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articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
Categoria contenuto: riferimenti 81/08
Data: 03/12/09



D.M. 16 gennaio 1997
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.



Articolo 3
Formazione dei datori di lavoro
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i
compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i
seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile
e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali
di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.






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