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articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Categoria contenuto: riferimenti 81/08
Data: 24/11/09



Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Art. 2. – Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in
relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati,
comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione
e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività
formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso
una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e
del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed
esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente
o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e
privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle
lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un
operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di
riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di
incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per
la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare
e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la
discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai
sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua
svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché
riconosciute e certificate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia
difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera
f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità
analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative.



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