dell'accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della stessa».
Nel caso di specie la lex specialis richiede un fatturato globale di impresa nel triennio non inferiore a euro 12.000.000,00. In altre parole, a fronte di una base d’asta pari a euro 5.715.878,19 nel triennio, esclusi gli oneri della sicurezza, la stazione appaltante ha richiesto un fatturato globale – da intendersi riferito alla totalità delle prestazioni svolte - superiore al doppio della base d’asta dell’appalto da affidare (che risulterebbe pari a euro 11.431.756,38).
Allo stesso tempo, la S.A. ha richiesto un fatturato specifico nel triennio pari a euro 6.000.000, che risulta superiore alla base d’asta prevista per l’intero triennio.
Al riguardo si osserva che il Parere Avcp n.16 dell’8 febbraio 2012, dopo aver rammentato che la disciplina di gara può fissare requisiti di partecipazione ad una gara più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogiche, in modo da non limitare indebitamente l’accesso alla gara agli operatori economici interessati, e precisato che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara, ha ritenuto non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara, la richiesta di un fatturato specifico nel triennio di poco superiore al doppio del valore annuale dell’appalto da affidare.
Anche la giurisprudenza (Cons. Stato, 22 settembre 2015, n. 4425) ha ritenuto non sproporzionata la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio in misura doppia rispetto alla base annuale d’asta.
Nel caso di specie invece, non solo il fatturato globale nel triennio risulta comunque superiore al doppio dell’importo triennale del contratto, ma soprattutto il fatturato specifico non è rapportato alla base annuale bensì risulta superiore all’importo triennale del contratto.
Quanto al profilo dei servizi identici, si osserva che, in via di principio, è pacifico che la stazione appaltante possa legittimamente prevedere nel bando di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed economica, che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell’appalto, purché il requisito dell’identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico (Parere n. 140 del 20 giugno 2014; deliberazione Avcp 18 luglio 2012 n. 66; in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato sez. IV 8/9/2015 n. 4170; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2005 n. 1631; Id., sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5823).
La giurisprudenza (Cons. Stato n. 4425/2015 cit.) ha specificato che l'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all'oggetto specifico della fornitura o del servizio, in quanto, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara; ciò all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.
Quindi nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568 e 5 settembre 2014, n. 4529)».
L’esperienza pregressa per prestazioni identiche deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento (Cons. Stato sez. IV n. 4170/2015 cit.; Sez. V 29/3/2006 n. 1599). Nel caso di specie l’istante medesimo evidenzia le peculiarità tecniche dell’affidamento in oggetto, che riguarda la manutenzione globale degli impianti di esazione dei pedaggi autostradali e l’esiguità del numero di imprese operanti nel settore.
Alla luce di quanto sopra considerato
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
-la richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata;
-la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza.
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Fonte: anac.it
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Comune di Vallermosa (CA) – Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di ludoteca/spazio bambini associato tra i Comuni di Vallermosa, Silliqua e Uta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 196.484,00 – S.A.: Comune di Vallermosa
PREC 89/15/S
E’ conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di valutare il ribasso proposto dai concorrenti rispetto all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara piuttosto che rispetto all’importo erroneamente presente nel modulo allegato al bando stesso ed erroneamente riportato nelle offerte economiche prodotte in sede di gara.
VISTA l’istanza prot. n. 19660 del 20.02.2015 con la quale il Comune di Vallermosa ha richiesto un parere all’Autorità nell’ambito della procedura di gara in oggetto in merito alla corretta modalità con la quale avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle offerte economiche rilevando che, nel corso della predetta valutazione delle offerte, emergeva un errore materiale nell’indicazione dell’importo a base d’asta presente nel modulo allegato al bando di gara rispetto all’importo indicato nel bando stesso cosicche' tre su quattro concorrenti consideravano ai fini del ribasso proposto l’importo indicato nel modulo allegato al bando (il bando indicava l’importo a base d’asta di € 196.468,00, mentre il modulo allegato relativo all’offerta economica indicava € 192.363,20);
VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato in data 7.04.2014;
VISTE le memorie prodotte dalle parti;
VISTA, in particolare, la memoria con la quale la concorrente AGAPE Soc. coop. sociale onlus solleva il quesito rispetto alla necessità di escludere dalla procedura i concorrenti che presentavano l’offerta economica in conformità al modulo allegato al bando;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
CONSIDERATO che la Commissione di gara riteneva di non procedere all’esclusione dei concorrenti che avevano presentato il ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente sul modulo dell’offerta economica e di fare riferimento, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria del contratto, all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara rispetto al quale considerava le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria era disposta nei confronti del concorrente Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico” che, pur avendo offerto il ribasso rispetto all’importo sbagliato, risultava avere presentato l’offerta valutata complessivamente più vantaggiosa;
VISTO il parere di precontenzioso n. 117 del 16.06.2010 con il quale è stato richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede, che informa l’amministrazione nel suo complesso, non consente di traslare a carico del soggetto partecipante ad una gara le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante «attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3384 del 21 giugno 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1186 del 12 marzo 2007);
RITENUTO, pertanto, che non possono pregiudicarsi con un provvedimento di esclusione i concorrenti che siano incorsi in una formulazione dell’offerta economica non conforme al bando di gara per causa imputabile alla stazione appaltante e, come osservato dalla ditta aggiudicataria nella memoria prodotta in data 16.04.2015, non incidente sui risultati della procedura;
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di non escludere i concorrenti che abbiano offerto un ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente sul modulo dell’offerta economica e di fare riferimento, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria del contratto, all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara rispetto al quale considerava le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti
Fonte: anac.it
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Tar Lazio, sez. III ter, 13 dicembre 2016, n. 12439
Fonte: Giustizia amministrativa
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, caratterizzato dalla presenza di disposizioni (artt. 204 sul rito “super accelerato” e 211 sui pareri precontenzioso) volte ad una sollecita, se non “immediata”, definizione delle controversie, è consentito all’operatore economico interessato a partecipare alla gara di chiedere l’immediata verifica della legittimità della lex specialis, nella parte relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione, senza dover necessariamente partecipare alla selezione (con eventuale celebrazione del giudizio sulle ammissioni) e senza doverne attendere l’esito (1).
Il servizio “ad alta intensità di manodopera", previsto dall’art. 50, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non con quello del minor prezzo (2).
(1) Ad avviso del Tar Lazio costituisce indice dell’immediata sindacabilità di questo tipo di determinazione lo specifico obbligo motivazionale introdotto dall’art. 95, comma 5, del Codice, a tenore del quale “Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”. Tale disposizione, sebbene sembri riferire l’obbligo alla fase (e al provvedimento) di aggiudicazione, va più ragionevolmente intesa nel senso esposto dalle Linee guida Anac n. 2 del 2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (approvate con delib. 21 settembre 2016, n. 1005), in cui si fa menzione delle stazioni appaltanti “che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5” (le Linee guida precisano, ancora, che le stazioni appaltanti “devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta […]”). In conclusione, secondo il tribunale, la necessità di dar conto delle ragioni dell’utilizzo del criterio del minor prezzo sin dagli atti di avvio della procedura implica la possibilità di contestare immediatamente la scelta.
(2) A supporto di tale conclusione il Tar richiama l’art. 95 del Codice sui criteri di aggiudicazione, che: a) al comma 2 stabilisce la regola generale secondo cui le stazioni appaltanti (fatte salve “le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”) “procedono all’aggiudicazione […] sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’art. 96”; b) al comma 3 individua alcune categorie di “contratti” aggiudicabili “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; tra questi, i contratti relativi ai servizi “ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1” (lett. a), ossia “quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto” (art. 50, comma 1, ultimo periodo); c) al comma 4 elenca i casi di possibile utilizzo del “criterio del minor prezzo”, tra cui i servizi “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (lett. b) e quelli “di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività” (esclusi, però, “quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; lett. c).
Chiarisce ancora il Tar che la questione controversa attiene al nesso tra tali disposizioni, occorrendo in particolare stabilire se, fermo il rapporto regola-eccezione intercorrente tra i commi 2 e 4, il comma 3 abbia introdotto una previsione ulteriormente derogatoria (e dunque autonoma), nel senso che per i casi ivi indicati non sarebbe mai possibile utilizzare il criterio del minor prezzo (come ipotizzato dalla ricorrente), o se, al contrario, esso costituisca una mera specificazione del co. 2 (in punto di metodiche di aggiudicazione), risultando di conseguenza derogabile nelle ipotesi del comma 4 (come implicitamente sostenuto dalla resistente). La formulazione testuale delle disposizioni potrebbe indurre alla condivisione di questa seconda opinione, dal momento che l’art. 95, declinate al comma 2 le metodiche applicative del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“miglior rapporto qualità/prezzo”, “elemento prezzo”, “costo”), specifica al comma 3 il novero dei contratti da aggiudicare “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, potendosi in astratto ritenere che la norma abbia semplicemente voluto inibire il ricorso agli altri due sistemi (“elemento prezzo” o “costo”; in caso contrario, essa avrebbe dovuto essere formulata in modo da far percepire la cesura tra gli aspetti in considerazione). Ad avviso del Tribunale a questa lettura si oppone il dato, parimenti testuale, ricavabile dalla legge di delega 28 gennaio 2016, n. 11. Infatti l’art. 1, comma 1, lett. ff), della legge delega indica, tra i “principi e criteri direttivi specifici”, l’utilizzo, per l’aggiudicazione, del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, con riferimento all’“approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita” e al “«miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi […]” (primo periodo), prevedendo altresì la “regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta […]” (secondo periodo);. La successiva lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi “ad alta intensità di manodopera”, precisa che l’aggiudicazione può avvenire “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta” .
Corollario obbligato di tale premessa è, ad avviso del Tar, che l’unica interpretazione ammissibile, perche' costituzionalmente orientata (tale cioè da evitare pur ipotizzabili profili di eccesso di delega), delle previsioni in esame appare essere quella che assegna portata autonoma, e natura inderogabile, al comma 3; ne consegue che la gara per cui è controversia non può essere aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
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Fonte: anac.it
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’ing. Ing. Giovanni Giusti – Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di servizi tecnici (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativi ai lavori di realizzazione di infrastrutture nel PIP . Importo a base di gara: 56.075,18 Euro - S.A.: Unione di Comuni Terre dell’Ufita – Comune di Castelfranco in Miscano (BN)
PREC 5/16/S
È legittima la previsione di un meccanismo di ponderazione dei requisiti di capacità tecnica che tenga conto sia dei servizi pregressi effettivamente prestati, in qualità di esecutore singolo o plurimo, sia della tipologia di prestazione eseguita, in quanto costituisce esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltane di individuare i requisiti di partecipazione, nel rispetto del limite della logicità e della ragionevolezza, ovvero della pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito dall’amministrazione.
Articolo 267, d.p.r. n. 207/2010
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Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 129738 del 7 ottobre 2015. presentata dall’ing. Giovanni Giusti relativamente alla procedura di gara in epigrafe;
VISTA, in particolare, la doglianza sollevata dall’istante in ordine alla presunta illegittimità della disciplina di gara, nella parte in cui, nel definire i requisiti minimi di capacità tecnica, stabilisce un coefficiente di ponderazione relativo sia alla tipologia di prestazione eseguita, sia ai servizi effettivamente prestati in qualità di esecutore singolo o plurimo;
VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta e, in particolare, il capo III.2.3. del bando, relativo alla capacità tecnica, che dispone «i requisiti minimi di capacità tecnica sono l’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici, di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza per ciascuno degli ID-opere previsti, per una somma di importi di lavori, ciascuno ponderato in rapporto ai servizi effettivamente prestati secondo i fattori riportati in seguito, pari ad almeno l’importo dei lavori previsto per il presente affidamento, analogamente ponderato e moltiplicato per il coefficiente δ=0.8 per ciascuno degli ID opere sopra indicati il requisito può essere conseguito sommando gli importi relativi a non più di n1 distinti lavori. N1=3. I fattori di ponderazione di ciascuna parte di servizio sono i seguenti: Progetto preliminare: 0.8; progetto definitivo: 0.21; progetto esecutivo: 0.17; coordinamento sicurezza progettazione ex art. 91 d.lgs. 81/2008: 0.17; Direzione lavori: 0.08; coordinamento sicurezza esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008: 0.15. I servizi previsti dal presente affidamento hanno, per tutti gli ID-opere, fattore di ponderazione 0.46 […].La ponderazione dell’importo di ciascun lavoro presentato come requisito terrà conto, altresì della quota del servizio prestato dal concorrente (1 per servizio prestato come soggetto singolo, inferiore ad 1 per servizio prestato in raggruppamento). Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli importi e le aliquote di servizio svolti saranno desunti dalle dichiarazioni dei candidati secondo il modello “scheda referenze servizio”»;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 19 gennaio 2016;
VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che l’articolo 267, comma 7, per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro dispone che i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare, nonche' alla natura e complessità dell’attività da svolgere e che può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare e che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha previsto un coefficiente δ=0.8 dell’importo dei lavori, riducendo dunque la soglia richiesta;
CONSIDERATO, altresì, che la previsione di fattori di ponderazione diversificati per tipologie di servizi può costituire una scelta di valutazione differenziale dell’esperienza che l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità di definizione dei requisiti di partecipazione, può esercitare, anche al fine di soddisfare l’interesse pubblico che persegue e che essa non appare illogica, ne' irragionevole;
CONSIDERATO, infine, che la previsione di un coefficiente correttivo della ponderazione a seconda che il servizio pregresso sia stato prestato come esecutore singolo, ovvero come componente di un raggruppamento, costituisce corretta attuazione del principio della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, anche al fine di non falsare la concorrenza, rendendo pertanto utilizzabili solo i requisiti pregressi in quota parte svolti dall’operatore economico;
RILEVATO, dunque, che nel caso di specie le menzionate previsioni della lex specialis costituiscono l’esercizio del potere discrezionale di individuare i requisiti di partecipazione riconosciuto alla stazione appaltante, nel rispetto del limite della logicità e della ragionevolezza, ovvero della pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito dall’amministrazione;
RITENUTO, pertanto, infondata la contestazione sollevata dall’odierno istante;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della lex specialis contestate dall’istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.
Fonte: anac.it
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Dal Sito dell'INAIL:
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente:
l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica,
e
l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).
Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).
Riportiamo di seguito la circolare, in fondo troverete i link per gli allegati
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Oggetto
Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche aldecreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Quadro normativo
Premessa
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto
ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2,
che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole
specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).
Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).
Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia
(articolo 2)
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 è ora il seguente: "I soggetti di cui all’art.1
possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o
classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività
dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto
collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte,
comparativamente rappresentative, dalle Casse edili"
Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
La circolare ministeriale precisa altresì che le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato– e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.
Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure
concorsuali (articolo 5)
Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio
2015, che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure
concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con
esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione
dell’attività.
Il comma 2 stabilisce che "in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio"
Il comma 3 dispone che "In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e all’articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347"
In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Come osservato nella circolare ministeriale, l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.
Dal sito dell'INAIL:
scarica il Testo integrale della circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 (.pdf - 188 kb)
scarica l'Allegato 1 alla circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 (.pdf - 53 kb)
scarica l'Allegato 2 alla circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 (Circolare del Ministero del lavoro) (.pdf - 468 kb)
VISUALIZZA L'ARTICO DAL SITO DELL'INAIL
Fonte: Giustizia-amministrativa.it
Tar Toscana, sez. III, 12 dicembre 2016, n. 1755
Il principio della “suddivisione in lotti”, previsto dall'art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al fine di favorire l’accesso alle gare pubbliche delle micro, piccole e medie imprese, non è posto in termini assoluti, ma può essere derogato, seppure con una decisione adeguatamente motivata; lo stesso art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma, infatti, che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139” (1).
(1) Il Tar ha evidenziato la necessità di comprendere le indicazioni che l’ordinamento fornisce in ordine ai valori o interessi nel perseguimento dei quali la deroga può avvenire, giacche' la regolamentazione procedimentale (obbligo di motivazione), pur significativa e importante, non copre lo spazio ancor più rilevante della legalità sostanziale e cioè della scelta del contemperamento degli interessi pubblici contrapposti. Risposta al quesito pare rinvenibile dall’esame della disciplina europea, di cui quella nazionale costituisce recepimento.
Il n. 78 della direttiva 2014/24/UE, occupandosi della questione, dopo aver posto in evidenza la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche e il correlato strumento della suddivisione in lotti, si occupa anche della possibile scelta della stazione appaltante di non procedere all’articolazione in lotti e, oltre a prevedere la necessità di motivazione, si spinge anche a considerare le possibili ragioni giustificative di una tale scelta: evidenzia quindi che “tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto”.
Tra gli interessi che possono essere valorizzati dalle stazioni appaltanti per non procedere alla suddivisione in lotti vi è dunque anche quello dei costi cui la suddivisone in lotti può condurre. Ecco che già a livello europeo compare la tensione tra i due contrapposti obiettivi costituiti, da un lato, dalla finalità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto, con conseguente loro suddivisione in lotti di importo limitato, e, dall’altro, della finalità di garantire razionalizzazione e contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione delle gare medesime.
Ha ancora chiarito il Tar che ai fini della composizione dei suddetti contrapposti interessi assume rilievo, come dato di legislazione interna che consuma parte della scelta valutativa della stazione appaltante, la legislazione di c.d. spending review; viene in particolare in considerazione la disciplina di cui all’art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, norma che, in relazione alla acquisizione di servizi specificamente individuati da parte di soggetti nominativamente indicati e al superarsi di soglie anch’esse specificamente fissate, impone l’aggregazione, centralizzando gli acquisti medesimi in all’uopo creati. Il d.P.C.M. 24 dicembre 2015 (in G.U. 9 febbraio 2016, n. 32), cui la norma primaria ha rimesso la disciplina applicativa, sottopone alle gare centralizzate, in chiara funzione di risparmio di spesa, l’affidamento dei “servizi di smaltimento rifiuti sanitari” di importo superiore a € 40.000,00. Si tratta di regolamentazione che, pur non escludendo in radice la suddivisione in lotti, effettua una selezione delle tipologie di gare per le quali l’obiettivo di aggregazione in funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala appare oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.
visiona il presente articolo dal sito giustizia amministrativa
visiona la sentenza (file pdf)
Riportiamo per esteso l'articolo dal sito di confinprenditori:
A togliere serenità alle piccole e medie imprese italiane è anche il Durc, il documento unico di regolarità contributiva che attesta l’assolvimento, da parte delle imprese, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’Inps, Inail e Cassa Edile.
Il documento – è la denuncia di Confimprenditori in seguito a un report elaborato dal centro studi dell’associazione – rappresenta un vero e proprio scoglio contro il quale gli imprenditori italiani vanno a sbattere. I tempi di rilascio variano dalle 24 ore di Treviso, ai cinque giorni di Bologna fino ai 30 giorni di Palermo. Ma i dati raccolti da Confimprenditori peggiorano quando si parla di aziende costrette a sanare la loro posizione.
I tempi qui si ampliano e molti dei Durc possono rimanere negativi anche dopo aver sanato le posizioni debitorie per errori burocratici o irregolarità legali. Anche in questo caso la situazione appare piuttosto differente fra le regioni italiane: si passa dallo zero per cento di ritardi causati dalle inefficienze della burocrazia statale a Treviso, Verona, Mantova, Ragusa e Sassari al 5% di Pavia e Caserta, al 7% nelle province della Toscana, al 15-20% a Chieti, Pescara e Bari, al 30% di Vicenza al 90% dei Durc negativi a Palermo.
Lentezza che provoca un danno alle piccole e medie imprese già vessate dalla crisi.
La perdita media stimata causata da questo rallentamento è quantificata intorno ai 10mila euro dal campione d’imprenditori intervistati.
Confimprenditori ha stimato una perdita totale minima intorno agli 84 milioni di euro ogni anno.
Mentre è pari a 140 milioni all’anno per i soli consulenti del lavoro che in Italia si attestano intorno alle 14mila unità.
Di fronte a questi dati il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo chiede a Tito Boeri l’istituzione di un tavolo tecnico per l’ottimizzazione del rilascio del Durc al fine di rendere su tutto il territorio nazionale un’omogeneità nella procedura di rilascio del documento.
Visualizza l'articolo originario dal sito di confimprenditori