Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Articoli
riguardanti le Associazioni temporanee di Imprese
Art.
93
(Riunione di Imprese)
1. Sono ammessi a
presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a
conferire, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione
privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sè
o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del
comma 1.
3. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della
Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto.
4. Le imprese riunite in
associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Art. 94
(Fallimento dell'impresa
mandataria o di un'impresa mandante)
1. In caso di fallimento
dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire
il rapporto di appalto
con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori
ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di
una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non
indichi altra impresa
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle
altre imprese mandanti,
purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95
(Requisiti dell'impresa
singola e di quelle riunite)
1. L'impresa singola può
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso
dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per
i singoli importi. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da
questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale,
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria
o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la
restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i
requisiti in misura
maggioritaria.
3. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale,
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei
lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l'impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte da imprese mandanti
sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o
le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea
hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti
nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito
all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito
ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della
stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte
le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo
il collaudo dei lavori, fino
alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente
regolamento, il rapporto di mandato non determina di per
sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri
sociali.
Art. 96
(Società tra imprese
riunite)
1. Le imprese riunite dopo
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una
società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi
3 e seguenti del Codice
Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra,
senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto
o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di
approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità
delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto
dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della
società nel registro
delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite
devono far parte della società, la quale non può conseguire
la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la
società può essere
costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione
parziale.
5. Ai soli fini della
qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti
alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società
stessa.
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