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articolo 2222 del codice civile
Categoria contenuto: riferimenti 81/08
Data: 24/11/09





Art. 2222.
CONTRATTO D'OPERA
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.


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