ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
ART. 30. (CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE)
GLI UFFICI ALL'ESTERO COMPRENDONO:
LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, CHE SI DISTINGUONO IN AMBASCIATE E LEGAZIONI, DENOMINATE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI MISSIONI DIPLOMATICHE, E IN RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ENTI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI;
GLI UFFICI CONSOLARI, CHE SI DISTINGUONO IN UFFICI CONSOLARI DI I E DI II CATEGORIA.
L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE SONO DISPOSTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO. PER LE RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ENTI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IL DECRETO ISTITUTIVO SPECIFICA LA LORO EQUIPARAZIONE AD AMBASCIATA O LEGAZIONE.
L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI DI I CATEGORIA SONO DISPOSTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO.
L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DEI CONSOLATI GENERALI E DEI CONSOLATI DI II CATEGORIA SONO DISPOSTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI; L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DEI VICE CONSOLATI E DELLE AGENZIE CONSOLARI DI II CATEGORIA SONO DISPOSTE CON DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. IN CITTĀ SEDI DI MISSIONE DIPLOMATICA NON POSSONO ESSERE ISTITUITI UFFICI CONSOLARI DI II CATEGORIA.
I DECRETI DI ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI SONO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE.