aedilweb.it  -  edilizia in rete

articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile
Categoria contenuto: riferimenti 81/08
Data: 24/11/09





Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.


Art. 1655 Nozione
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.


Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.


1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.


torna indietro torna alla pagina precedente








Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL di questa pagina è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=Normative&pa=showpage&pid=87