dalla Legge:
Tipi di vibrazioni da valutare:
(art. 200 comma 1 D.Lgs 81/08)
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero
Vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio
|
Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s2
|
Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 5 m/s2
|
Vibrazioni
trasmesse al corpo intero
|
Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2
|
Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1,0 m/s2
|
Accorgimenti
da adottare in caso di superamento dei valori
sopra indicati
|
Livello
d'azione giornaliero di esposizione
Se superato:
il
datore di lavoro elabora e applica un programma
di misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rische che
ne conseguono
|
Valore limite
giornaliero di esposizione
Se superato
il
datore di lavoro prende misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto di tale
valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione
e protezione per evitare un nuovo superamento.
|
|