Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Art. 2.
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione
delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture
pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela
della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica;
Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche
per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
comma 533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di
50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008».
|
torna alla pagina precedente |