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LEGGE 3 agosto 2010, n. 16. Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.
Categoria contenuto: Regione Sicilia
Data: 24/08/10



REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 16

G.U.R.S. 6 agosto 2010, n. 35

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di organi e procedure relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 1 Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

"17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalita' rese note dallo stesso Osservatorio d'intesa con l'Autorita':

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalita' rese note dall'Osservatorio regionale, d'intesa con l'Autorita'. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione e' elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.".

"18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all'Autorita'.".

"20. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' e' autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana, apposita convenzione con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo e' preposto, fermo restando l'obbligo della collaborazione dell'Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.".

"21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.".

"22. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita'. Al predetto ufficio speciale e' preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicita' e stabilita' delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e' determinata in almeno cinquanta unita', facenti parte dell'organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.".

"23. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e' lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attivita' ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.".

"24. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio centrale e garantisce l'accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.".

"25. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualita' e costi di gestione.".

"26. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalita' di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonche' delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu' rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell'Osservatorio le attivita' relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicita' previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attivita' di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonche' la qualita' delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonche' altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita', dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonche' le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilita' sociale delle imprese;

e) assicura le attivita' necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attivita' finalizzate agli approfondimenti e all'uniformita' degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell'Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonche' agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l'Osservatorio regionale comunica le risultanze all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.";

b) il comma 27 e' soppresso;

c) al comma 28 le parole "lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti "contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

d) il comma 29 e' soppresso.

Art. 2 Commissione regionale dei lavori pubblici

1. All'articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole "per i lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti "per le infrastrutture e la mobilita'";

b) alla fine del comma 11 e' aggiunto il seguente periodo: "Rilascia altresi' i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attivita' la Commissione regionale e' integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalita' di cui al comma 15.".

c) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

"15. La Commissione regionale e' composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita'.";

d) il comma 16 e' sostituito dal seguente:

"16. Al presidente della Commissione regionale e' attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 7.";

e) il comma 17 e' sostituito dal seguente:

"17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, nominato dal presidente della Commissione regionale.";

f) al comma 18 le parole "per i lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti "per le infrastrutture e la mobilita'".

Art. 3 Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonche' il comma 9 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello a base d'asta e' determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta."

b) Il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. Nel caso in cui un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito di verifica, in contraddittorio."

c) Il comma 1-bis 1 e' sostituito dal seguente:

"1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' se ne sia riservata la facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all'aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala."

d) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

f) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

g) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 4 Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

1. L'articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. L'aggiudicazione provvisoria e' pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove e' svolta la gara. All'aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale e' stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, e' data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima e' trasmessa all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.

3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Il termine di cui al comma 3 e' prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria e' immediatamente trasmesso all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest'ultimo termine pervengano rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest'ultimo subito dopo l'adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all'organo competente. L'approvazione puo' essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parita' di condizioni fra gli aspiranti all'appalto o elusione della segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta del risultato della gara. Con l'approvazione dell'organo competente, l'aggiudicazione diviene definitiva.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 5 Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per i lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti "per le infrastrutture e la mobilita'"; le parole "dell'ispettorato tecnico dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti "del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti";

b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;"

c) al comma 1, la lettera b) e' soppressa;

d) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;

e) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, scelti dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita';";

f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole "per i lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le infrastrutture e la mobilita'".

Art. 6 Obblighi di comunicazione per gli affidamenti in subappalto

1. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Capo II

Norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 Protocolli di legalita' e di tutela dei lavoratori

1. Dopo l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 20 bis. Clausole di legalita' e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalita' del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli organi paritetici costituiti ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonche' al miglioramento dell'organizzazione del lavoro.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell'Assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalita' Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al "Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione", condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attivita' a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione o nullita' del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 8 Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2010.

LOMBARDO

GENTILE

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita'







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