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Regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili
Categoria contenuto: DURC
Data: 26/03/08

Deliberate dal Consiglio di Amministrazione della CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle casse edili) il 21/03/2008



REGOLE DURC PER LE CASSE EDILI:

1.Denuncia e Versamento
- L'impresa e' regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato
la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.
- In caso di versamento senza denuncia:
invito della Cassa Edile all'impresa affinche' presenti la denuncia entro
15 giorni dalla scadenza ordinaria;
se l'impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine,
emissione del DURC regolare;
altrimenti l'impresa e' irregolare (considerando grave l'inadempienza ai
fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle
gare e per l'aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro
tra versato e dovuto ai sensi del DM 24/10/07),con segnalazione alla
BNI e rilascio di DURC irregolare.

2. Ore denunciate
- Condizione per la regolarita' dell'impresa e' che la stessa dichiari nella
denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello
contrattuale.
- Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle
dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le
esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95. Per i permessi non
retribuiti l'esimente e' riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue.
- In mancanza delle suddette condizioni il DURC e' irregolare, con
segnalazione alla BNI ( previo invito anche in questo caso a
regolarizzare entro 15 giorni).
Qualora l'importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5%
di quello complessivamente dovuto , l'irregolarita' e' da considerarsi
grave.

3. Inadempienza non superiore a 100 euro
- Ogni qual volta siano in corso accertamenti amministrativi sulla
differenza tra quanto versato dall'impresa e quanto risultante alle
Casse Edili, per un ammontare che non superi 100 euro, l'impresa e'
considerata regolare e quindi non va segnalata alla BNI.
- L'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non
versata.
- In caso di accertamenti amministrativi per piu' mesi di importo
complessivamente superiore a 100 euro, l'impresa e' considerata
irregolare, con segnalazione alla BNI.
- Ai fini del computo dei 100 euro,rilevano anche gli interessi di mora.
- Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti
dell'impresa verso la Cassa Edile (es.rimborsi malattia).

4 .Data di verifica della regolarita'
Ai fini della verifica della regolarita' contributiva dell'impresa, ad
eccezione delle richieste di DURC per i casi di verifica di
autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di
appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la
data di verifica sara' quella della effettuazione dell'istruttoria da
parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino all'ultimo
mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento.
La data da indicare sul DURC e' sempre quella della effettuazione
dell'istruttoria.

5. Accertamento della data del versamento
Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento dei
contributi alla Cassa Edile da parte dell'impresa, si fa riferimento
alla data di accredito comunicata dall'istituto bancario alla Cassa.
Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto
giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo di versamento.
Analogamente la data di avvenuta regolarizzazione contributiva sara'
quella del quinto giorno antecedente la data di accredito.
-Resta salva la facolta' dell'impresa di dimostrare che il versamento e'
stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la
data di accredito.

6. Irregolarita' di natura previdenziale e in materia di tutela delle
condizioni di lavoro

- Il Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede
all'articolo 9 che siano ostative al rilascio del DURC determinate
irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di condizioni di
lavoro.
- Lo stesso Decreto stabilisce che l'interessato e' tenuto ad
autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi
in ordine alle suddette violazioni.
- Nella circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha
chiarito che la suddetta norma riguarda il DURC richiesto per
ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli appalti di opere
pubbliche ed i lavori edili privati.
- Ne consegue che le imprese edili non sono tenute a rilasciare la
suddetta autocertificazione per le varie fattispecie relative appunto
alle opere pubbliche ed ai lavori edili privati.

7. Sospensione di attivita'
- La sospensione di attivita' deve essere segnalata dall'impresa alla
Cassa Edile prima possibile e comunque con il modulo di denuncia
relativo al mese d'inizio della sospensione.
- Qualora cio' non avvenga la Cassa Edile invita l'impresa a motivare,
entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della
denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, verra'
emesso un DURC irregolare, considerando grave l' inadempienza, ai
fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche.
L'irregolarita' va segnalata alla BNI.

8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati
- Qualora,al momento della richiesta del DURC, non abbia cantieri
attivi e/o non abbia dipendenti o abbia solo dipendenti
impiegati,l'impresa e' tenuta a presentare alla Cassa
edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della
mancata effettuazione di denunce e con l'impegno a procedervi non
appena iniziata una attivita' con dipendenti operai.
Ai fini DURC l'impresa e' considerata regolare.
- Qualora l'impresa dichiari di avere cantieri in altra provincia,la
Cassa Edile verifichera' la presenza dell'impresa nel settore
“anagrafico”della BNI e successivamente richiedera' alla BNI
l'eventuale segnalazione di irregolarita'.

9. Interessi di mora
- Il tasso d'interesse per il ritardato versamento e' pari al 50% di
quello individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva .
Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione
sottoscritta in sede locale.
- La non corresponsione dei soli interessi dovuti (per importo
superiore a 100 euro) comporta irregolarita' contributiva
dell'impresa.

10. Rateazione
- La rateazione dei contributi e degli accantonamenti puo' essere
concessa, in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi,
purche' vengano rispettati i seguenti criteri:
a)la rateizzazione va deliberata dal Comitato di presidenza della
Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di gestione;
b)l'impresa presti idonee garanzie;
c)la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il
pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla
somma rateizzata;
d)sulle somme oggetto della rateizzazione va applicato l'interesse di
cui al punto 9 del presente documento;
e)il beneficio della rateizzazione decade allorche' non vi sia
correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di
rateizzazione stessa.
L'impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata
regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata,
l'impresa e' in situazione di irregolarita' grave, che va segnalata alla
BNI. Valgono ovviamente le regole generali qualora l'importo della
rata sia inferiore a 100 euro.

11. Imprese straniere
-Se l'impresa non e' iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da
paesi UE o convenzionati con l'Italia) il DURC non puo' essere
rilasciato.
-In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l'impresa e' iscritta rilascia
una propria certificazione di regolarita' o meno. Per quanto concerne
gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica
nel paese di origine, l'impresa straniera potra' esibire ai
committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata
dagli Enti competenti dello stesso paese di origine.
-Eventuali irregolarita' verso la Cassa Edile vanno comunque
segnalate alla BNI.

12. Invito alla regolarizzazione
- Prima dell'emissione del DURC, se non e' in regola ( per quanto
risulta alla Cassa Edile o dalla BNI ) l'impresa e' invitata dalla Cassa a
regolarizzare entro 15 giorni.
- Se l'impresa ha regolarizzato entro 15 giorni, viene emesso un
DURC regolare previa nuova richiesta alla BNI .Se l'impresa non ha
regolarizzato viene emesso un DURC irregolare.
- L'invito a regolarizzare non va inviato in caso di richiesta di DURC
per verifica autocertificazioni e aggiudicazioni, in quanto le
irregolarita' in tali casi non sono sanabili.

13. Procedure di contestazione
- Nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione
relativa ad una probabile evasione contributiva dell'impresa la Cassa
Edile chiedera' all'impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla
regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni. Qualora
l'irregolarita' risulti definitivamente accertata sara' rilasciato un
DURC di irregolarita', grave o meno secondo i criteri generali, con
segnalazione alla BNI.

14. Cassa Edile competente al rilascio
- Per i SAL e gli stati finali e' competente esclusivamente la Cassa
Edile del luogo di svolgimento dei lavori.
- In tutti gli altri casi, di norma e' competente la Cassa del luogo in
cui l'impresa ha la sede legale. Tuttavia l'impresa ha facolta' di
richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso
consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la
richiesta e' tenuta a rilasciare il DURC.

15.Firma del DURC
-Il Presidente della Cassa Edile e' responsabile del procedimento
e firma il DURC, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile
-Il Presidente, pur rimanendo in qualita' di rappresentante legale
dell'Ente l'unico responsabile dell'atto emesso, puo' delegare
ad altri la firma del DURC, sul quale comunque deve essere
apposto il suo nominativo

16. Trasmissione del documento
-Il DURC e' trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale
(con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica
certificata.

17. Durata del DURC
- Per i lavori edili privati il DURC ha validita' trimestrale;
- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e
per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa
comunitaria, il certificato ha validita' mensile;
- negli altri casi, la validita' del DURC e' correlata alla specifica
normativa di riferimento e quindi:
a) per tutti gli appalti pubblici, la validita' e' legata allo specifico
appalto ed e' limitata alla fase per la quale il certificato e' stato
richiesto ( es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
b) per l'attestazione SOA, allo specifico motivo della richiesta

18.Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori
pubblici

- Va consultata la BNI.
- L'impresa e' irregolare quando vi e' grave inadempienza, segnalata
alla BNI da almeno una Cassa Edile, rispetto all'ultimo mese scaduto
alla data indicata dal richiedente. L'irregolarita' non e' sanabile.
- L'impresa e' regolare quando non vi sono segnalazioni di irregolarita'
o vi sono solo di irregolarita' non gravi.
- La Cassa Edile non deve segnalare alla BNI l'impresa come
irregolare se l'inadempienza non e' superiore a 100 euro.
- Se l'inadempienza e' superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI
una irregolarita' non grave se lo scostamento tra somme dovute e
somme versate e' inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun
periodo di paga;se l'inadempienza e' superiore al 5% viene segnalata
una irregolarita' grave.
-Anche in caso di irregolarita' non grave, l'impresa deve comunque
provvedere al pagamento della somma non versata, di norma entro
30 giorni. Fermo restando il credito della Cassa, l'eventuale
inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non muta la
situazione di irregolarita' non grave.

19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici
- Valgono le stesse regole per la verifica dell'autocertificazione per
partecipazione a gare.

20. Stipula contratto lavori pubblici
- Va consultata la BNI
- La verifica dei versamenti va effettuata con riguardo all'ultimo
mese scaduto alla data di validazione dell'istruttoria.
- L'impresa e' in regola se il mancato versamento non e' superiore a
100 euro.
- Se non e' in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI)
l'impresa e' invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.
Al riguardo si invia al paragrafo 12 del presente documento.

21. SAL e Saldo finale
- Non va consultata la BNI
- a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale
(indicata nella richiesta)sia riferita a periodi per i quali non siano
scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo
all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria;
- b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC
sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento,
vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data,
non rilevando eventuali irregolarita' per il periodo successivo
- Esempio a):DURC richiesto il 25 ottobre per SAL relativo a lavori
fino al 10 ottobre:
- Se l'istruttoria e' completata in ottobre, la verifica riguarda
l'ultimo versamento scaduto, cioe' le contribuzioni di agosto
da versare entro settembre;
- Se l'istruttoria e' completata in novembre, va verificato
anche il versamento relativo al mese di settembre;
Nel DURC va indicata la data di effettuazione dell'istruttoria.
- Esempio b):DURC richiesto in ottobre per Stato avanzamento lavori
fino al 31 maggio:va verificato se sono stati versati i contributi di
competenza fino al mese di maggio compreso;non rileva la
situazione di adempimento relativa ai mesi da giugno ad ottobre.
Nel DURC va indicata la data del 31 maggio
- c) Se l'impresa e' irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare
entro 15 giorni. Se cio' non avviene, viene emesso un DURC
irregolare. Si rinvia in proposito al paragrafo 12.

22. Trasferta
-Nell'ambito di lavori pubblici, ai fini dell'emissione del DURC per
i casi di SAL e saldo finale da parte della Cassa Edile ove ha sede
il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di
provenienza ai sensi delle norme contrattuali tale ultima Cassa
dovra' comunicare mensilmente alla Cassa Edile di competenza la
posizione contributiva di tutti gli operai in trasferta.
- In caso di controversia la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC
irregolare, interpellera' la CNCE e si atterra' alla decisione della
stessa.

23. Lavori privati
- Va consultata la BNI;
- verifica sull'adempimento relativo all'ultimo mese scaduto alla
data di effettuazione dell'istruttoria;
- DURC regolare se non risultano inadempienze superiori a 100 euro;
- se l'impresa risulta irregolare, la procedura viene sospesa e
l'impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni: se cio' non
avviene il DURC e' irregolare;se avviene la regolarizzazione, il DURC
e' regolare previa nuova consultazione della BNI.

24. Lavori privati pluralita' d'imprese
Il DURC va presentato prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della DIA.
- Nel caso in cui il lavoro sia svolto da piu' imprese, ognuna deve
presentare Il DURC prima dell'inizio della propria attivita'. Cio' deve
essere effettuato anche se un impresa interviene nel cantiere in una
fase successiva all'inizio dei lavori oggetto del permesso o della DIA.
- Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da
eseguire,non debbono essere richiesti piu' documenti di regolarita'
contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di piu' DIA
o permessi di costruire in variante.

25. Responsabilita' solidale
- In caso di inadempienza dell'impresa subappaltatrice, la Cassa
Edile trasmette all'impresa subappaltante copia della
corrispondenza che intercorre con l'impresa subappaltatrice,
secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di recupero
crediti.
- Se l'inadempienza permane oltre 15 giorni dal ricevimento della
seconda lettera prevista dalla citata procedura, per SAL e
liquidazioni finali all'impresa subappaltante e' rilasciato un DURC
irregolare; inoltre l'irregolarita' e' segnalata alla BNI come non grave.
Rimane altresi' ferma la segnalazione alla BNI dell'irregolarita'
dell'impresa subappaltatrice, irregolarita' la cui gravita' va definita
sulla base del criterio generale.

fonte: cnce.it







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