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Relazione sulla valutazione delle vibrazioni

Puo' essere utilizzata in cantiere, nel magazzino e nel parco macchine


Presente nel MOS Plus vers. 2016.1

Contiene indicazioni su:

-- i diversi tipi di vibrazioni a cui viene esposto il lavoratore
-- gli effetti sulla salute
-- i riferimenti normativi
-- i valori minimi e di azione previsti dalla normativa


Consente:

-- di inserire i valori delle vibrazione, delle attrezzature in possesso delle imprese, rilevabili dalle schede tecniche fornite dal produttore o dalla banca dati ISPESL (con un collegamento diretto).

-- di dividerli per categorie di valori, secondo come stabilito dalla normativa.


prescrive:

-- le procedure da seguire per l'utilizzo delle macchine in base al loro valore di emissione delle vibrazioni

Contiene:

un verbale informativo da sottoscrivere ogni operaio, con illustrate le macchine che superano i valori consentiti, le procedure da seguire e informazioni generali sul rischio vibrazioni e sui possibili effetti sulla salute.

Relazione sulla valutazione delle vibrazioni - Conforme alla nuova normativa (D.Lgs 81/08 E 106/09)

stralcio della relazione:
stralcio relazione valutazione vibrazioni stralcio relazione valutazione vibrazioni
stralcio relazione valutazione vibrazioni stralcio relazione valutazione vibrazioni

dalla Legge:

Tipi di vibrazioni da valutare:
(art. 200 comma 1 D.Lgs 81/08)

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio


Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s2


Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 5 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero


Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2


Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1,0 m/s2

Accorgimenti da adottare in caso di superamento dei valori sopra indicati

Livello d'azione giornaliero di esposizione

 Se superato:

 il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rische che ne conseguono

Valore limite giornaliero di esposizione

Se superato

il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

    


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