MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 24 Ottobre 2007
- Documento unico di regolarita' contributiva. (GU n. 279 del 30-11-2007)
Indice
Art. 1. Soggetti obbligati
Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC
Art. 3. Soggetto richiedente e modalita' di rilascio
Art. 4. Contenuto del documento
Art. 5. Requisiti di regolarita' contributiva
Art. 6.
Emissione del DURC
Art. 7.
Validita' del DURC e verifica dei requisiti
Art. 8.
Cause non ostative al rilascio del DURC
Art. 9.
Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non
ostative al rilascio del DURC
Art. 10.
Efficacia del provvedimento
Allegato A
Testo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 Ottobre 2007 (GU n. 279 del 30-11-2007)
Documento unico di regolarita' contributiva.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti
bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in
particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta
fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione
di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";
Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare
INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della
bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e
14 ottobre 2005;
Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle
modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di
agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di
lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati
dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli
incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.
Decreta:
Art. 1. Soggetti obbligati
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei
benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai
sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori
di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.
Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra
certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al
presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i
medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu'
associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art.
10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e
successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a
disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al
medesimo art. 10.
4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti
bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu'
associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono
rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di
cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a
ridefinire la disciplina di cui al comma 4.
Art. 3. Soggetto richiedente e modalita' di rilascio
1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita
modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle
Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma,
attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie
qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per
conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli
altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al
soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle
amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica
appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle
aziende (SOA).
4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo
stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del
beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione
appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti
per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.
Art. 4. Contenuto del documento
1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la
regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.
2. Il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita'
operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita'
contributiva con indicazione della motivazione o della specifica
scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarita'
contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
Art. 5. Requisiti di regolarita' contributiva
1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti
previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti
accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito.
3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile
sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto
l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun
operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a
quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente
abbia espresso parere favorevole.
Art. 6. Emissione del DURC
1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine
massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla
certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi
Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei
termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta
giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta
regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
Art. 7. Validita' del DURC e verifica dei requisiti
1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art.
39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3,
invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni.
Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo'
essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e'
dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore
o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al
rilascio del DURC.
4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver
beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Art. 9. Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non
ostative al rilascio del DURC
1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia
di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al
presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC
per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione
prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale
successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il
procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n.
124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
del codice penale.
3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e'
tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
illecito.
4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni
appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della
autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non
sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente
articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al
presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC
finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data
dell'accertamento definitivo dell'illecito.
Art. 10. Efficacia del provvedimento
1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano
ALLEGATO A
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC
Violazione |
Periodo di non rilascio
del DURC |
Articoli
589, comma 2, c.p. |
24
mesi |
Articolo
437 c.p. |
24
mesi |
590,
comma 3, c.p. |
18
mesi |
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma
3 lett. a), del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 |
12
mesi |
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma
1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 |
12
mesi |
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma1
lett. a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164 |
12
mesi |
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma
1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 |
12
mesi |
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma1
lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955 |
12
mesi |
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 |
8
mesi |
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73 (come modificato
dall'articolo 36 bis del
decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv.
dalla legge 4 agosto 2006, n.248) |
6
mesi |
Articoli
7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 |
3
mesi |