Inviato: Ven Feb 28, 2014 4:42 pm Oggetto: DURC irregolare per €. 230,00
ragazzi avrei bisogno di un vostro consiglio....
ho partecipato ad una gara la cui prima scadenza era fissata per il 13/11/2013. A seguito di rettifiche nel bando, la gara è stata rinviata al 24/01/2014 termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Dalla data iniziale di presentazione a quella ultima, non ho presentato nuovo plico ma bensì lasciato quello spedito con la prima scadenza.
Sono stato ammesso alla gara, ma non sono aggiudicatario.
Come da prassi, la Stazione Appaltante ha fatto le richieste per le verifiche autodichiarazioni relativi ai DURC ed è venuto fuori, da un controllo incrociato, che alla data del 24/01/2014 ero debitore nei confronti della Cassa Edile di €. 232,00.
Premetto che sto venendo a conoscenza di questa pendenza solamente oggi.
Ancora il DURC non è stato emesso in quanto si attende la risposta dell'INAIL, ma è sicuro che verrà emesso in maniera NEGATIVA.
Secondo voi la STAZIONE APPALTANTE per €. 232,00 può escludermi con conseguente escussione della polizza e segnalazione all'Autorità di Vigilanza?
Oppure secondo voi la Cassa edile prima di rispondere negativamente era tenuta a comunicarmi la pendenza?
Conoscete, a tal proposito, sentenze o leggi per potermi preparare un eventuale ricorso?
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Lun Mar 03, 2014 12:56 pm Oggetto:
Se le sentenze del Consiglio di Stato hanno ancora oggi un valore allora sarebbe opportuno tener presente il contenuto della seguente:
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4/5/2012 n. 8
Le stazioni appaltanti in ordine al requisito della regolarità contributiva non hanno né la competenza né il potere di valutare i dati risultanti dal d.u.r.c., ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
L'Inail, con nota del 14 giugno scorso, ha riaffermato che gli enti deputati al rilascio del Durc, prima di emettere il certificato irregolare, hanno l'obbligo di invitare l'impresa alla regolarizzazione, nel termine di 15 giorni, cosi' come previsto dall'art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007.
Infatti, sul punto, si ricorda che l'art. 7, comma 3, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l'impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni.
Ciò, tranne le ipotesi di richiesta di DURC per verifica di autodichiarazione, l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso.
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